Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11791 del 04/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 11791 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: FIANDANESE FRANCO

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di
Alessandro,

Grazioso

nato a Napoli il 12.6.1985, avverso

l’ordinanza del Tribunale di Napoli, in data 5
agosto 2013, di conferma dell’ordinanza del G.I.P.
del Tribunale di Napoli, in data 15 luglio 2013, di
applicazione della misura cautelare della custodia
in carcere;
Visti gli atti, l’ordinanza denunziata e il
ricorso;
Sentita in camera di consiglio la relazione svolta
dal consigliere dott. Franco Fiandanese;
Sentito il pubblico ministero in persona del
sostituto procuratore generale dott. Gianluigi

Data Udienza: 04/02/2014

Pratola, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, con
ordinanza in data 5 agosto 2013, confermava il

stesso Tribunale di applicazione della misura
cautelare della custodia in carcere nei confronti
di Grazioso Alessandro in relazione al contestato
reato di cui all’art. 416 bis c.p.
Propone ricorso per cassazione il difensore
dell’indagato, deducendo i seguenti motivi:
1)

Violazione ed erronea applicazione degli artt.

291 e 309, comma 5, c.p.p.
Il ricorrente lamenta che non sia stata accolta
l’eccezione di nullità dell’ordinanza cautelare per
non essere stati trasmessi al G.I.P. le
dichiarazioni dei collaboratori di giustizia,
riportate nell’ordinanza per stralcio e contenute
per intero nella richiesta cautelare. Tale
eccezione troverebbe fondamento nella
certificazione della cancelleria in merito alla
mancanza nel faldone dei verbali delle suddette
dichiarazioni. Non pertinente, ad avviso del
difensore, sarebbe il riferimento nella motivazione

2

provvedimento del 15 luglio 2013 del G.I.P. dello

dell’ordinanza impugnata alla facoltà del P.M. di
selezionare gli atti di indagine da sottoporre al
giudice, poiché in questo caso non si contesta
l’esercizio del potere – dovere di omissione
riconosciuto al P.M. ma la completa e assoluta

2)

violazione ed erronea applicazione degli artt.

273, commi 1 e 1 bis, e 192 c.p.p., nonché
illogicità e contraddittorietà manifesta della
motivazione.
Il ricorrente denuncia la assoluta genericità delle
dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di
giustizia e censura l’ordinanza impugnata che si
limiterebbe a riprodurre tali dichiarazioni
omettendo un vaglio critico delle risultanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi del ricorso sono infondati e devono essere

rigettati.
Il motivo di ricorso con il quale si denuncia la
omessa trasmissione di atti e si chiede
l’applicazione del disposto dell’art. 309, comma 5,
c.p.p., è testualmente formulato nel senso che “il
P.M. non aveva trasmesso al G.I.P. le dichiarazioni
dei collaboratori di giustizia”, ma il citato
disposto di legge, che in combinato con il disposto

3

omessa trasmissione dei verbali di interrogatori.

del comma 10 dello stesso articolo, determina
l’inefficacia della misura cautelare in caso di
omessa trasmissione, si riferisce agli atti che il
G.I.P. ha ricevuto e che non sono stati trasmessi
al Tribunale del riesame, non anche agli atti che

G.I.P., poiché in quest’ultimo caso non opera la
sanzione di legge.
Il secondo motivo di ricorso, da un lato, è del
tutto generico, limitandosi a riportare alcuni
brevi stralci di dichiarazioni accusatorie di
collaboratori di giustizia, che non sarebbero
idonee a fondare la gravità indiziaria, facendo, in
tal modo, un’opera di selezione che imporrebbe a
questo giudice di legittimità una inammissibile
rivalutazione globale del compendio indiziario,
dall’altro lato, è manifestamente infondato, nella
parte in cui denuncia il difetto di motivazione,
posto che l’ordinanza impugnata riporta ampie parti
delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia,
evidenziandone la loro rilevanza ai fini indiziari
e la loro convergenza.
Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con la
conseguenza ex art. 6161 c.p.p. della condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

4

non sono stati messi a disposizione dello stesso

Copia del presente provvedimento deve essere
trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario,
affinché provveda a quanto previsto dall’art. 94,
comma 1 ter, disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell’art. 94, comma 1 ter,
disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 4
febbraio 2014.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al

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