Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11799 del 05/02/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 11799 Anno 2014
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CONTADINO ANTONIO N. IL 10/10/1967
avverso la sentenza n. 1368/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
13/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
Cs0
ígzUdito il Procuratore Generale in persona del Dott. AO
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che ha concluso per _C
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 05/02/2014

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 13-4-2012 la Corte d’Appello di Milano, parzialmente riformando quella del
Gip tribunale della stessa sede in data 26-10-2010 (in quanto revocava le statuizioni civili,
dichiarava la prevalenza delle generiche e sospendeva condizionalmente la pena), ribadiva
l’affermazione di responsabilità Antonio CONTADINO, amministratore unico della Bersanini srl,
dichiarata fallita il 27-10-2008, per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di bancarotta

tempestivamente il fallimento della società.
2.11 primo reato, che è poi il solo investito dal ricorso, attiene alla distrazione della somma di
130.000 euro prelevata dai conti correnti della società per il pagamento delle quote sociali
della società poi fallita acquistate dall’imputato dal precedente proprietario. Essendo pacifico il
fatto materiale, la corte milanese affermava che, ove pure Contadino avesse ritenuto in buona
fede di poter pagare l’acquisto della società con fondi della stesa, tuttavia l’errore sarebbe
stato non scusabile in quanto relativo alla legge penale.
3. L’imputato ha proposto ricorso personalmente deducendo carenza o manifesta illogicità della
motivazione sul punto, sostenendo l’assenza di errore sulla legge penale e sottolineando il suo
comportamento del tutto trasparente, sintomatico di buona fede, che aveva consentito il
ritrovamento dei beni aziendali e delle scritture contabili, tale da dimostrare che egli non aveva
voluto distrarre il denaro per arrecare pregiudizio ai creditori.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2.

Esso, proposto personalmente dall’imputato, risulta inoltrato per posta in assenza, però,
dell’autentica della sottoscrizione del ricorrente, ciò integrando la causa di
inammissibilità prevista dall’art. 583, comma 3, cod. proc. pen..

3.

Seguono le statuizioni di cui all’art. 616 cod. proc. pen. determinandosi in € 1000, in
considerazione della natura della causa di inammissibilità, la somma da corrispondere
alla Cassa delle Ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 5-2-2014

Il Presidente

documentale semplice e del reato di cui all’art. 224 legge fallimentare per non aver chiesto

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