Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11783 del 12/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 11783 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Esposito Enrico nato a Napoli il 25.01.1976
avverso la sentenza n.381/13 del Tribunale di Potenza, datata 27.3.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
generale, Gioacchino Izzo , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 12/12/2013

1.Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Potenza, ai sensi dell’art.444
cod.proc.pen., applicava ad Esposito Enrico la pena concordata in relazione alla
rapina,pluriaggravata, perpetrata in danno della Banca di credito Cooperativo di
Laurenza e Nova Siri,i125.3.2013.
1.2 Avverso tale sentenza propone ricorso l’avv. Emireno Valteroni, difensore di fiducia
di Esposito, che lamenta la carenza di motivazione in ordine alla mancanza di
2.-

Il

ricorso

è

manifestamente

infondato

e

,pertanto,

inammissibile.

Questa Corte ha già ritenuto che :”Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta

delle parti (artt. 444 e seg. c.p.p.), (queste) non possono prospettare con il ricorso per
cassazione questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto
contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, in quanto
l’accusa come giuridicamente qualificata non può essere rimessa in discussione.
L’applicazione concordata della pena, infatti, presuppone la rinuncia a far valere qualunque

presupposti per una pronuncia a norma dell’art. 129 cod.proc.pen.

eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di
patteggiamento e al consenso a essa prestato. Cosicché, in questa prospettiva, l’obbligo di
motivazione del giudice è assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e
positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto tra le parti e dell’effettuato controllo
degli elementi di cui all’art. 129 c.p.p. conformemente ai criteri di legge”. (Cass., sez. 2, 14
gennaio 2009, n. 5240).
2.1 Nella specie non sussiste carenza di motivazione perché il Tribunale ha dato conto del
controllo effettuato circa la sussistenza dei fatti e della riconducibilità all’imputato di
elementi certi di responsabilità circa la rapina contestata, desunti dal verbale di
perquisizione e sequestro della refurtiva, dal verbale di fermo di arresto e dalle dichiarazioni
confessorie di Esposito Enrico.
3. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità e la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento in favore della Cassa delle
Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1500,00, tenuto conto del fatto
che non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto ricorso senza versare
in colpa nella determinazione della causa di inarnmissibilità”.(CorteCost.N.186/2000).
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
2

processuali e al versamento della somma di Euro 1500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
cmert. di consiglio del 12 dicembre 2013

Così deciso in Rom

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