Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11803 del 13/02/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 11803 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Beltrami Roberto, nato a Lucca, il 16/8/1976;

avverso la sentenza del 17/5/2011 della Corte d’appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Enrico
Delehaye, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza per
intervenuta prescrizione con conferma delle statuizioni civili;
udito per la parte civile l’avv. Saverio Uva, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità
del ricorso e comunque la conferma delle statuizioni civili della sentenza;
udito per l’imputato l’avv. Carlo Azzoni, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 13/02/2014

1.Con sentenza del 17 maggio 2011 la Corte d’appello di Firenze confermava la
condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno di Beltrami Roberto per il
reato di lesioni personali commesso con una testata che cagionava a Sargentini
Frediano la frattura delle ossa nasali con deviazione della piramide nasale,
respingendo la tesi difensiva per cui l’imputato avrebbe agito in stato di legittima
difesa.
2. Avverso la sentenza ricorre a mezzo del proprio difensore l’imputato articolando

2.1 Con il primo eccepisce la nullità del provvedimento impugnato derivata da quella
dell’ordinanza del 17 maggio 2011 con la quale la Corte territoriale ha rigettato
l’istanza di rinvio presentata dal difensore di fiducia dell’imputato per il contestuale
impegno dinanzi ad altra autorità giudiziaria. In proposito il ricorrente evidenzia come
la menzionata istanza era stata depositata con largo anticipo sulla data fissata per
l’udienza (tale addirittura da consentire il suo eventuale anticipo) e aveva indicato in
maniera specifica ed esaustiva i motivi per cui il difensore non poteva essere sostituito
in entrambe i processi. Per contro l’ordinanza in questione, senza prendere in
considerazione gli argomenti prospettati, si è limitata a ritenere la non complessità del
procedimento ed a rimarcare la prossimità della prescrizione del reato, circostanza
questa invero irrilevante atteso che il riconoscimento dell’impedimento avrebbe in ogni
caso determinato la sospensione dei relativi termini.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta vizi motivazionali della sentenza in
merito all’esclusione dell’esimente della legittima difesa sulla base della ritenuta
sussistenza di un commodus discessus, osservando come tale affermazione risulti
contraddittoria rispetto alla ricostruzione della dinamica dell’episodio operata dalla
stessa Corte territoriale e fondata sull’illogica ed aprioristica svalutazione del fatto pure rilevato in sentenza – che il Beltrami, al momento dell’aggressione da parte del
suo rivale, avesse un piede nello sportello dell’auto e non potesse dunque rapidamente
allontanarsi evitando il confronto fisico.
2.3 Con il terzo motivo vengono dedotti ulteriori vizi motivazionali della sentenza
impugnata, che avrebbe omesso di rispondere alle specifiche doglianze avanzate con i
motivi d’appello in merito all’attendibilità di alcuni dei testimoni le cui dichiarazioni
sono state utilizzate per fondare la prova della responsabilità dell’imputato.
2.4 Con il quarto ed ultimo motivo, infine, il ricorrente eccepisce l’inosservanza della
legge penale sostanziale e correlati vizi motivazionali in ordine alla ritenuta legittimità
della pena applicata al Beltrami dal giudice di prime cure. La Corte territoriale avrebbe
infatti erroneamente confermato la pena di un anno di reclusione determinata ai sensi
dell’art. 582 c.p. ritenendo la stessa, in quanto condizionalmente sospesa, in ogni caso
più favorevole di quelle irrogabili dal giudice di pace, alla cui competenza, come

quattro motivi.

ammesso dalla stessa sentenza, sarebbe appartenuto il reato nel caso in cui avessero
dovuto ritenersi fondati i dubbi sull’effettiva consistenza della durata della malattia
conseguita alle lesioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Preliminarmente deve rilevarsi che, successivamente alla pronunzia della sentenza
impugnata, si è compiuto il termine di prescrizione del reato per cui si procede,

27 novembre 2011.
Agli effetti penali la sentenza deve dunque essere annullata senza rinvio, non
emergendo dal testo della sentenza elementi che consentano di adottare una
pronunzia ai sensi del secondo comma dell’art. 129 c.p.p. Come è noto, è principio
ripetutamente affermato dalla Corte di cassazione quello secondo cui in presenza di
una causa di estinzione del reato, l’ambito di controllo di legittimità sulla
giustificazione della decisione è circoscritto all’evidenza delle condizioni di cui all’art.
129, comma 2, c.p.p. sulla base di un criterio che attiene alla constatazione piuttosto
che all’apprezzamento, giacché l’annullamento con rinvio è incompatibile con la
declaratoria di estinzione del reato stabilita dagli artt. 129, comma 1, e 620, comma
1, lett. a), c.p.p. Né, sempre agli effetti penali, rileva l’eccezione processuale sollevata
dal ricorrente, atteso che connesso al principio di cui sopra, è l’altro secondo cui,
qualora già risulti una causa di estinzione del reato, la sussistenza di una nullità anche
di ordine generale non è rilevabile nel giudizio di legittimità, con la sola eccezione che
l’operatività della causa di estinzione non presupponga specifici accertamenti e
valutazioni riservati al giudice di merito ovvero che la nullità afferisca direttamente alle
modalità di rilevazione della causa estintiva: tanto, in forza della regola di immediata
declaratoria delle cause di non punibilità (ex multis e per tutte Sez. Un., n. 1021/02,
28 novembre 2001, Cremonese, Rv. 220511).

2. I motivi di ricorso devono invece essere esaminati ai fini delle statuizioni civili
adottate con la sentenza impugnata.
In tal senso il primo motivo risulta fondato con carattere assorbente di tutti gli altri.
Infatti del tutto immotivata deve ritenersi l’ordinanza con cui il 17 maggio 2011 la
Corte territoriale ha rigettato l’istanza di rinvio dell’udienza proposta dal difensore
dell’imputato per precedenti improrogabili impegni professionali, atteso che la stessa
non solo era largamente tempestiva – tanto che avrebbe consentito addirittura
l’anticipazione dell’udienza – ma prospettava analiticamente le ragioni per cui il
difensore non era in grado di farsi sostituire né nel presente procedimento, né in
quello costitutivo dell’impedimento. Ragioni che la Corte distrettuale ha

maturato, anche tenendo conto delle sospensioni subite dal medesimo, al più tardi il

sostanzialmente evitato di confutare, come invece necessario per giungere alla
decisione che ha assunto, per di più apoditticamente argomentata con riferimento alla
prossima prescrizione del reato, senza spiegare quindi per quale motivo non era
possibile disporre un rinvio compatibile con la sospensione dei termini di prescrizioni
conseguente all’eventuale concessione del medesimo.
Ai soli effetti civili, dunque, la sentenza deve essere parimenti annullata, ma questa

P.Q.M.
Annulla l’impugnata sentenza senza rinvio agli effetti penali per essere il reato estinto
per prescrizione. Annulla detta sentenza agli effetti civili e rinvia al giudice civile
competente per valore in grado di appello.

Così deciso il 13/2/2014

volta con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

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