Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11787 del 12/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 11787 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Sciuto Orazio nato a Aci Catena il 22.2.1957
avverso il provvedimento del Tribunale del riesame di Catania, datato 17.6.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Massimo
Galli, che ha concluso per il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 12/12/2013

1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Catania esclusa
l’aggravante di cui all’art.628 co 3 n.3 , confermava l’ordinanza applicativa della
custodia cautelare in carcere,disposta dal Gip presso il Tribunale della stessa
Città , in data 27.5.2013 , nei confronti di Sciuto Orazio , per il reato di
estorsione ,maturato nell’ambito della gestione delle onlus dedicate all’assistenza
paraospedaliera dei dializzati non autosufficienti .In particolare Sciuto, che agiva

nell’interesse della Onlus “Emergency sistem Onlus” e dei suoi cugini Barbagallo
era accusato di aver minacciato Costa Giuseppe, responsabile dell’associazione “Il
GabbianoOnlus , di gravi ritorsioni personali e minacce di morte se non avesse
aderito alle sue richieste, costringendolo a consegnargli la somma di
400,00 euro e tentando di costringerlo a dismettere il servizio di assistenza
agli ammalati emodializzati svolto dall’associazione “il Gabbiano Onlus” di cui la
parte offesa è presidente.
1.2 Avverso 1′ ordinanza propone ricorso il difensore di Sciuto , deducendo con il
primo motivo la violazione dell’art. 606 lett. b)ed e) in relazione all’ art.273
cod.proc.pen. per mancanza e illogicità della motivazione. Il ricorrente censura la
motivazione del Tribunale nella parte in cui conferma la valutazione di totale
attendibilità della deposizione della persona offesa Costa Giuseppe, in assenza di
riscontri investigativi, che tale non può essere la dazione di denaro da Costa a
Sciuto ,intervenuta in occasione dell’arresto di quest’ultimo, da parte dei
Carabinieri, che hanno potuto constatare solo la cessione del denaro ma non
hanno potuto riferire nulla sulle ragioni di tale dazione , lasciando inesplorate le
spiegazioni fornite sul punto dallo Sciuto. Il Tribunale ha omesso di valutare le
deduzioni difensive che avevano fatto rilevare ,innanzitutto, che le affermazioni
del Costa erano poco attendibili se si considerava che le Onlus che operano nel
settore sanitario, non hanno fine di lucro ,cosa che esclude la concorrenza tra di
esse , essendo demandato all’Azienda sanitaria di raccogliere e distribuire tra le
Onlus le richieste di assistenza da parte di malati dializzati non autosufficienti .
Lamentava inoltre che non erano state valutate adeguatamente le deposizioni dei
coniugi Barbabagallo ed in particolare di Salvatore Barbagallo fondatore della
Onlus Emergency, che aveva riferito dei termini economici dell’accordo
intervenuto; lamentava anche che non si era tenuto conto che Costa è
pregiudicato per reati contro il patrimonio e attinenti alle armi. Tutte tali evidenze
avrebbero dovuto essere considerate dal Tribunale anche tenuto conto che con
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ogni probabilità era stato lo stesso Costa ad allertare i Carabinieri per indurli ad
intervenire in occasione del suo incontro con Sciuto.Carente è la motivazione
anche con riferimento all’aggravante di cui all’art.7 della legge n,203 del 1991
perché non integra l’aggravante il solo dichiararsi appartenente ad un clan
mafioso, come nella specie aveva fatto Sciuto. Il ricorrente censura la motivazione

anche in punto di sussistenza delle esigenze cautelari.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2.11 ricorso è manifestamente infondato e deve essere c(A.:A,an„.4

al4A- 1 t44

2.1 Il Tribunale,infatti, ha ripreso e analizzato compiutamente tanto le
dichiarazioni dell’indagato quanto quelle dei coniugi Barbagallo traendone la
convinzione che sicuramente esisteva una situazione di conflittualità tra le
associazioni Emergency ed il Gabbiano e che l’intervento del cugino Sciuto , che
i Barbagallo avevano giustificato con la necessità di addivenire ad un accordo con
il Costa ,che si era accaparrato un gran numero di assistiti , non era stato
richiesto da quest’ultimo e che ,ragionevolmente , nella sua situazione di
maggiore incidenza nel settore di interesse, era da ritenere non avesse nessun
interesse ad una trattativa finalizzata alla ripartizione dei pazienti.
2.2 In altri termini il Tribunale, più che conferire alle dichiarazioni del Costa una
valutazione di assoluta attendibilità,come si pretende in ricorso, ha ritenuto priva
di logica la giustificazione addotta dallo Sciuto e solo relativamente utile le
dichiarazioni dei Barbagallo, non avendo gli stessi partecipato in prima persona
agli approcci tra Sciuto e Costa.
2.3 Fatto salvo il principio secondo cui

la valutazione della credibilità della

persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non
può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in
manifeste contraddizioni (Sentenza n. 41505 del 2013 Rv. 257241), la
valutazione del materiale probatorio fatta dal Tribunale non evidenzia alcuna
illogicità , fermo restando che solo l’ aspetto dei vizi della motivazione è
ispezionabile dalla Corte di legittimità, alla quale non compete la valutazione degli
elementi probatori e della loro incisività nel’argomentazione complessiva.Né a
diversa valutazione conducono le argomentazioni del Tribunale circa la non
credibilità della tesi difensiva del tranello ,che in via di mera ipotesi , avrebbe
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)

1\

ordito il Costa per liberarsi dello Sciuto e circa la sussistenza dell’aggravante
dell’art.7 L. n.203 del 1991 ,la cui configurabilità è stata giustificata anche con
l’appropriato richiamo alla giurisprudenza consolidata di questa sezione della
Corte (cfr pag.3)
2.4 Il Tribunale ha motivato compiutamente,in ordine alle esigenze cautelari , che
ha ritenuto connesse alla gravità e spregiudicatezza dei fatti contestati ed alla
positivi che rendano compatibili le esigenze di tutela con misure gradate.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile: ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen.,
con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha
proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento,
nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186
del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00
(mille/00).Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà
del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1

ter, delle

disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della stessa
sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi
ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P. Q . M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p.
orna, camera di consiglio del 12 dicembre 2012

rilevante pericolosità sociale dell’indagato , oltre che dall’assenza di elementi

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