Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11812 del 13/02/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 11812 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LOCOROTONDO MASSIMILIANO N. IL 16/01/1983
avverso l’ordinanza n. 34/2011 TRIB.SEZ.DIST. di OSTUNI, del
26/01/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
lette

Data Udienza: 13/02/2014

Letta la requisitoria del procuratore generale che ha concluso per il rigetto del ricorso.

1. Il tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, giudice di rinvio dopo
l’annullamento operato dalla prima sezione di questa corte di legittimità (sentenza 40208
72010 RG del 31 ottobre 2011), con provvedimento del 26 gennaio 2012, ha rigettato l’istanza
Locorotondo Massimiliano, istanza diretta a ottenere la
presentata nell’interesse di
declaratoria di non eseguibilità della sentenza emessa dal medesimo tribunale il 23 dicembre
2005, all’esito del processo celebrato in contumacia del predetto, sentenza divenuta
irrevocabile in data 15 giugno 2007. Con detta sentenza il Locorotondo era stato condannato
alla pena di un anno e due mesi di reclusione, in quanto riconosciuto colpevole dei delitti di
appropriazione indebita, simulazione di reato e porto ingiustificato di coltello.
2. Ricorre per cassazione il difensore del Locorotondo e deduce violazione dell’articolo
627 cpp in quanto il giudice di rinvio non si è conformato al principio di diritto enucleato dalla
corte di cassazione, la quale ebbe ad affermare che “non sussiste un onere probatorio a carico
del soggetto che invochi un provvedimento giurisdizionale favorevole, ma solo un onere di
allegazione, il dovere cioè di prospettare e indicare al giudice il compito di procedere ai relativi
accertamenti, in ossequio alla disposizione di cui all’articolo 666 comma quinto cpp”.
2.1. Tanto non ha fatto il giudice di rinvio, il quale non ha acquisito alcun elemento
presso il consolato italiano in Moldavia, dove il Locorotondo ebbe ad operare nuova elezione di
domicilio e nuova nomina del difensore di fiducia.
Invero, in applicazione del dictum del giudice di legittimità, il giudice di rinvio avrebbe dovuto
attivarsi per ottenere informazioni dalla competente autorità consolare in merito alla nuova
elezione di domicilio effettuata dal Locorotondo. Viceversa, sul presupposto che la trasmissione
della nuova elezione di domicilio e della nuova nomina del difensore di fiducia dovesse essere
curata dallo stesso interessato ai sensi dell’articolo 162 cpp, il giudice di rinvio ha ritenuto del
tutto superfluo tale accertamento e quindi ha ritenuto regolare e valida la notifica dell’estratto
contumaciale eseguita presso il domicilio individuato come quello in precedenza indicato dal
ricorrente.
2.2. Il console d’Italia in Moldavia è il pubblico ufficiale di maggior rango presente in
quel paese straniero ed ha l’obbligo di trasmettere alla Procura della Repubblica presso il
tribunale competente la dichiarazione di cambio di domicilio dell’interessato. Di ciò il giudice
dell’esecuzione si sarebbe reso conto analizzando la missiva a fol. 7 degli atti.
3. Con altra censura, si deduce la nullità della notifica dell’estratto contumaciale in
quanto Locorotondo, nel presente procedimento, non aveva, precedentemente alla data della
sentenza, eletto alcun domicilio. Il domicilio dichiarato al momento della sua scarcerazione
dalla casa circondariale di Ancona (in Carovigno loc. Specchiolla, residence Riva Marina, lotto
58, int. 7) riguarda altro procedimento.
4. In data 18 marzo 2013, sono stati depositati motivi nuovi e memoria ai sensi
dell’articolo 611 del codice di rito. In detto scritto il difensore del ricorrente, nel ribadire le
argomentazioni già illustrate con il ricorso, ricorda come, ai sensi del decreto legislativo
numero 71/2011 e in particolare dell’articolo 37, l’ufficio consolare deve provvedere
direttamente o tramite l’autorità locale alla notificazione degli atti ad esso rimessi. Detto ufficio
è tenuto a trasmettere direttamente all’autorità nazionale competente gli atti espletati o
5)0
9 obbligo autonomo
ricevuti; ne consegue che in capo al Locorotondo non sussisteva alcun u
di comunicare la nuova elezione di domicilio e la nuova nomina del difen ore di fiducia, ai sensi
dell’articolo 162 del codice di rito, il quale non esaurisce, nella sua elencazione, tutte le
modalità di comunicazione dell’elezione di domicilio. Certamente le norme sull’ordinamento e
sulle funzioni degli uffici consolari devono trovare applicazione anche nel processo penale.
Sulla base di tutto quanto premesso, non può condividersi la motivazione contenuta nel
provvedimento ricorso, in base alla quale il giudice del rinvio non aveva in concreto alcun
obbligo di attivarsi per accertare i termini della questione, così come viceversa demandatogli
dalla sentenza di annullamento della prima sezione della corte di cassazione.

RITENUTO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. La (nuova) elezione di domicilio è attività che va tenuta distinta (concettualmente e
temporalmente) dalla susseguente attività di comunicazione della stessa.
La presentazione dell’atto contenente la nuova elezione di domicilio al console italiano in
Moldavia comporta per quest’ultimo certamente l’obbligo di raccoglierla, atteso che lo stesso
era ed è dotato di poteri certificativi. L’obbligo di comunicazione, tuttavia, da parte del
predetto funzionario deriva, come lo stesso ricorrente ricorda, dall’art. 37 del citato decreto
legislativo. Tale provvedimento invero è stato emanato nell’anno 2011 e, in base al principio
tempus regit actum, non può ritenersi applicabile alle attività processuali che si sono svolte in
precedenza.
2.1. Dunque, antecedentemente alla entrata in vigore del predetto testo normativo, le
procedure di comunicazione previste dall’art. 162 del codice di rito non avevano subito
l’eccezione invocata dal ricorrente.
2.2. Correttamente, pertanto, il giudice della esecuzione ha ritenuto fosse onere del
Locorotondo comunicare la nuova elezione.
3. I§ seconda censura è inammissibile in quanto essa non ha formato oggetto di
richiesta al giudice della esecuzione e non può dunque essere dedotta per la prima volta
innanzi a questa corte di legittimità.
4. Ctnclusivamente il ricorso merita rigetto e il ricorrente va condannato alle spese del
grado.
PQM
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, in data 13 febbraio 2014.-

1. la prima censura non è fondata.

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