Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11813 del 13/02/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 11813 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: FUMO MAURIZIO

Data Udienza: 13/02/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LOCOROTONDO MASSIMILIANO N. IL 16/01/1983
avverso l’ordinanza n. 35/2011 TRIB.SEZ.DIST. di OSTUNI, del
26/01/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;

I

Letta la requisitoria del procuratore generale che ha concluso per il rigetto del ricorso.

1. Il tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, giudice di rinvio dopo
l’annullamento operato dalla prima sezione di questa corte di legittimità (sentenza 40213/2010
RG del 17 maggio 2011), con provvedimento del 26 gennaio 2012, ha rigettato l’istanza
presentata nell’interesse di
Locorotondo Massimiliano, istanza diretta a ottenere la
declaratoria di non eseguibilità della sentenza emessa dal medesimo tribunale il 17 marzo
2006 all’esito del processo celebrato in contumacia del predetto, sentenza divenuta
irrevocabile in data 12 giugno 2007. Con detta sentenza il Locorotondo era stato condannato
alla pena di cinque mesi di reclusione, oltre alla multa, in quanto riconosciuto colpevole del
delitto di appropriazione indebita di un’autovettura.
2. Ricorre per cassazione il difensore del Locorotondo e deduce violazione dell’articolo
627 cpp in quanto il giudice di rinvio non si è conformato al principio di diritto enucleato dalla
corte di cassazione, la quale ebbe ad affermare che “non sussiste un onere probatorio a carico
del soggetto che invochi un provvedimento giurisdizionale favorevole, ma solo un onere di
allegazione, il dovere cioè di prospettare e indicare al giudice il compito di procedere ai relativi
accertamenti, in ossequio alla disposizione di cui all’articolo 666 comma quinto cpp”.
2.1. Tanto non ha fatto il giudice di rinvio, il quale non ha acquisito alcun elemento
presso il consolato italiano in Moldavia, dove il Locorotondo ebbe ad operare nuova elezione di
domicilio e nuova nomina del difensore di fiducia.
Invero, in applicazione del dictum del giudice di legittimità, il giudice di rinvio avrebbe dovuto
attivarsi per ottenere informazioni dalla competente autorità consolare in merito alla nuova
elezione di domicilio effettuata dal Locorotondo. Viceversa, sul presupposto che la trasmissione
della nuova elezione di domicilio e della nuova nomina del difensore di fiducia dovesse essere
curata dallo stesso interessato ai sensi dell’articolo 162 cpp, il giudice di rinvio ha ritenuto del
tutto superfluo tale accertamento e quindi ha ritenuto regolare e valida la notifica dell’estratto
contumaciale eseguita presso il domicilio individuato come quello in precedenza indicato dal
ricorrente.
Il console d’Italia in Moldavia è il pubblico ufficiale di maggior rango presente in quel paese
straniero ed ha l’obbligo di trasmettere alla Procura della Repubblica presso il tribunale
competente la dichiarazione di cambio di domicilio dell’interessato. Di ciò il giudice
dell’esecuzione si sarebbe reso conto analizzando gli atti ed gli allegati (al ricorso è allegata
fotocopia della dichiarazione rilasciata dal Locorotondo alla autorità consolare).
3. In data 18 marzo 2013, sono stati depositati motivi nuovi e memoria ai sensi
dell’articolo 611 del codice di rito. In detto scritto il difensore del ricorrente, nel replicare alla
requisitoria scritta del procuratore generale presso questa corte, ribadisce le argomentazioni
già illustrate con il ricorso, ricorda come, ai sensi del decreto legislativo numero 71/2011 e in
particolare dell’articolo 37, l’ufficio consolare deve provvedere direttamente o tramite l’autorità
locale alla notificazione degli atti ad esso rimessi. Detto ufficio è tenuto a trasmettere
direttamente all’autorità nazionale competente gli atti espletati o ricevuti; ne consegue che in
capo ‘al Locorotondo non sussisteva alcunkse obbligo autonomo di comunicare la nuova
elezione di domicilio e la nuova nomina del difensore di fiducia, ai sensi dell’articolo 162 del
codice di rito, il quale non esaurisce, nella sua elencazione, tutte le modalità di comunicazione
dell’elezione di domicilio. Certamente le norme sull’ordinamento e sulle funzioni degli uffici
consolari devono trovare applicazione anche nel processo penale.
3.1. Sulla base di tutto quanto premesso, non può condividersi la motivazione
contenuta nel provvedimento ricorso, in base alla quale il giudice del rinvio non aveva in
concreto alcun obbligo di attivarsi per accertare i termini della questione, così come viceversa
demandatogli dalla sentenza di annullamento della prima sezione della corte di cessazione.

RITENUTO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato e merita rigetto. Il ricorrente va condannato alle spese del
grado.

(~1.4

PQM
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, in data 13 febbraio 2014.-

2. La (nuova) elezione di domicilio è attività che va tenuta distinta (concettualmente e
temporalmente) dalla susseguente attività di comunicazione della stessa.
La presentazione dell’atto contenente la nuova elezione di domicilio al console italiano in
Moldavia comporta per quest’ultimo certamente l’obbligo di raccoglierla, atteso che lo stesso
era ed è dotato di poteri certificativi. L’obbligo di comunicazione, tuttavia, da parte del
predetto funzionario deriva, come lo stesso ricorrente ricorda, dall’art. 37 del citato decreto
legislativo. Tale provvedimento invero è stato emanato nell’anno 2011 e, in base al principio
tempus regit actum, non può ritenersi applicabile alle attività processuali che si sono svolte in
precedenza.
2.1. Dunque, antecedentemente alla entrata in vigore del predetto testo normativo, le
procedure di comunicazione previste dall’art. 162 del codice di rito non avevano subito
l’eccezione invocata dal ricorrente.
2.2. Correttamente, pertanto, il giudice della esecuzione ha ritenuto fosse onere del
Locorotondo comunicare la nuova elezione.

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