Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11816 del 13/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 11816 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sui ricorsi presentati da:
Ritaccio Ciro, nato a Napoli, il 15/12/1978;
Licenziato Carmela, nata a Portici, il 26/7/1958;
Ritaccio Luigi, nato a Napoli, il 6/6/1957;
e, in qualità di terzi interessati, da:
Ritaccio Lucia, nata a Napoli, il 23/7/1983;
Ritaccio Giuseppina, nata a Napoli, il 21/12/1987;
Ritaccio Salvatore, nato a Napoli, il 15/2/1989;

avverso il decreto del 16/10/2012 della Corte d’appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale
Dott. Roberto Aniello, che ha concluso per il rigetto del ricorso di Ritaccio Salvatore e
per l’inammissibilità degli altri ricorsi.

Data Udienza: 13/02/2014

RITENUTO IN FATTO
1.Con decreto del 16 ottobre 2012 la Corte d’appello di Napoli confermava il
provvedimento con cui il Tribunale della stessa città aveva applicato a Ritaccio Ciro,
Licenziato Carmela e Ritaccio Luigi la misura di prevenzione della sorveglianza speciale
di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza (al primo per la

confisca di quattro beni immobili di proprietà di alcuni degli stessi prevenuti o di loro
congiunti.
2. Avverso il decreto ricorrono i prevenuti, nonché, in qualità di terzi interessati in
quanto intestatari (in tutto o in parte) di alcuni dei beni per cui è stata disposta la
confisca, Ritaccio Lucia, Ritaccio Giuseppina e Ritaccio Salvatore, figli di Licenziato
Carmela.
2.1 I ricorsi dei tre prevenuti, perfettamente sovrapponibili tra loro, deducono:
a) l’illegittima applicazione della misura personale in quanto, qualora adottata ai sensi
dell’art. 14 I. n. 55/1990, ciò sarebbe avvenuto nonostante tale disposizione sia stata
abrogata dalla I. n. 125/2008, mentre, qualora disposta ex art. 1 I. n. 1423/1956,
sussisterebbe un difetto di correlazione tra la contestazione – l’essere i prevenuti
indiziati del reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 – e il decisum; non di meno, in
tale ultimo caso, i ricorrenti lamentano altresì il difetto di motivazione del
provvedimento impugnato in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione
della misura di prevenzione così come definiti dalla disposizione da ultima menzionata;
b) il difetto di motivazione in merito alla ritenuta attualità della pericolosità dei
prevenuti, atteso che l’associazione dedita al narcotraffico di cui gli stessi sarebbero
stati partecipi avrebbe operato per il limitato periodo compreso tra la fine del 2000 e il
prime trimestre del 2001;
c) con riferimento alla misura patrimoniale, per il caso che debba ritenersi sia stata
disposta ex art. 14 I. n. 55/1990, il difetto di qualsiasi correlazione tra tre degli
immobili confiscati e il reato associativo di cui si è detto, atteso che gli stessi
sarebbero stati acquistati in epoca anteriore alla consumazione di quest’ultimo, nel
mentre le più risalenti condanne riportate dai prevenuti riguarderebbero reati in
materia di stupefacenti di lieve entità, da cui non potrebbe ritenersi siano stati ricavati
profitti illeciti in grado di finanziare i menzionati acquisiti; per il caso in cui invece la
misura debba ritenersi applicata ai sensi dell’art. 1 I. n. 1423/1956, il difetto di
motivazione sulla correlazione tra i beni confiscati e presunte e indimostrate attività
illecite poste in essere dai prevenuti;

durata di anni tre e mesi sei, ai secondi due per anni quattro), nonché disposto la

d) l’illegittima adozione della misura patrimoniale in forza delle presunzioni stabilite
dalla I. n. 575/1965, nonostante i prevenuti non siano mai stati indiziati di appartenere
ad una consorteria mafiosa;
e) vizi motivazionali in merito alla confisca del quarto immobile, formalmente intestato
alla sola Ritaccio Lucia, disposta senza tenere conto delle dichiarazioni rese da
quest’ultima e del riscontro costituito dall’atto di donazione in suo favore effettuato da
Costantino Pasquale, lamentando in proposito i ricorrenti anche l’omessa audizione di

fornito risposta alcuna;
f) il difetto della motivazione sulle censure sollevate con il gravame di merito sulla
misura patrimoniale, essendosi la stessa concentrata sulla mera valutazione della
congruità del provvedimento impugnato;
g) l’illegittima applicazione nei confronti dei terzi intestatari della presunzione di cui
all’art. 2 ter comma 14 I. n. 575/1965, in quanto l’intestazione agli stessi degli
immobili acquistati negli anni novanta sarebbe avvenuta oltre due anni prima della
presentazione della proposta;
e) il difetto di motivazione in merito al fatto che l’acquisto degli immobili succitati
sarebbe stato effettuato con provvista fornita da Licenziato Ciro mediante l’utilizzo di
proprie disponibilità di fonte lecita come testimoniato da Capobianco Luciano e Di
Domenico Antonio, le cui dichiarazioni sarebbero state svalutate dalla Corte
distrettuale in maniera apodittica ovvero travisandone il significato.
2.2 II ricorso di Ritaccio Lucia ripropone pedissequamente i motivi illustrati in
precedenza sub c), d), f), g) ed e); mentre quelli di Ritaccio Giuseppina e di Ritaccio
Salvatore i motivi sub c), f), g) ed e).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Tutti i ricorsi sono inammissibili.
Deve infatti innanzi tutto rilevarsi – come eccepito dal Procuratore Generale nelle sue
conclusioni – che quelli di Licenziato Carmela, Ritaccio Luigi, Ritaccio Ciro, Ritaccio
Lucia e Ritaccio Giuseppina risultano essere stati tutti presentati in date comprese tra
il 30 novembre e il 7 dicembre 2012, mentre il provvedimento impugnato (le cui
motivazioni sono state depositate il 31 ottobre 2012) era stato notificato ai menzionati
ricorrenti e ai rispettivi difensori al più tardi il 19 novembre 2012. Conseguentemente i
suddetti ricorsi devono ritenersi tutti presentati oltre il termine di dieci giorni previsto
dalla legge per la loro proposizione.
Non di meno i ricorsi di Ritaccio Lucia e Ritaccio Giuseppina, nonché quello di Ritaccio
Salvatore (l’unico proposto tempestivamente) risultano altresì inammissibili in quanto
proposti personalmente dagli stessi nella loro qualità di terzi interessati e non dal

quest’ultimo, invocata dai ricorrenti con richiesta cui la Corte distrettuale non avrebbe

difensore munito di apposita procura speciale. Deve infatti ribadirsi che è
inammissibile il ricorso per cassazione presentato personalmente dal terzo interessato
avverso il decreto che dispone la misura patrimoniale della confisca, avendo costui, in
quanto portatore di interessi civilistici, un onere di patrocinio, che é soddisfatto solo
attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore (Sez. 6, n. 7510/13 del 23
ottobre 2012, Esposito e altro, Rv. 254580).
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la

della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 13/2/2014

condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA