Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11784 del 12/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 11784 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VASTOLA MASSIMO N. IL 27/10/1972
LE DONNE FRANCESCO N. IL 25/07/1980
CARDAROPOLI NICOLA N. IL 08/03/1957
CITRO GIOVANNI N. IL 29/09/1982
avverso la sentenza n. 12723/2011 GIP TRIBUNALE di SALERNO,
del 18/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;
Le, –LA”vvy,
lette/sentite le conclusioni del PG aertt. , L

Adt

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Data Udienza: 12/12/2013

1.Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Salerno, ai sensi dell’art.444
cod.proc.pen., applicava a Cardaropoli Nicola,Citro Giovanni, Le Donne Francesco,
Vastola Massimo la pena concordata in relazione alla tentata rapina,pluriaggravata, in
danno di De Martino Antonio del 3.5.2010 e ricettazione continuata.
1.2 Avverso tale sentenza propongono ricorso i difensori di Cardaropoli e Vastola e
,personalmente, Le Donne e Citro lamentando tutti la carenza di motivazione in ordine

2.- I ricorsi sono tutti manifestamente infondati e ,pertanto, devono essere dichiarati
inammissibili.
Questa Corte ha già ritenuto che : “Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta

delle parti (artt. 444 e seg. c.p.p.), (queste) non possono prospettare con il ricorso per
cassazione questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto
contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, in quanto
l’accusa come giuridicamente qualificata non può essere rimessa in discussione.
L’applicazione concordata della pena, infatti, presuppone la rinuncia a far valere qualunque
eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di
patteggiamento e al consenso a essa prestato. Cosicché, in questa prospettiva, l’obbligo di
motivazione del giudice è assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e
positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto tra le parti e dell’effettuato controllo
degli elementi di cui all’art. 129 c.p.p. conformemente ai criteri di legge”. (Cass., sez. 2, 14
gennaio 2009, n. 5240).
2.1 Nella specie non sussiste carenza di motivazione perché il Tribunale ha dato conto del
controllo effettuato circa la sussistenza dei fatti e della riconducibilità agli imputati di
elementi certi di responsabilità desunti dagli esiti delle intercettazioni telefoniche.
3. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità e la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese del procedimento nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende, di
una somma determinata, equamente, in Euro 1500,00 ciascuno, tenuto conto del fatto che
non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto ricorso senza versare in
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”.(CorteCost.N.186/2000).
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di Euro 1500,00, ciascuno ,in favore della Cassa

alla mancanza di presupposti per una pronuncia a norma dell’art. 129 cod.proc.pen.

delleAmm.ende.

Il consi

di consiglio del 12 dicembre 2013
sore

Così deciso in Ro

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