Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11817 del 13/02/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 11817 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Medda Marco, nato a Pauli Arbarei, il 24/4/1979;

avverso l’ordinanza del 26/4/2013 del Tribunale di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale
Dott. Francesco Iacoviello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.All’esito dell’udienza di convalida, con ordinanza del 26 aprile 2013, il Tribunale di
Cagliari convalidava l’arresto di Medda Marco per il reato di cui all’art. 588 c.p.

Data Udienza: 13/02/2014

2. Avverso l’ordinanza ricorre il Medda a mezzo del proprio difensore deducendo la
nullità del provvedimento perché viziato dall’omesso avviso della fissazione
dell’udienza di convalida al difensore di fiducia, pur tempestivamente nominato all’atto
dell’arresto.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Dagli atti, cui il Collegio ha accesso attesa la natura processuale dell’eccezione

Setzu all’atto dell’arresto (come risulta dal relativo verbale), nomina poi reiterata
all’udienza di convalida. Al difensore così nominato non venne peraltro dato il rituale
avviso della fissazione di quest’ultima ed il Medda in quella sede venne pertanto
assistito da un difensore d’ufficio. Dal verbale dell’udienza risulta peraltro che né
l’indagato, né il difensore d’ufficio eccepirono la nullità conseguente al mancato avviso
di quello di fiducia.
Deve però ribadirsi che l’omessa notifica al difensore di fiducia dell’avviso di fissazione
dell’udienza di convalida dell’arresto integra una nullità d’ordine generale a regime
intermedio, che è sanata qualora né l’indagato né il difensore nominato d’ufficio la
eccepiscano tempestivamente (Sez. 5, n. 10637 del 12 febbraio 2009, Caushi, Rv.
243164; Sez. 3, n. 42074 del 16 ottobre 2008, Pusceddu, Rv. 241499; Sez. 2, n.
36/05 del 23 novembre 2004, Medile, Rv. 230225).
Il ricorso è pertanto, sotto questo profilo, manifestamente infondato per essersi la
nullità dedotta sanata ai sensi dell’art. 182 c.p.p.. Non di meno il ricorso deve ritenersi
parimenti inammissibile in quanto il procedimento si è concluso con sentenza di
patteggiamento e l’applicazione concordata della pena presuppone la rinuncia a far
valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla
richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (ex multis Sez. 5, n.
21287 del 25 marzo 2010, Legari e altro, Rv. 247539).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della
somma, ritenuta congrua, di euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso il 13/2/2014

sollevata con il ricorso, emerge che effettivamente il Medda nominò l’avv. Pierandrea

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