Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11814 del 13/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 11814 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GATTO CARMELO N. IL 11/02/1939
avverso l’ordinanza n. 16/2012 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 24/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
c usiorn
le

Data Udienza: 13/02/2014

Letta la requisitoria del procuratore generale che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO

2. Con il ricorso, si deduce mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, in
quanto la corte territoriale si è limitata a osservare che l’esistenza di una denuncia proposta
dal ricorrente nei confronti dei magistrati ricusati non è, di per sé, ragione idonea per ritenere
fondata la istanza di ricusazione.
Si tratta, invero, di una considerazione superficiale, che non tiene conto dell’eco -istituzionale e
mediatica- della predetta denunzia, relativa alle gravi condizioni di incompatibilità, riguardanti
numerosi magistrati del capoluogo calabrese e del conseguente “intreccio conflittuale” tra il
Gatto e i due magistrati sopraindicati; neanche tiene conto del “botta e risposta” giornalistico
che, sulla stampa locale (cfr. in particolare il trafiletto MA I FATTI VANNO NARRATI PER
INTERO), ha avuto ampio spazio in relazione alla vicenda de qua. Va inoltre segnalato che uno
dei componenti del collegio da cui promana il provvedimento contro il quale si ricorre, il dott.
Gullino Massimo, a sua volta, versa in condizioni di incompatibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è (apparentemente) redatto direttamente dall’interessato, la cui firma non è
stata autenticata. Poiché esso non risulta depositato in un ufficio giudiziario, per ciò solo, deve
ritenersi inammissibile.
2. Ad abundantiam è appena il caso di rilevare che, sulla base degli atti allegati al
ricorso, la cosiddetta denunzia è costituita, in realtà, da un esposto, diretto al CSM e ad altri
organi istituzionali, nel quale si segnalano gravi e obiettivamente rilevanti (se la segnalazione
risponde al vero) situazioni di incompatibilità di numerosi magistrati calabresi in considerazione
dei vincoli di parentela, coniugio o di altro genere, che secondo l’esponente li legherebbero
reciprocamente. Tra i magistrati “incompatibili”, vengono indicati anche la dottoressa Gaeta e
la dottoressa Bandiera. Ciò tuttavia non integra, alla luce della consolidata giurisprudenza di
questa corte (cfr. tra tutte ASN 200708429-RV 236253), gli estremi che possano fondare una
istanza di ricusazione, in quanto non viene indicata nessuna delle situazioni previste
dall’articolo 37 cpp. Né rilievo può avere lo strepitus mediatico conseguente, con specifico
riferimento al trafiletto indicato nel ricorso che, a quanto si comprende, si limitava a invitare a
una completa illustrazione dei fatti, sottolineando che l’autore dell’esposto è la persona che
avrebbe dovuto essere giudicata in secondo grado dal collegio presieduto dottoressa Gaeta e
composto anche dalla dottoressa Bandiera, volendo avvertire, in tal modo, il lettore che la
denuncia della presunta incompatibilità potrebbe aver avuto ragione e fondamento strumentali.
3. Il ricorrente va condannato alle spese del grado, oltre al versamento di somma a
favore della cassa ammende. Si stima equo determinare detta somma di C 500.
PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al versamento di C 500 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, camera di consiglio, in data 13 febbraio 2014.-

1. Gatto Carmelo ricorre personalmente avverso il provvedimento in rubrica riportato,
con il quale è stata dichiarata inammissibile l’istanza di ricusazione proposta dal predetto nei
confronti dei magistrati Gaeta Rosalia e Bandiera Angelina, presidente la prima, consigliere la
seconda, della sezione di corte d’appello di Reggio Calabria, innanzi alla quale pende
procedimento penale a carico del Gatto.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA