Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11806 del 13/02/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 11806 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso presentato dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Venezia nel procedimento nei confronti di:
Jehlica Bohuslav, nato nella Repubblica Ceca, il 20/6/1982;

avverso la sentenza del 19/12/2012 del G.u.p. del Tribunale di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Enrico
Delehaye, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento
impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 19 dicembre 2012 il G.u.p. del Tribunale di Venezia assolveva, a
seguito

di giudizio abbreviato,

Jehlica

Bohuslav dall’accusa

di

omicidio

Data Udienza: 13/02/2014

preterintenzionale aggravato ai danni di Pancurak Jaroslav, ritenendo lo stesso non
punibile ai sensi dell’art. 55 c.p. per aver ecceduto colposamente nella legittima difesa.
2. Avverso la sentenza ricorre ex art. 569 c.p.p. il Procuratore Generale della Corte
d’appello di Venezia deducendo l’errata applicazione della legge penale, rilevando come
l’art. 55 c.p., contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del merito, non configura
un’esimente indiscriminata per l’eccesso non doloso di legittima difesa, ma soltanto per
l’eccesso non colposo, dovendosi altrimenti applicare le comuni disposizione in materia

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto.
Dalla sentenza impugnata risulta che l’imputato aveva colpito la vittima con alcuni
pugni alla testa causandone la morte e che aveva agito in tal modo al fine di sottrarsi al
tentativo di strozzamento posto in essere dal Pancurak ai suoi danni nel corso di una
colluttazione insorta tra i due cittadini cechi per futili motivi.
Lo Jehlica veniva quindi tratto a giudizio per il reato di omicidio preterintenzionale
aggravato ai sensi degli artt. 577 n. 4 e 585 c.p., accusa da cui il G.u.p. veneziano lo
ha assolto ritenendo che egli avesse agito in stato di legittima difesa dovuto alla
necessità di arginare l’azione violenta del connazionale, sebbene ponendo in essere una
reazione eccessiva rispetto all’entità del pericolo effettivamente concretizzatosi.
Eccesso che il giudice del merito ha escluso essere stato consapevole e volontario,
imputandolo piuttosto ad un erronea valutazione della situazione di fatto in cui il Jehlica
aveva agito. Conseguentemente lo stesso giudice ha ritenuto non punibile l’imputato
ritenendo la fattispecie inquadrabile nella previsione di cui all’art. 55 c.p.

2. Se sulla base della ricostruzione dei fatti e delle prove svolta in sentenza e non
contestata dal ricorrente, la qualificazione giuridica dell’episodio appare corretta, non
altrettanto lo sono le conseguenze che il G.u.p. di Venezia ne ha tratto. Ed infatti una
volta reputato che l’imputato, pur in presenza di tutti gli altri presupposti per la
configurabilità della scriminante della legittima difesa, abbia colposamente ecceduto
nella reazione difensiva – risultata sproporzionata rispetto alla natura ed entità
dell’aggressione subita – non poteva assolverlo perchè “non punibile”, ma avrebbe
dovuto riqualificare il fatto, ai sensi dell’art. 521 c.p.p., come omicidio colposo ex art.
589 c.p.
2.1 L’art. 55 c.p. infatti – contrariamente a quanto dimostra di credere il giudice
veneziano – non configura alcuna fattispecie scriminante o altrimenti esimente, ma si
limita a ribadire nella materia delle cause di giustificazione (tanto da essere stata
definita in dottrina “norma superflua”) la disciplina generale dell’errore e della colpa

di responsabilità per colpa.

dettata dagli artt. 43 e 47 c.p. Pertanto l’esclusione che l’eccesso sia stato doloso – che
avrebbe comportato la stessa inconfigurabilità della scriminante della legittima difesa o incolpevole – che avrebbe invece giustificato l’assoluzione dell’imputato, ancorchè per
difetto di antigiuridicità del fatto – e la sua correlativa qualificazione come “colposo”,
comportava necessariamente l’applicazione delle «disposizioni concernenti i delitti
colposi», come stabilito dalla stessa norma evocata in sentenza, atteso che l’omicidio è
fatto preveduto dalla legge come delitto colposo.

ricorso immediato, il rinvio deve essere disposto ex art. 569 c.p.p. alla Corte d’appello
Venezia, la quale si confermerà al principio di diritto fissato da questa Corte.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia per il relativo
giudizio.
Così deciso il 13/2/2014

2.2 La sentenza deve dunque essere annullata con rinvio. Essendo quello del PG un

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