Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11802 del 05/02/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 11802 Anno 2014
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CIRALLI MARCO N. IL 08/07/1962
avverso la sentenza n. 1956/2009 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 09/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
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Udito il Procuratore Generale in pers qIa del Dott.
&_crvkits-R) ‘
che ha concluso per _Q: Q/v\ rro-k.
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tirdif-o, per la parte civité,-TA-v-n
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 05/02/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Marco CIRALLI è stato ritenuto responsabile, con sentenza della Corte di Appello di
Palermo del 9-4-2013, in riforma di quella assolutoria del Tribunale di Termini Imerese
in data 18-6-2008, del reato di cui all’art. 479 cod. pen. per avere, quale CTU nominato
in una causa civile, attestato falsamente nei verbali delle operazioni (protrattesi dal 412-2001 all’8-2-2002) di essere stato sempre presente, mentre in realtà era stato

2. Queste ultime consistevano in complesse indagini geognostiche effettuate, dietro
autorizzazione del giudice, da due imprese specializzate, nell’ambito di una vertenza
rappresentata da un’azione di danno temuto per la possibile rovina di un fabbricato su
quello del vicino. Ad esse Ciralli non aveva presenziato se non recandosi a fine giornata
sul cantiere, avendo per il resto prestato la propria abituale attività lavorativa presso il
Comune di Palermo. Egli si era peraltro accordato per iscritto con l’ing. Simone, legale
rappresentante di una delle imprese specializzate, affinché presenziasse al suo posto sul
cantiere e annotasse la presenza delle parti e dei loro consulenti, nonché eventuali
osservazioni degli stessi, riferendogli al termine di ogni giorno. In calce ad ogni verbale
era stata quindi apposta la firma dei presenti, nonché, sempre, quella del Ciralli.
3. Il primo giudice, premesso che, ai sensi dell’art. 195 cod. proc. civ., la redazione di quei
verbali non era necessaria (essendo prevista solo in caso di operazioni in presenza del
giudice, mentre diversamente, come nella specie, il CTU deve redigere una relazione),
riteneva che comunque essi, per il particolare modo sintetico di redazione, non
attestassero, a differenza da quello di sopralluogo che li aveva preceduti, la presenza
dell’imputato e che quindi il falso fosse ravvisabile semmai in atti successivi, quali la
relazione di consulenza, in cui il predetto aveva attestato la propria presenza a tutte le
operazioni, e la richiesta di liquidazione a vacazioni del compenso, alla quale aveva
allegato i verbali tenendo conto di tutta la durata delle operazioni.
4. La corte d’appello, rilevando che le sottoscrizioni dei presenti variavano, mentre quella
del Ciralli figurava in tutti i verbali, concludeva invece che essi attestavano,
contrariamente al vero, che il CTU era stato sempre presente, e riteneva che ciò
integrasse l’elemento materiale del reato, non essendo condivisibile la tesi che egli, in
quanto rappresentato dall’ing. Simone, fosse da considerare presente tramite il suo
delegato: anzi l’esistenza della delega, la quale ne confermava l’assenza alle operazioni,
avvalorava la prospettazione accusatoria.
5. La stessa corte, escluso il falso innocuo, reputava sussistente anche il dolo del reato,
ravvisato nella consapevolezza del Ciralli di non essere stato presente alle operazioni,
accompagnato dal movente della redazione dei verbali, rappresentato dall’impiego nella
richiesta di liquidazione del compenso.

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presente soltanto alla chiusura giornaliera delle operazioni.

6. La pena base era determinata in anni tre di reclusione per il primo episodio, ridotta di
un terzo per le generiche ed elevata di giorni 15 per ciascuno degli altri nove episodi.
7. Ciralli ha proposto ricorso con atti separati a rispettiva firma dei due difensori.
8. Due i motivi dell’impugnazione a firma dell’avv. R. Bonsignore.
9. Con il primo si deduce erronea applicazione dell’art. 195 cod. proc. civ. avendo il giudice
di appello trascurato che la fattispecie rientrava nella previsione del secondo comma di
tale norma che non prevede la redazione da parte del CTU di verbali, ma soltanto della

una norma che lo imponga, non possono avere natura di atti fidefacenti ex art. 2700
cod. proc., a differenza da quanto ritenuto in sentenza. Inoltre la corte territoriale era
incorsa in travisamento della prova in quanto le risultanze dimostravano che Ciralli non
aveva mai attestato di essere stato presente alle operazioni, avendo solo effettuato il
resoconto delle operazioni della giornata avvenute in sua assenza, con conseguente
inapplicabilità dell’art. 479 cod. pen..
10. Sempre con il primo motivo del ricorso in esame il travisamento della prova era dedotto
anche con riferimento al dolo del reato, avendo la corte territoriale ravvisato il movente
del falso nell’esigenza del Ciralli di ottenere una liquidazione del compenso maggiore del
dovuto per poter compensare l’opera dell’ing. Simone, da lui nominato suo
rappresentante sul cantiere senza autorizzazione del giudice. Per contro risultava dagli
atti (allegati al ricorso), ed era stato anche ritenuto dal PM nella richiesta di
archiviazione non accolta dal Gip, che le autorizzazioni ad avvalersi di ausiliari concesse
all’imputato coprivano anche la sovrintendenza al cantiere dell’ing. Simone, così
dovendo escludersi il movente ritenuto in sentenza.
11.Con il secondo motivo l’avv. Bonsignore deduce violazione di legge e vizio di
motivazione in punto pena quantificata in misura molto superiore a quella chiesta dalla
pubblica accusa solo perché ritenuta ‘conforme a giustizia’.
12.Con unico motivo articolato in più censure l’avv. S. Mondello, firmatario dell’altro
ricorso, deduce manifesta illogicità della motivazione ed erronea interpretazione
dell’elemento materiale dell’art. 479 cod. pen. in quanto le ‘annotazioni sintetiche’ non
solo non attesterebbero la presenza costante del Ciralli, ma neppure avrebbero le
caratteristiche di un processo verbale fidefacente (mancando la descrizione analitica
delle attività svolte, le rilevazioni fatte e le dichiarazioni ricevute), nel caso in esame
non richiesto ex art. 195 comma 2 cod. proc. civ., integrando relazioni riassuntive dello
svolgimento, in un certo giorno ed in un certo orario, di operazioni peritali in
prosecuzione, alle quali presenziavano le parti che sottoscrivevano.
13.Sotto altro versante l’avv. Mondello osserva che le annotazioni non contengono mai
l’attestazione della presenza del Ciralli e che, trattandosi di atti a contenuto descrittivo
e non dispositivo, il falso non può riguardare un presupposto dell’atto, ma solo quanto il
PU esplicitamente afferma essere avvenuto in sua presenza, mentre nella specie

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relazione al giudice, con la conseguenza che i verbali redatti in virtù di prassi, ma non di

l’attestazione ha ad oggetto attività compiute, non la costante presenza del CTU, né
un’attività personale di questi, l’una e l’altra non presupposte da quelle attività.
14.Sul punto del movente, il ricorrente rileva che Ciralli era autorizzato ad avvalersi di
ausiliari e quindi non aveva bisogno di effettuare il falso per ottenere la liquidazione
delle spettanze dell’ing. Simone, avendo comunque diritto ad essere compensato per la
direzione di operazioni da altri compiute, senza contare che le prestazioni gli sarebbero

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, sotto tutti i profili prospettati nei due atti, è infondato e va disatteso.
2. Quanto alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, le doglianze ruotano tanto nel
primo motivo del ricorso dell’avv. Bonsignore che in quello dell’avv. Mondello intorno
alla duplice considerazione, da un lato, che l’art. 195 cod. proc. civ. non prevede la
redazione di verbali delle operazioni di consulenza tecnica d’ufficio laddove, come nella
specie, esse non si svolgano alla presenza del giudice, dall’altro, che quelli redatti dal
Ciralli non erano verbali ma semplici resoconti delle operazioni della giornata nei quali
comunque non si attestava la sua costante presenza, ma soltanto quella delle parti
intervenute.
3. Il tema della non necessità di redigere i verbali è stato oggetto, contrariamente a
quanto dedotto dall’avv. Bonsignore, di puntuale considerazione nella sentenza che ha
tuttavia ineccepibilmente osservato come se i verbali, benché non previsti dalla legge,
siano nondimeno redatti, essi non possono che rivestire la tipica natura di atti pubblici
fidefacenti della loro provenienza dal PU che li ha formati, nonché delle dichiarazioni
delle parti e degli altri fatti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art. 2700 cod.
civ.).
4. Conclusione contestata dal ricorrente sul generico rilievo, non condivisibile, che la
funzione fidefacente sarebbe limitata ai casi nei quali la redazione del verbale è imposta
o prevista dalla legge, con ciò immotivatamente privando della propria funzione l’atto
pubblico formato dal PU.
5. Invano, poi, l’avv. Bonsignore deduce, sotto il secondo profilo, travisamento della prova
in quanto le risultanze dimostrerebbero, contrariamente a quanto ritenuto nella
sentenza impugnata, che Ciralli non aveva mai attestato di essere stato presente alle
operazioni.
6. La questione se tale ultima attestazione sia o meno contenuta nei verbali va risolta alla
stregua del contenuto dei verbali stessi, allegati al ricorso, il cui esame è giustificato
dalla natura della censura.
7. Tale esame induce alla conferma delle conclusioni del giudice di secondo grado che
muovono da pacifiche premesse e si fondano su logiche considerazioni. Le premesse
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state infine liquidate a percentuale e non a vacazione.

sono che certamente l’imputato non era stato presente alle operazioni, salvo che a
quelle del primo giorno (3-12-2001), essendo per il resto intervenuto sul cantiere solo
la sera, e che l’incarico da lui affidato all’ing. Simone di sovrintendere in sua vece allo
svolgimento delle operazioni annotando le presenze delle parti e le loro eventuali
osservazioni, non era stato autorizzato dal giudice, a conoscenza del quale era stato
portato oltre un anno dopo, in sede di integrazione documentale ai fini della liquidazione
del compenso.

redazione dei verbali (in stretta sequenza logica, cronologica e materiale al primo,
datato 3 dicembre 2001, significativamente intestato ‘verbale di sopralluogo’, e non
compreso tra quelli contestati come falsi essendo certa la presenza del Ciralli per tutta
la durata delle operazioni di quel giorno) e le espressioni utilizzate, indicative della
presenza delle parti che si sottoscrivevano, per rilevare, con piena coerenza, come la
circostanza che le sottoscrizioni delle parti non fossero costanti, mentre quella del CTU
era sempre presente, descrivesse incontrovertibilmente, tenuto conto della dizione e del
contenuto del primo verbale (in data 3 dicembre 2001), una situazione, e cioè che
l’imputato -il quale non era una delle parti, ma figurava autore dei verbali- era stato
costantemente presente alle operazioni, pacificamente diversa dalla realtà, integrando i
quindi l’elemento materiale del reato contestato.
9. Il tentativo, presente in entrambi gli atti di gravame, di negare in radice la natura di
verbali agli atti in questione -che integrerebbero, in ottica difensiva, dei semplici
resoconti delle operazioni della giornata o delle annotazioni sintetiche di esse-, non solo
non attestanti la presenza costante del Ciralli, ma addirittura privi delle caratteristiche
di un processo verbale fidefacente (primo motivo del ricorso avv. Bonsignore e una
delle censure del motivo unico del ricorso avv. Mondello), è destinato a sicuro
insuccesso.
10.Va infatti considerata l’indiscutibile ed indiscussa natura di verbale di sopralluogo del
primo di essi del 3 dicembre 2001, di cui tutti gli altri costituiscono la logica e
cronologica prosecuzione, sì da essere assolutamente ingiustificata la conclusione della
diversa natura dei successivi, che comunque del resoconto postumo o dell’annotazione
sintetica non hanno né la forma né la sostanza, posto che contengono( in molti casi / la
descrizione passo a passo delle attività svolte (ad es. quelli del 6-12-2001, 10-12-2001,
20-12-2001, 7-1-2002), talora la scelta -di competenza esclusiva del CTU- del modus
procedendi delle stesse (ad esempio quello del 7-1-2002) e si chiudono con la

convocazione delle parti presenti, le quali si sottoscrivono, per il giorno previsto per la
prosecuzione delle operazioni.
11. Né va trascurato che lo stesso ricorso a firma avv. Mondello ammette che il solo
soggetto abilitato a redigere quella che viene definita l’informazione riassuntiva delle
operazioni ex art. 195, comma 2 cod. proc. civ., era il Ciralli, in tal modo indirettamente
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8. Ciò posto, il giudice di secondo grado ha acutamente valorizzato la peculiare tecnica di

A

confermando l’esistenza del falso non potendo tali informazioni che essere frutto della
sua presenza dal momento che dai verbali non risulta che le avesse acquisite da altri.
12. Del resto la natura di verbali di operazioni compiute in sua presenza risulta riconosciuta
perfino dall’imputato il quale, come pure risulta dalla pronuncia impugnata, non solo li
richiamava analiticamente nella relazione di consulenza, ma anche li allegava, proprio al
fine di attestare la sua presenza per il relativo numero di ore, alla richiesta di
liquidazione del compenso a vacazioni, risolvendosi solo il 23-12-2002, in sede di

-atto pure allegato al ricorso- ad evidenziare il ruolo da lui delegato all’ing. Simone,
allegando la missiva 30-11-2001 di conferimento a quest’ultimo dell’incarico di
sovrintendere al cantiere.
13. Non condivisibile è poi l’osservazione dell’avv. Mondello che, muovendo dall’asserzione
che le annotazioni non conterrebbero mai l’attestazione della presenza del Ciralli,
assume che, trattandosi di atti a contenuto descrittivo e non dispositivo, oggetto del
falso non potrebbe essere un presupposto dell’atto, ma solo quanto il PU esplicitamente
afferma essere avvenuto in sua presenza, cioè, nella specie, le attività compiute, non
anche la costante presenza del CTU o un’attività personale di questi, che non
costituivano il presupposto necessario di quelle attività, non richiedenti la presenza
dell’imputato.
14. L’assunto sconta la grave incongruenza di non considerare che l’autore apparente di
quei verbali e della relativa attestazione delle attività compiute è il Ciralli, come risulta
dal loro collegamento con il primo -quello del 3 dicembre 2001-, e di ricostruire la
presenza del CTU alle operazioni, anziché come un elemento dell’atto, come un
presupposto dello stesso. In tale ottica il ricorrente richiama quindi la giurisprudenza di
questa corte secondo la quale soltanto per gli atti pubblici a contenuto dispositivo -e
non anche per quelli a contenuto descrittivo, quali i verbali- sarebbe configurabile il
falso ideologico in relazione alla parte descrittiva in essi contenuta e, più precisamente,
in relazione all’attestazione, non conforme a verità, dell’esistenza di una data situazione
di fatto costituente il presupposto indispensabile per il compimento dell’atto.
15.Tale prospettazione rivela però tutta la sua debolezza se si considera che la presenza
del CTU alle operazioni non integra, per il fatto stesso che solo se presente egli può
attestare quanto avviene, un presupposto del verbale (presupposto che, con riferimento
agli atti dispositivi, è stato ritenuto integrato da situazioni antecedenti, e non
contemporanee, all’atto, quale il previo superamento degli esami universitari rispetto al
verbale dell’esame di laurea, oggetto della pronuncia delle Sezioni unite penali Proietti
n.1827/1995, su cui l’avv. Mondello costruisce la doglianza), configurando invece uno
degli elementi descrittivi del verbale stesso. E nella specie le caratteristiche dei verbali,
sopra evidenziate, dimostrano inconfutabilmente, non è superfluo ribadirlo, che il
redattore apparente degli stessi -necessariamente dunque presente- era l’imputato,
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‘chiarimenti al ricorso del 29-11-2002 avverso il decreto di liquidazione del 17-12-2001’

che del resto sosteneva tale apparenza in sede di richiesta di liquidazione del
compenso, smentendola solo quando forniva i chiarimenti al giudice nella procedura di
reclamo avverso il decreto di liquidazione.
16. Non ha maggior spessore la deduzione del travisamento della prova in ordine al dolo del
reato (ancora primo motivo ricorso avv. Bonsignore e ricorso avv. Mondello). Invano il
ricorrente contesta la ravvisabilità del movente del falso nell’esigenza del Ciralli di
lucrare una maggior liquidazione del compenso per poter retribuire l’opera dell’ing.

ricorso e contrariamente a quanto ritenuto dal PM nella richiesta di archiviazione non
accolta dal Gip (in cui peraltro lo stesso PM parlava di autorizzazione ‘indiretta’), le
autorizzazioni ad avvalersi di ausiliari concesse all’imputato -che riguardavano l’ausilio
di due tecnici per i riscontri metrici della struttura- non includevano la sovrintendenza
dell’ing. Simone al cantiere, così risultando confermato il movente ritenuto in sentenza.
17. Del resto, se l’opera di quel professionista fosse stata autorizzata, Ciralli non avrebbe
avuto la necessità di chiedere la liquidazione per sé delle vacazioni relative alla
presenza del primo sul cantiere. Anzi l’incarico all’ing. Simone, ove ufficializzato ed
autorizzato, avrebbe perfino reso superflua la visita serale dell’imputato sul cantiere
stesso.
18. Pure infondato è, da ultimo, il secondo motivo del ricorso avv. Bonsignore in tema di
dosimetria della pena.
19. Da un lato, la circostanza che il trattamento sanzionatorio, che non è illegale, non sia
stato calibrato sulle richieste della pubblica accusa, non integra di per sé violazione di
legge o vizio di motivazione, dall’altro/ non è esatto che l’entità della pena sia stata
giustificata con il solo riferimento alla sua conformità a giustizia ; posto che tale
riferimento si correla con quanto la corte territoriale aveva già in precedenza
evidenziato e cioè con la gravità della condotta ravvisata nella reiterazione in ristretto
arco temporale di plurimi delitti di falso in atti pubblici fidefacenti.
20. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 5.2.2014

Simone, non autorizzata dal giudice, dal momento che, come risulta dagli allegati al

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