Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11797 del 05/02/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 11797 Anno 2014
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TERRULI PIETRO N. IL 04/01/1945
LOCANTORE MARIA N. IL 24/07/1958
avverso la sentenza n. 10856/2008 CORTE APPELLO di TORINO, del
27/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. C e6
che ha concluso per _e rrn

Vdito, per la parte civirei
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rik
Udit i difensor Avv.

A.

Data Udienza: 05/02/2014

RITENUTO IN FATI-0
1. La Corte d’Appello di Torino con sentenza del 27-4-2012, confermando quella in data 67-2007 del tribunale della stessa sede, riconosceva la responsabilità di Pietro TERRULI e
di Maria LOCANTORE, in concorso con Riccardo Bello, separatamente giudicato, per
reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e di cui all’art. 223, comma 2
n.2 legge fallimentare, connessi ai fallimenti della Anytime Business srl, della Euro p.c.
srl e della Distribuzione srl, dichiarati rispettivamente il 25-10-2002, il 18-10-2002 e il

2. Le tre società risultavano inserite nel circuito delle frodi all’IVA comunitaria avendo
operato, in immediata e rapida successione temporale, nel commercio di materiale
informatico acquistato da fornitori UE e ceduto ai clienti a prezzi competitivi, mentre
VIVA riscossa era utilizzata in parte per compensare il minor prezzo di vendita e coprire
le spese di gestione, per il resto incamerata quale illecito guadagno, con conseguente
maturare di rilevantissimi debiti verso l’erario e certa destinazione al fallimento.
3. Gli imputati erano ritenuti responsabili la Locantore quale amministratore unico della
della Anytime Business, entrambi quali amministratori di fatto delle altre società
(Terruli anche della Anytime Business), formalmente gestite da soggetti ‘teste di legno’
manovrati dai prevenuti.
4. Questi ultimi hanno proposto ricorso con separati atti, ciascuno con due motivi, tramite
il medesimo difensore, con i quali, senza mettere in dubbio la sussistenza dei fatti
reato, contestano i ruoli loro attribuiti nell’ambito delle società, che assumono essere
quello di semplice dipendente quanto alla Locantore, di finanziatore quanto al Terruli.
5. Il primo motivo del gravame nell’interesse del Terruli lamenta i vizi di cui alle lett. b), c)
ed e) dell’art. 606 cod. proc. pen. assumendo anche travisamento delle risultanze
probatorie laddove le testimonianze Listi, Paderas e Bracco, convergenti nell’indicare
l’imputato come finanziatore delle tre società, erano state immotivatamente ritenute di
dubbia attendibilità dalla corte territoriale sulla base di una apoditticamente ritenuta
acredine di costoro nei confronti del Bracco (rectius Bello), incredibilmente estesa anche
alla Paderas solo perché stretta collaboratrice del Listi. Quant agli argomenti spesi in
sentenza a sostegno della prospettazione accusatoria, si sosteneva che a) la
conclusione che Terruli fosse stato informato dalla compagna Locantore delle illecite
intenzioni del Bello, era frutto di mera congettura; b) la circostanza che l’imputato
accompagnasse in banca la donna quando essa si recava ad effettuare prelievi, era da
attribuire all’esigenza di tutelarne la sicurezza data la rilevanza dei prelievi; c) il fatto
poi che fosse stato Terruli ad assoldare Bracco onde ampliare il volume degli affari, era
giustificato dall’interesse del mutuante al successo dell’impresa finanziata al fine di
assicurarsi la restituzione del prestito.
6. Il secondo motivo investe, con la deduzione dei vizi sub b) ed e) dell’art. 606 citato, la
mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., di cui era stata

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23-12-2002.

omessa la motivazione nonostante la formulazione di un motivo di appello al riguardo,
attenuante sussistente in quanto tutto il testimoniale indicava che Terruli si era
occupato dell’aspetto esclusivamente patrimoniale delle società. Inoltre la sentenza era
contraddittoria avendo valorizzato l’incensuratezza del prevenuto per poi ritenere le
generiche solo equivalenti alle aggravanti ed assumere quale base una pena ben al di
sopra del minimo edittale, nonostante la visione parziale dell’andamento societario da
parte dell’imputato ed il suo ottimo comportamento processuale.

c) ed e) dell’art. 606 codice di rito per essersi travisate le dichiarazioni dell’imputata
laddove, senza ammettere i fatti, aveva solo confessato di aver accettato di lavorare
alle dipendenze del Bello mantenendo il silenzio sulle condotte illecite di questi e
limitandosi ad eseguirne gli ordini, senza peraltro consentire al predetto di non
comparire, dal momento che le era attribuito il ruolo di amministratore di fatto. In
ordine alla bancarotta documentale, l’assunto difensivo secondo cui essa era una
semplice dipendente che non aveva potuto mantenere una regolare contabilità a causa
delle indebite ingerenze del Bello, non era smentito, a differenza da quanto sostenuto in
sentenza, dalle dichiarazioni del commercialista che aveva riferito di aver dismesso
l’incarico di Anytime perché non riceveva più la prima nota. Quanto alle altre società, il
ruolo di amministratore di fatto non era desumibile dai rapporti con le banche
trattandosi di mansioni affidatele nell’ambito di un rapporto di lavoro. Del tutto
apodittico era poi l’assunto di un accordo criminoso tra lei ed il Bello.
8. Il secondo motivo del ricorso in esame ricalca l’omologo motivo dell’altro ricorso,
richiamando il ruolo di longa manus del Bello svolto dall’imputata e le difficoltà
economiche che l’avevano indotta ad accettarlo, nonché l’ottimo comportamento
processuale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili limitandosi in sostanza a reiterare la prospettazione di ruoli
degli imputati alternativi a quelli loro attribuiti in sentenza con motivazione esente da
vizi e tale da escludere ogni ragionevole dubbio.
2. Sono manifestamente infondate le censure di cui al primo motivo del ricorso Terruli
avendo la corte territoriale ancorato il giudizio di inattendibilità dei testi Listi, Paderas e
Bracco, tutt’altro che apoditticamente, ma al contrario con percorso argomentativo
coerente e logico, alla considerazione dell’astio nutrito dagli stessi verso Bello,
coimputato separatamente giudicato, per averli chiamati in causa, ritenendo
conseguentemente che la Paderas, stretta collaboratrice del Listi, non potesse che
condividerne l’interesse.

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7. Anche con il primo motivo del ricorso Locantore si ascrivono alla sentenza i vizi sub b),

3. La censura di travisamento delle prove testimoniali, tra l’altro non accompagnata
dall’allegazione delle relative deposizioni, si risolve poi in una critica non consentita alla
valutazione di esse.
4. Per di più il ricorso trascura

in toto il contributo dichiarativo del teste Gazzano,

valorizzato in sentenza, il quale ha fornito elementi a sostegno della conclusione che
Terruli si ingerisse nella gestione della Anytime Business, non limitandosi a
frequentarne la sede per assicurarsi il recupero del prestito fatto al Bello e ad

presentato non solo a Bello ma anche a Terruli a fini di una eventuale assunzione segno che l’imputato si interessava del settore assunzione dei dipendenti- e di essersi
poi reso conto, nei nove mesi in cui aveva lavorato, che Terruli era di fatto uno dei soci,
il quale si comportava come un capo impartendo ordini -non diversamente dal Belloalle impiegate ed a lui stesso.
5. Alla stregua di quanto appena osservato, risultano esenti da illogicità gli argomenti
utilizzati in sentenza a sostegno dell’affermazione di responsabilità, in quanto la
conclusione che Terruli fosse stato informato dalla compagna Locantore delle illecite
intenzioni del Bello è plausibile e verosimile; la circostanza che l’imputato
accompagnasse in banca la donna quando essa si recava ad effettuare prelievi
propedeutici alle distrazioni, è assai significativa a fini accusatori emergendo dalle
sentenze di merito che egli accompagnava in banca non solo lei, con la quale aveva un
rapporto di convivenza, ma anche gli amministratori ‘testa di legno’ delle altre due
società; l’assunzione del Bracco da parte del Terruli denota poi un interesse di
quest’ultimo all’ampliamento del volume degli affari, oltre che il suo fine, riferito dal
teste Listi, di controllare il Bello, in linea con il ruolo di amministratore di fatto.
6. Riservando al prosieguo la trattazione del secondo motivo del ricorso Terruli, comune al
ricorso della Locantore, va rilevata l’inammissibilità anche del primo motivo del ricorso
di quest’ultima.
7. Nessun travisamento è ravvisabile laddove la confessione dell’imputata di aver
accettato di lavorare alle dipendenze del Bello serbando il silenzio sulle condotte illecite
di questi e limitandosi ad eseguirne gli ordini, è stato interpretato come un’ammissione
di corresponsabilità piuttosto che di semplice connivenza. La tesi della connivenza -la
quale postula la conoscenza che altri commetta un reato accompagnata da un
comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla sua
realizzazione- non è infatti neppure astrattamente prospettabile in presenza di un
oggettivo e rilevante apporto della Locantore alle illecite attività dei correi- che non
potrebbe escludersi neppure se si fosse trattato di esecuzione, comunque consapevole,
di direttive altrui-, rappresentato in particolare dai prelievi delle ingenti somme poi
distratte, parte delle quali finite su conti della stessa Locantore. Inoltre, contrariamente

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accompagnare in banca la Locantore. Il teste aveva infatti riferito di essere stato

a quanto sostenuto nel ricorso, essa aveva pure consentito al Bello di non figurare,
essendo stata legale rappresentante di Anytime.
8. Quanto alla bancarotta fraudolenta documentale relativa al fallimento di quest’ultima
società, la reiterazione della linea difensiva del ruolo di semplice dipendente si scontra
con l’appena ricordata qualifica di amministratore unico di tale società che la rendeva
titolare diretta dell’obbligo di tenuta e conservazione delle scritture contabili, la cui
violazione è nella specie in palese rapporto di funzionalità con l’attività distrattiva

tenuta celata.
9. Invano, poi, a smentire il ruolo di amministratore di fatto, si sottovaluta
nell’impugnazione il profilo dei rapporti con le banche tenuti dall’imputata. Che gli stessi
non siano relegabili a mansioni inerenti ad un rapporto di lavoro dipendente, è infatti
avvalorato nelle sentenze di merito osservando che era la Locantore il dominus di quei
rapporti grazie alle conoscenze e ai contatti con istituti bancari maturati nella sua
risalente attività imprenditoriale. Nient’affatto apodittico è poi l’assunto, condiviso nella
sentenza impugnata, dell’esistenza di un accordo criminoso tra l’imputata ed il Bello,
per contro confermato dalla circostanza, pure evidenziata dai giudici di merito, che la
donna aveva messo a disposizione del Bello la prima società, mantenendone il ruolo di
amministratrice, quando lo stesso ne cercava una proprio con la finalità di operare frodi
all’IVA comunitaria. Coerente e logica è quindi la conclusione che la prevenuta fosse
pienamente edotta dei rischi che correva, al punto che, per le altre due società, si era
preoccupata di far nominare come amministratori delle ‘teste di legno’, controllate da lei
stessa e da Terruli.
10.Entrambi i ricorrenti si dolgono da ultimo del mancato riconoscimento dell’attenuante
della minima partecipazione deducendo omesso esame del relativo motivo di appello.
11.La doglianza è manifestamente priva di fondamento dal momento che, anche se la
sentenza non fa espressa menzione delle ragioni del diniego dell’attenuante, esso
risulta implicitamente motivato laddove il contributo causale dei prevenuti,
dettagliatamente ricostruito, a fatti di particolare gravità (il passivo delle tre società
ammonta a 20 milioni di euro), è definito significativo e il dolo ritenuto di livello elevato
per effetto della preordinazione ab origine dell’insolvenza, della concorrenza svolta in
forme vietate, della sostanziale estromissione dal mercato dell’imprenditore onesto
grazie alla possibilità di praticare prezzi competitivi.
12. Non è poi ravvisabile la dedotta contraddittorietà tra la valorizzazione
dell’incensuratezza del Terruli ed il giudizio di sola equivalenza delle generiche alle
aggravanti, nonché l’assunzione quale base del computo di una pena ben superiore al
minimo edittale. Invero l’incensuratezza è stata opportunamente considerata per
giustificare la concessione di attenuanti generiche mentre il giudizio di comparazione
tiene conto delle plurime aggravanti e la dosimetria della pena della gravità dei fatti, già
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/

operata attraverso la stessa società (come pure attraverso le altre due), in tal modo

evidenziata, mentre l’asserita visione parziale dell’andamento societario da parte
dell’imputato sconta la ulteriormente reiterata ricostruzione del suo ruolo in termini di
finanziatore, già motivatamente esclusa dai giudici di merito, così come del tutto
generico è il richiamo all’asseritamente ottimo comportamento processuale.
13.Con pari manifesta infondatezza il ricorso Locantore richiama, a sostegno della
ricorrenza della minima partecipazione, il ruolo di longa manus del Bello e le difficoltà
economiche che avevano indotto l’imputata ad accettarlo, trascurando che, come risulta

messa a disposizione di Anytime a facilitare i prelievi e le conseguenti distrazioni, e non
tenendo conto che, per il comportamento processuale ammissivo, la prevenuta aveva
già beneficiato della concessione di attenuanti generiche.
14.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi seguono le statuizioni di cui all’art. 616
cod. proc. pen. determinandosi in C 1000, in ragione della natura delle doglianze
proposte, la somma da corrispondersi da parte di ciascun ricorrente alla Cassa delle
Ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 5-2-2014

Il PresidentF

implicitamente dalla sentenza, erano stati i rapporti con le banche dell’imputata e la

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