Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11795 del 05/02/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 11795 Anno 2014
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SMURRA GERARDO N. IL 21/06/1947
nei confronti di:
MARCHESE GIOVANNI N. IL 20/08/1971
avverso la sentenza n. 42/2009 GIUDICE DI PACE di COSENZA, del
16/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. C .
che ha concluso per j rrn
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Udito, per la

rte civile, l’Avv

Udit iAlifensor Avv.

Data Udienza: 05/02/2014

RITENUTO IN FATTO

1.Gerardo SMURRA, legale rappresentante della Simet spa, e parte civile nel procedimento a
carico di Giovanni MARCHESE per il reato di diffamazione commesso mediante affissione nella
bacheca sindacale del deposito aziendale di un comunicato in cui si attribuivano alla dirigenza
della società comportamenti definiti, tra l’altro, ricattatori, terroristici, arroganti ecc., ricorre
agli effetti civili avverso la sentenza in data 16-4-2012 con la quale il Giudice di pace di

2.11 ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 51 cod. pen.
in quanto le espressioni usate, pur nel contesto della critica sindacale, trasmodavano in lesione
alla sua reputazione superando i limiti della continenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va premesso che si tratta di gravame che, contenendo la deduzione del vizio di
violazione di legge, integra ricorso per saltum in quanto la parte civile, ai sensi dell’art.
576 cod. proc. pen., applicabile anche al procedimento dinanzi al giudice di pace perchè
non ricompreso tra le disposizioni escluse dall’art. 2, comma 1, d.lgs. 274/2000 (Cass.
35966/2008), è legittimata ad ogni forma di impugnazione ordinaria e avrebbe quindi
potuto proporre appello.
2. Ciò posto, deve considerarsi che la sentenza chiarisce con ampia motivazione a) che
l’attacco alla dirigenza della Simet si riferiva alle condizioni di lavoro (turni non
rispettosi del diritto al riposo e quindi lesivi della sicurezza), adottate soprattutto con
riguardo agli appartenenti al sindacato di cui Marchese era dirigente provinciale; b) che
lo stesso ricorrente non aveva messo in dubbio la verità della notizia, né la sua
rilevanza in ambito aziendale, solo dolendosi del superamento dei limiti della
continenza; c) che i toni della critica sindacale possono essere più aspri alla luce della
posizione di disparità tra le parti che ne fa l’unico strumento dei lavoratori per
ricondurre ad equità il rapporto di lavoro.
3. Si deve tuttavia prendere atto che sono intervenute remissione di querela da parte di
Smurra ed accettazione della stessa da parte di Marchese.
4.

Il che, pur essendo irrilevante ai fini della pronuncia di estinzione del reato in presenza
dell’assoluzione dell’imputato, determina l’inammissibilità del ricorso proposto dalla
parte civile, essendo ravvisabile nella remissione della querela una rinuncia implicita
all’impugnazione ex art. 591, comma primo, lett. d) cod. proc. pen..

5. Seguono le statuizioni di cui all’art. 616 cod. proc. pen. determinandosi in € 500 la
somma di competenza della cassa ammende stante il carattere sopravvenuto della
causa di inammissibilità.

2

Cosenza ha assolto il Marchese per l’esimente del diritto di critica.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 500 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 5.2.2014

Il consigliere estensore

Il Presidente

.53

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