Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11794 del 05/02/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 11794 Anno 2014
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DELLE CHIAIE AUGUSTO N. IL 27/03/1964
avverso la sentenza n. 1690/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 24/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 0.
che ha concluso per Q
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irdito, per là 13-àfte

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Uditi difensor Avv.

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Data Udienza: 05/02/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24-10-2011 la Corte d’Appello di L’Aquila, in parziale riforma (era
esclusa la recidiva e rideterminata la pena) di quella del Gup Tribunale di Teramo in
data 14-1-2010, riconosceva la responsabilità di Augusto DELLE CHIAIE,
amministratore della Dea Manifatture srl, dichiarata fallita il 13-2-2007, per il reato di
bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione di beni ed attività del valore

periodo dal 1-1-2007 al fallimento).
2. Con il ricorso proposto nell’interesse del prevenuto, il difensore avv. F. De Cristofaro
deduce violazione di legge e vizio di motivazione sul punto della qualifica di
amministratore meramente formale del Delle Chiaie, sostenuta già in primo grado sul
rilievo di una serie di elementi, quali la durata dell’incarico per soli quattro mesi; la
mancanza di qualunque attività gestoria; la diretta dipendenza della fallita dalla Dea
Gestioni srl, amministrata da Stefano Pastorelli, già amministratore della Dea
Manifatture; la mancata conoscenza del Delle Chiaie da parte dei dipendenti della fallita.
Con tutte le conseguenze in tema di elemento psicologico in ordine alle distrazioni
accertate, mentre nessuna motivazione era stata fornita dalla corte territoriale sulla
effettiva disponibilità in capo al ricorrente delle scritture contabili, di cui era contestata
la sottrazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va disatteso.
2.

Come osservato dalla corte territoriale, la questione della qualifica di mero prestanome
del Delle Chiaie, era stata sollevata soltanto nell’atto di appello, dopo che il prevenuto
aveva optato per il giudizio abbreviato, le cui risultanze, e in particolare gli apporti della
curatela fallimentare relativi anche ad informazioni assunte dallo stesso imputato, non
avevano evidenziato, secondo quanto concordemente ritenuto dai giudici di merito, tale
asserito ruolo di mera facciata, la cui prospettazione non è tra l’altro accompagnata
neppure da precise indicazioni circa l’identità del preteso amministratore di fatto, solo
genericamente adombrato nella persona di tale Pastorelli, già amministratore della Dea
Manifatture e amministratore della Dea Gestioni srl, rispetto alla quale la fallita avrebbe
avuto un ruolo servente.

3.

Squisitamente in fatto, oltre che assertivi, sono gli elementi invocati dal ricorrente a
sostegno della fittizietà della sua carica, non risultando da nessuna delle due sentenze
né il mancato esercizio da parte sua di attività gestoria, né la diretta dipendenza della
fallita dalla Dea Gestioni srl, e neppure la mancata conoscenza del Delle Chiaie da parte
dei dipendenti della fallita, mentre la sola circostanza della brevità della durata

2

complessivo di circa C 772.000) e documentale (sottrazione delle scritture relative al

dell’incarico non è idonea a dar conto del ruolo di prestanome, trattandosi, anzi, di
elemento che, a fronte del poi accertato rilevante ed ingiustificato disavanzo tra passivo
ed attivo e della sparizione delle scritture contabili, depone piuttosto per la volontà
consapevole dell’imputato, essendo la sua accettazione della carica altrimenti
inspiegabile alla stregua della situazione della società, di traghettarla verso il fallimento,
in eventuale, ma non necessario, concorso con terzi, irrilevante al fine di escludere la
sua responsabilità.
Risultano quindi non scalfite le conclusioni dei giudici di merito circa la sussistenza della
condotta distrattiva, anche sotto il profilo del dolo, nonché della bancarotta fraudolenta
documentale, essendo rimasto inadempiuto l’obbligo, gravante sull’amministratore di
una società, perfino anche solo meramente formale, di tenere correttamente e di
conservare le scritture contabili a fini di garanzia delle aspettative del ceto creditorio,
dal momento che Delle Chiaie, come sottolineato nelle sentenze di merito, esenti dal
vizio di omessa motivazione lamentato dal ricorrente, si sottraeva all’obbligo di
consegna delle stesse al curatore -inadempimento in evidente rapporto di funzionalità
con l’attività di distrazione-, dapprima dicendosi all’estero, poi indicando il
commercialista Cialoni come il custode delle scritture, comunque non prestando alcuna
collaborazione al curatore, mentre di parte di esse interveniva il sequestro presso un
terzo, la Saico srl.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5-2-2014

Il consigliere est.

alz ■Il Presidente

4.

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