Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11785 del 12/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 11785 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Ftammairone Antonella nata il 2.2.1971
avverso il provvedimento del Tribunale del riesame di Bologna, datato 17.6.2013;

Data Udienza: 12/12/2013

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Massimo
Galli , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO

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1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Bologna,
confermava l’ordinanza del GIP del Tribunale di Modena che ha rigettato la
richiesta di Rammairone Antonella di sostituzione della misura inframuraria con
quella degli arresti domiciliari, in relazione ai reati di rapina pluriaggravata ed
evasione.
1.3 Avverso l’ ordinanza propone ricorso il difensore della Rammairone , deducendo

la violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) avendo il Tribunale del riesame , investito
della doglianza relativa al fatto che il GIP non aveva preso in considerazione la
circostanza che l’indagata è madre di prole di età inferiore ai sei anni, affermato
che la modifica dell’art.275 comma 4 cod.proc.pen. ,non è ancora vigente essendo
stata rimandata al 1.1.2014 l’attuazione del piano straordinario penitenziario.
Censura il ricorrente tale interpretazione affermando che trattandosi di norma
processuale più favorevole ,deve ritenersi entrata in vigore con la pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1 Questa sezione della Corte, con la decisione n.11714 del 2012 rv 252535, già
si è occupata della norma in questione, in un caso del tutto simile a quello in
esame ed ha affermato, con valutazione che il collegio condivide e fa propria, che :”
…Prevede … la L. n. 62 del 2011, art. 1, comma 4, che “Le disposizioni di cui al
presente articolo vale a dire, il nuovo art. 275, comma 4 ed il “nuovo” art. 285 bis
cod. proc. pen. si applicano a far data dalla completa attuazione del piano
straordinario penitenziario, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 2014, fatta salva
la possibilità di utilizzare i posti già disponibili a legislazione vigente presso gli
istituti a custodia attenuata”. Il non limpido succedersi della previsione relativa alla
entrata in vigore, con la ambigua riserva di immediata possibilità di utilizzazione di
posti presso istituti a custodia attenuata, rende all’evidenza contorta la lettura
unitaria del comma. Tuttavia, occorre considerare che la modifica relativa
all’ampliamento del limite di età dei figli delle indagate madri, che fa scattare la
deroga alla custodia carceraria salvo la presenza di esigenze di eccezionale
rilevanza, si salda intimamente alla nuova misura della custodia cautelare in
istituto a custodia attenuata per detenute madri, di cui all’art. 285 bis, posto che

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quest’ultima, nuova, misura cautelare di tipo custodiale richiama proprio il dell’art.
275, comma 4, quale fonte logicamente “presupposta”, e trova appunto
applicazione per le donne con prole di età non superiore a sei anni, nei confronti
delle quali si ravvisino esigenze di eccezionale rilevanza. Misura alternativa alla
custodia carceraria (purché le esigenze cautelari eccezionali risultino con essa
compatibili) che presuppone, a sua volta, l’esistenza di specifici istituti di custodia.

In tal senso si spiega, quindi, la diluizione temporale circa l’applicazione delle
nuove norme sino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario
adottato il 14 gennaio 2010 dal Consiglio dei ministri in base alla L. 24 febbraio
1992, n. 225, (evenienza, questa, incerta nell’an e nel quando, e per di più di
imponderabile verificabilità, posto che al completamento attuativo di quel piano
non si accompagna un provvedimento “ricognitivo”, destinato a forme specifiche di
pubblicità notizia) ovvero alla data del 1 gennaio 2014. D’altra parte, la riserva
relativa alla possibilità di utilizzare i posti già disponibili presso gli istituti a
custodia attenuata, si riferisce espressamente a quanto risulta consentito in base
alla “legislazione vigente”; sicché, nessun riflesso può desumersi da quella clausola
sul piano della applicazione della disciplina “novellata”, posto che la relativa
entrata in vigore è stata espressamente differita.
Per altro verso, considerato, come si è visto, che i “posti” attualmente disponibili
presso i luoghi a custodia attenuata non scaturiscono da un istituto – quale è il
“nuovo” art. 285 bis cod. proc. pen. – normativamente previsto, ma esclusivamente
da un programma sperimentale, in corso, attualmente, presso una sola struttura
penitenziaria, sarebbe davvero paradossale ed in contrasto con più parametri di
costituzionalità, far dipendere l’applicazione di un regime cautelare di indubbio
favor dalla semplice esistenza e disponibilità di “posti” presso una struttura
sperimentale della amministrazione penitenziaria. La possibilità, dunque, di
utilizzare quei posti, si riferisce, pertanto, alla prosecuzione sperimentale di una
modalità alternativa di custodia, che nei fatti consente di “anticipare” i contenuti
propri della misura delineata dall’art. 285 bis cod. proc. pen., posto che
quest’ultima – come chiaramente emerge dai lavori parlamentari della L. n. 62 del
2011 – ha inteso recepire proprio quel modulo sperimentale, peraltro tutt’ora da
specificare (quanto a modalità esecutive) sul piano normativo e regolamentare. Dai
rilievi innanzi svolti deriva, quindi, che le modifiche dell’art. 275 cod. proc. pen.,
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comma 4, non possono ritenersi ancora applicabili, con la conseguenza che la
doglianza formulata sul punto dalla ricorrente deve essere disattesa…”.
Il ricorso,deve, pertanto essere dichiarato inammissibile :ai sensi dell’articolo 616
cod. proc. pen., eon il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso,
l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del
procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della
una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro
1.000,00 (mille/00). Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in
libertà della ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter, delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della stessa sia
trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto
perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende. Manda alla
Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p.
Così

dso

in

Roma,

camera

di

consiglio

del

12

dicembre

2013

causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di

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