Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11792 del 04/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 11792 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: FIANDANESE FRANCO

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di
Ciro,

Cortese

nato a Napoli il 13.11.1978, avverso

l’ordinanza del Tribunale di Napoli, in data 5
agosto 2013, di conferma dell’ordinanza del G.I.P.
del Tribunale di Napoli, in data 15 luglio 2013, di
applicazione della misura cautelare della custodia
in carcere, limitatamente al delitto di cui
all’art. 416 bis c.p., e di annullamento della
stessa ordinanza con riferimento al contestato
delitto di cui all’art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990;
Visti gli atti, l’ordinanza denunziata e il
ricorso;
Sentita in camera di consiglio la relazione svolta

Data Udienza: 04/02/2014

dal consigliere dott. Franco Fiandanese;
Sentito il pubblico ministero in persona del
sostituto procuratore generale dott. Gianluigi
Pratola, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso;

chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Tribunale di Napoli, con ordinanza in data 5
agosto 2013, confermava il provvedimento, emesso il
15 luglio 2013 dal G.I.P. dello stesso Tribunale,
di applicazione della misura cautelare della
custodia in carcere nei confronti di Cortese Ciro,
limitatamente al delitto di cui all’art. 416 bis
c.p., mentre annullava lo stesso provvedimento con
riferimento al contestato delitto di cui all’art.
74 D.P.R. n. 309 del 1990.
Il Tribunale riteneva che la partecipazione del
Cortese all’associazione camorristica denominata
clan Vinella Grassi emergesse dalle dichiarazioni
convergenti dei collaboratori di giustizia Morra
Armando, Giugliano Gianluca e Illiano Giovanni,
unitamente ad altri elementi di riscontro
costituiti da accertamenti di P.G., che in alcuni
casi assumevano il valore di autonomi elementi di

2

Sentito il difensore, avv. Nicola Marino, che ha

responsabilità
Propone ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, deducendo
contraddittorietà

o

mancanza,

manifesta illogicità della

motivazione.

Il ricorrente denuncia la genericità delle
dichiarazioni dei propalanti e la occasionalità
degli elementi esterni presi in considerazione.
Il ricorrente, in primo luogo, osserva che su
ventitré collaboratori di giustizia solo tre hanno
riconosciuto il Cortese quale intraneo
all’associazione criminale di cui si parla;
osserva, ancora, che, nelle dichiarazioni di Morra,
si fa riferimento a vicende che non sono
riscontrate con l’escussione delle persone citate
dallo stesso dichiarante come partecipi delle
vicende medesime, che nelle dichiarazioni di
Giugliano non si ravvisa riscontro a quelle di
Morra, poiché quest’ultimo attribuisce al Cortese
il ruolo di reggente del clan Vinella Grassi nel
rione Berlingieri e di San Pietro e Patierno,
mentre Giugliano riferisce di una zona diversa
individuata in “aret’ Zavari” sita sul corso di
Secondigliano. Nessuno dei due collaboratori,
inoltre, riferirebbe di specifici fatti o attività

3

dalle quali desumere quel contributo causale
indispensabile per la contestazione del reato
associativo. Infine, le dichiarazioni del terzo
collaboratore Iliano Giovanni, sono ritenute di
“valenza relativa” dallo stesso Tribunale, in

Con riferimento ai riscontri di natura oggettiva,
il ricorrente osserva: l) che il controllo
effettuato presso il ristorante “Il Gabbiano” che
ha identificato il Cortese in compagnia di altri
affiliati al clan Vinella Grassi non costituiva un
summit del sodalizio criminale sia per la notorietà
del ristorante sia per la presenza di due donne che
accompagnavano il Cortese e il capo clan Mennetta
Anntonio,

insieme al quale il Cortese, dopo la

separazione dalla moglie, frequentava delle amiche;
2) che il servizio di osservazione mediante
videoregistrazione, dal quale il Tribunale deduce
che il Cortese facesse da scorta a Mennetta insieme
ad altri due partecipi al clan, in realtà non dia
la prova che la persona individuata come scortata
fosse effettivamente il Mennetta, poiché indossava
un casco integrale; 3) che la interposizione del
Cortese nella locazione dell’appartamento nel quale
poi venne tratto in arresto il latitante Mennetta,

4

quanto doppiamente de relato.

si giustifica con lo stato di separazione
dell’indagato, il quale occupava saltuariamente
l’abitazione in occasione di suoi incontri con
altre

donne

configurabile

e,

comunque,

un’ipotesi

al
di

più

sarebbe

favoreggiamento

l’oggettiva

funzionalità

della

condotta

semplice, neppure aggravato, non essendo accertata
alla

agevolazione dell’attività dell’intera
organizzazione criminale e non della singola
persona.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I

motivi di ricorso non sono consentititi nel

giudizio di legittimità e devono essere dichiarati
inammissibili.
Secondo il costante insegnamento di questa Corte in
tema di misure cautelari personali, allorché sia
denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di
motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale
del riesame in ordine alla consistenza dei gravi
indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta
il compito di verificare, in relazione alla
peculiare natura del giudizio di legittimità e ai
limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di
merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni
che l’hanno indotto ad affermare la gravità del

5

g

quadro

indiziario

a

carico

dell’indagato,

controllando la congruenza della motivazione
riguardante la valutazione degli elementi
indizianti rispetto ai canoni della logica e ai
principi di diritto che governano l’apprezzamento

cautelare non è fondata su prove, ma su indizi e
tendente all’accertamento non della responsabilità,
bensì di una qualificata probabilità di
colpevolezza, e il giudizio di legittimità deve
limitarsi a verificare se il giudice di merito
abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che
l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro
indiziario a carico dell’indagato, senza
possibilità di “rilettura” degli elementi probatori
(per tutte, Sez. Un. 22 marzo 2000, n. 11, Audino,
Rv. 215828).

Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata pone a
fondamento
dichiarazioni

della

gravità

di

collaboratori

indiziaria
di

le

giustizia

coindagati nel procedimento o indagati in
procedimenti connessi “inseriti in maniera stabile
e con ruoli di primaria rilevanza nel sodalizio di
provenienza” e “portatori di elementi di conoscenza
che traggono fondamento da fonti non coincidenti”,

6

delle risultanze probatorie; inoltre, la pronuncia

che

si

riscontrano

fondamentale

delle

a
loro

vicenda

nel

nucleo

dichiarazioni

e

nell’attribuzione all’indagato di uno specifico
ruolo all’interno dell’associazione criminosa, con
ulteriori riscontri provenienti dalle indagini e

Il giudice di merito, pertanto, ha esplicitato le
ragioni del suo convincimento con motivazione ampia
ed esente da vizi logici e giuridici, mentre i
motivi di ricorso propongono solo una ricostruzione
alternativa del compendio indiziario mediante
criteri di valutazione diversi, per di più con una
parcellizzazione delle dichiarazioni dei suddetti
collaboratori, che imporrebbe a questo giudice di
legittimità una inammissibile rivisitazione globale
del compendio indiziario.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.,
valutati i profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso, al versamento della somma, che si ritiene
equa, di euro 1000,00 a favore della cassa delle
ammende.
Copia del presente provvedimento deve essere

7

dai servizi di osservazione effettuati dalla P.G.

trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario,
affinché provveda a quanto previsto dall’art. 94,
comma l ter, disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il

della somma di euro 1000,00 alla cassa delle
ammende.
Si provveda a norma dell’art. 94, comma l ter,
disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 4
febbraio 2014.

ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA