Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11798 del 05/02/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 11798 Anno 2014
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GRECO FRANCESCO ANTONIO N. IL 02/05/1950
MAZZAFERRO GIUSEPPE N. IL 15/03/1955
MARVASO DOMENICO HELENIO N. IL 09/06/1963
avverso la sentenza n. 332/2004 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 21/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
Udito il Procuratore Generale in perso del Dott. 0,
jn
che ha concluso per 4 \

illrdird;Ter 1ivilA-v—v)
Uditi difensor Avv. ex.

Cc° °,

Data Udienza: 05/02/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21-2-2012 la Corte d’Appello dì Reggio Calabria, confermando, per
quanto qui interessa, quella del Tribunale di Palmi in data 19-6-2003, affermava la
responsabilità concorsuale di Francesco Antonio GRECO, Giuseppe MAZZAFERRO e
Domenico Helenio MARVASO per due ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale e
documentale
Nel primo caso (capo A) il Greco aveva agito in veste di titolare della omonima ditta
individuale esercente commercio di biancheria per la casa, mentre agli altri due imputati
era attribuita la qualifica di amministratori di fatto della predetta impresa, dichiarata
fallita il 11-8-1997.
3.

Nel secondo (capo B), il primo aveva operato nella stessa qualità di cui sopra nonché in
quella di accomandatario della ‘Nuova Omafer Sud sas’ e di accomandante della
‘Siderflero sas’, gli altri due quali amministratori di fatto dell’impresa individuale del
Greco, il Mazzaferro anche quale legale rappresentante della Siderflero.

4.

Il capo A) riguarda la distrazione di beni della ditta individuale mediante vendite fittizie,
anche al Greco in proprio, e la falsificazione delle scritture contabili, il capo B) la
prosecuzione dell’attività dell’impresa fallita tramite le due società in accomandita
semplice, esercenti commercio di materiali ferrosi, facenti capo a parenti del Greco, e la
distrazione tramite la Nuova Omafer Sud di beni acquistati nel 1996 per £ 571.529.821
dalla ditta Greco che, dopo averli ordinati, li aveva fatti consegnare presso la Omafer,
beni poi in parte utilizzati dalla Natal Trasporti srl di cui era amministratore unico Maria
Teresa Greco, sorella dell’omonimo imputato e moglie del Mazzaferro.

5. La corte reggina riteneva il concorso dei due reati di bancarotta fraudolenta, sia
documentale che patrimoniale, in continuazione tra loro, in quanto essi attenevano a
condotte poste in essere nell’esercizio rispettivamente dell’impresa individuale del
Greco, e di altre attività che, pur con diverso oggetto, avevano continuato quella della
ditta individuale.
6.

Ricorrono gli imputati tramite l’avv. G. Aricò, con doglianze che investono il capo B) e il
riconoscimento della qualifica di amministratori di fatto al Mazzaferro ed al Marvaso
quanto al capo A).

7. Con il primo motivo i si prospetta erronea interpretazione della legge penale con riguardo
al capo B). La corte territoriale aveva infatti giustificato la duplice imputazione (capi A e
B), pur in assenza del fallimento della Omafer, con il richiamo alle diverse attività
(quella della ditta individuale e quelle delle due società in accomandita che, seppure
acquistando merce estranea al settore della biancheria per la casa, avrebbero
proseguito l’attività della prima) mediante le quali erano state realizzate le distrazioni,
confondendo il mezzo con l’oggetto del reato, riconducibile sempre al fallimento della
ditta individuale Greco. Con la conseguenza che i fatti antecedenti alla dichiarazione di

2

2.

quest’ultimo fallimento non potevano essere ricondotti ad un’autonoma ipotesi di reato
solo perché realizzati attraverso la Omafer, mentre quelli successivi al fallimento Greco
avrebbero potuto dar luogo ad un’ipotesi di bancarotta postfallimentare cui avrebbero
concorso Omafer e Natal Trasporti.
8. Il secondo motivo investe Icon le censure di violazione di legge e vizio di motivazione i il
ritenuto concorso di Mazzaferro e Marvaso nel capo A) d’imputazione.
La corte reggina, dopo aver richiamato l’indirizzo di questa corte per il quale la gestione
di

fatto

postula

l’esercizio

continuativo

e

significativo

dei

poteri

tipici

dell’amministratore, aveva poi riconosciuto ai due imputati la qualifica di amministratori
di fatto solo perché i predetti in due occasioni avevano intrattenuto rapporti con i
fornitori della fallita ricevendo le merci da questa acquistate, trascurando i da un lato i che
esse erano state pagate da costoro in ragione dei rapporti di parentela con il Greco,
dall’altro che tale condotta era al più riconducibile ad una ipotesi di ricettazione
/
/
)
fallimentare (art. 232 legge fall.).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è fondato.

2.

Sussiste in primo luogo l’erronea interpretazione della legge penale con riguardo al capo
d’accusa sub B), prospettata con il primo motivo.

3.

L’imputazione di cui a tale capo è stata infatti erroneamente giustificata dalla corte
territoriale, nonostante l’assenza del fallimento della Omafer sas, con il richiamo al fatto
che le distrazioni erano state in parte realizzate mediante le due società in accomandita
che, per quanto avessero acquistato merce estranea al settore della biancheria per la
casa, sarebbero state tuttavia continuatrici dell’impresa individuale Greco.

4.

Con tali argomentazioni, tuttavia, è stato confuso, come rettamente osservato dai
ricorrenti, il mezzo con l’oggetto del reato, in quanto anche tali distrazioni sarebbero
sempre riconducibili al fallimento della ditta individuale Greco, mentre la Omafer sas,
non dichiarata fallita, avrebbe soltanto costituito, insieme con la Siderflero, lo
strumento attraverso il quale realizzare le distrazioni.

5. A ciò consegue che le attività distrattive

sub

B) non potevano dar luogo ad

un’autonoma ipotesi di reato, essendo piuttosto da ricomprendere nella contestazione
sub A (il cui ambito sarebbe quindi ampliato con possibili effetti sul trattamento
sanzionatorio) se realizzate prima del fallimento dell’impresa individuale Greco, ovvero
tali da integrare bancarotta fraudolenta postfallimentare, del pari riferibile al fallimento
Greco, se consumate successivamente a questo (il capo B indica come data finale di
commissione del reato ‘a tutt’oggi’), ipotesi, quest’ultima, che, in presenza del capo A,
darebbe luogo all’aggravante dei più fatti di bancarotta e non ad un caso di reato
continuato, essendo tutti i fatti riferibili sempre allo stesso fallimento e non a due

3

9.

fallimenti diversi, come invece ritenuto dai giudici di merito trascurando che,
nonostante la duplice contestazione, il fallimento è uno solo, quello dell’impresa
individuale Greco.
6. Del pari fondato è il secondo motivo di ricorso afferente al concorso di Mazzaferro e
Marvaso, quali amministratori di fatto dell’impresa individuale Greco, nel reato di cui al
capo A) d’imputazione, il cui profilo oggettivo non è peraltro contestato.
7. In effetti il richiamo all’indirizzo giurisprudenziale di questa corte per il quale la gestione
fatto

postula

l’esercizio

continuativo

e

significativo

dei

poteri

tipici

dell’amministratore, risulta poi accompagnato in sentenza dal riconoscimento ai due
imputati della qualifica di amministratori di fatto sostanzialmente sul rilievo che i
predetti in qualche occasione avevano intrattenuto rapporti con i fornitori della fallita
ricevendo le merci acquistate, trascurando che ciò poteva essere ascrivibile -con
conseguente possibile ragionevole dubbio- anche ai loro legami di tipo familiare con il
Greco, oltre a non integrare necessariamente il tipo di reato contestato.
8. Sarà quindi compito del giudice del rinvio -essendo la sentenza, per quanto sopra,
meritevole di annullamento- riesaminare la vicenda (ferma restando l’affermazione di
responsabilità di Greco per il capo A, passata in giudicato in quanto non oggetto di
ricorso) uniformandosi alle indicazioni di cui sopra quanto al capo B e approfondendo la
tematica della possibile attribuzione agli imputati Mazzaferro e Marvaso, sulla base di
eventuali ulteriori elementi, della qualifica di amministratori di fatto dell’impresa
individuale Greco, quanto al capo A.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di
Appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 5-2-2014

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

di

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