Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11786 del 12/12/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11786 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Erra Vincenzo
il 6.4.1961
avverso il provvedimento del Tribunale del riesame di Salerno datato 1, luglio 2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Massimo
Galli, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Data Udienza: 12/12/2013
1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Salerno
confermava l’ordinanza con la quale il Gip presso il Tribunale della stessa città, in
data 16.5.2013 rigettava la richiesta di attenuazione della misura della custodia in
carcere di Erra Vincenzo ,già condannato in primo grado per essersi associato ad
una banda dedita alla perpetrazione di rapine e di aver concorso nella detenzione di
armi.
1.2 H Tribunale ha ritenuto inidonei a modificare la valutazione della pericolosità
dell’imputato sia i giudizi espressi, per altri imputati, sugli stessi fatti da altri giudici
sia il decorso del tempo dai fatti ;
1.3 Avverso 1 ordinanza propone ricorso l’avvocato Michele Alfano, difensore di
Erra, deducendo carenza ed illogicità della motivazione perché altri giudici si sono
pronunciati in senso favorevole nei confronti di altri imputati , riguardo agli stessi
fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è manifestamente infondato a causa della assoluta aspecificità dei
motivi.
Il ricorrente , infatti, non indica specifici punti della motivazione illogici e carenti ,
secondo la disposizione dell’art.581 cod.proc.pen.
2.1 I1 Tribunale, di contro, con una motivazione che non merita censure, ha
indicato nelle modalità della condotta, puntualmente descritta, e nei precedenti
penali gli elementi che interdicono, per Erra, ogni valutazione migliorativa della
condizione di privazione della libertà personale.
3.Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa
delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale
nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo
determinare in euro 1.000,00 (mille/00). Poiché dalla presente decisione non
consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo
94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale –
2
iv■
che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui
l’indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del
citato articolo 94.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p.
Così ecio ir lma, camera di consiglio del 12 dicembre 2013
Il Coig re e ensore
(A4 .
3