Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11781 del 10/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 11781 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CAMMINO MATILDE

SENTENZA
sul ricorso proposto dal pubblico ministero avverso l’ordinanza emessa il 21 febbraio 2013 dal
Tribunale di Roma nei confronti di
FOSCHI Stefano n.7 settembre 1970

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. dott. Giovanni D’Angelo, che ha chiesto
l’annullamento con rinvio;
sentito il difensore, avv. Silvia Rivabella del foro di Roma, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
osserva:

Data Udienza: 10/12/2013

Considerato in fatto
1.

Con ordinanza in data 21 febbraio 2013 il Tribunale di Roma, in sede di riesame, ha

annullato l’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa il 7
febbraio 2013 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nei confronti di Foschi
Stefano in ordine a tre reati di rapina aggravata descritti nei capi A, B e C dell’incolpazione
provvisoria, commessi il primo in concorso con Onori Antonio il 10 agosto 2012 ai danni

settembre 2012 in danno della farmacia Pragliola.
2.

Il Tribunale del riesame ha escluso la sussistenza della gravità indiziaria nei confronti

del Foschi, ritenendo gli elementi raccolti “al più sintomatici di un coinvolgimento del ricorrente
nelle rapine…, richiedendo ulteriori approfondimenti investigativi, non essendo dotati della
consistenza minima necessaria per poter apprezzare con tranquillante certezza che il Foschi possa
ritenersi effettivamente coinvolto negli episodi contestati”. Nell’ordinanza impugnata si afferma che
il giudice per le indagini preliminari avrebbe ritenuto la gravità indiziaria esclusivamente sulla base
di elementi caratterizzanti la persona del Foschi (accento spiccatamente romano, corporatura magra,
altezza di 1,70 metri, modo di camminare barcollante) e corrispondenti alle descrizioni di uno dei
rapinatori e, inoltre, della circostanza che il Foschi era stato sorpreso in compagnia del coindagato
Onori, il 26 ottobre 2012, nella disponibilità di uno scooter SH uguale. per il colore e in parte anche
per il numero di targa, a quello utilizzato per commettere la rapina del 10 agosto 2012 secondo la
descrizione fattane dal magazziniere Tramacere Simone.
3. Avverso la predetta ordinanza il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione
deducendo l’inosservanza ed erronea applicazione dell’ art.273, comma c.p.p. in relazione
all’art.192 c.p.p. e la mancanza ed illogicità della motivazione per avere il Tribunale omesso di
esaminare ulteriori elementi indiziari analiticamente indicati nel provvedimento di applicazione
della misura custodiale. Nell’ordinanza impugnata, infatti, non si sarebbe tenuto conto del
sequestro nell’abitazione del Foschi e all’interno di un motociclo nella sua disponibilità di capi di
vestiario riconosciuti da persone che avevano assistito alle rapine nella farmacia Pragliola; in
particolare tra gli indumenti sequestrati al Foschi vi era una camicia jeans (allegato 5 bis, foto
indumenti esposti sul tavolo B, dell’informativa del 21 novembre 2012) univocamente riconosciuta
da Giordano Assunta e Gravante Agnese, che avevano assistito alle rapine commesse nella
farmacia, come quella indossata dal rapinatore che aveva preso i soldi dalla cassa; detta camicia era
ben visibile nelle immagini contenute nel fascicolo fotografico allegato all’informativa del 21
novembre 2012 e nelle immagini videoregistrate dalle telecamere interne degli esercizi

dell’esercizio commerciale Natura Sì e gli altri due rispettivamente in data 5 settembre e 22

3
commerciali, contenute nel cd-rom in atti. Secondo il pubblico ministero ricorrente, il giudice di
merito avrebbe anche omesso di valutare che il Foschi -allorché il 15 novembre 2011 era stato
trovato in possesso, unitamente al coindagato Onori. di un ciclomotore di origine furtiva- teneva
occultata sulla sua persona una forbice con manico avvolto da nastro adesivo marrone, circostanza
che sarebbe sintomatica della sua attività delinquenziale.

3. Il ricorso è fondato.
In tema di misure cautelari personali, pur rientrando la valutazione della gravità indiziaria
nel compito esclusivo e insindacabile del giudice di merito in quanto esula dal controllo di
legittimità la revisione del giudizio ricostruttivo del fatto e l’apprezzamento circa l’attendibilità
delle fonti e la rilevanza e la concludenza delle emergenze investigative, la Corte di cassazione ha il
compito precipuo di verificare che le conclusioni circa la sussistenza o meno della gravità indiziaria
siano adeguatamente giustificate attraverso una puntuale valutazione delle emergenze investigative
e una motivazione coerente e lineare, conforme ai principi di diritto che governano le risultanze
probatorie ed esente da contraddizioni e manifeste illogicità (Cass. Sez.Un. 22 marzo 2000 n. 11.
Audino; sez.IV 3 maggio 2007 n.22500. Terranova; sez.V 8 ottobre 2008 n.46124, Pagliaro; sez.VI
8 marzo 2012 n.11194, Lupo).
Rientra pertanto nei poteri della Corte verificare se il giudice di merito abbia dato
adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare o negare la gravità del quadro
indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la
valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto
sull’apprezzamento delle risultanze probatorie. L’assenza di qualsiasi valutazione su alcuni degli
elementi indiziari posti a fondamento dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare
costituisce vizio di motivazione dell’ordinanza del Tribunale del riesame che annulli l’ordinanza
custodiale per mancanza di gravità indiziaria, poiché, ai fini della configurabilità dei gravi indizi di
colpevolezza necessari per l’applicazione di misure cautelari personali, è illegittima la valutazione
parziale, frazionata e atomistica della pluralità di elementi indiziari acquisiti, dovendosi invece, in
un primo momento, verificare il maggiore o minore livello di gravità e precisione dei singoli indizi
isolatamente considerati, e, in un secondo momento, verificare se gli stessi, coordinati ed apprezzati
globalmente secondo logica comune, assumano in una lettura complessiva la valenza richiesta
dall’art. 273 cod. proc. pen. (Cass. sez.II 5 dicembre 2012 n.9269. Della Costa; sez.I 14 marzo 2010
n.16548, P.M. in proc. Bellocco).

Ritenuto in diritto

4
L’ordinanza impugnata presenta. sotto questo profilo. un vizio di motivazione derivante
dall’incompleta rassegna, da parte del Tribunale del riesame, del materiale indiziario sulla base del
quale il primo giudice aveva disposto l’applicazione della misura custodiale annullata in sede di
riesame. Il giudizio negativo sulla gravità degli indizi di colpevolezza a carico del Foschi è infatti
fondato su una valutazione parziale degli elementi indiziari posti a fondamento della misura
cautelare personale annullata, avendo il Tribunale del riesame omesso di prendere in

specificamente indicati dal pubblico ministero nel ricorso, che potevano peraltro essere
agevolmente rinvenuti negli atti posti a fondamento della richiesta cautelare e il cui mancato esame
si manifesta come un vizio logico che rende meritevole di censura in sede di legittimità le
conclusioni del provvedimento impugnato per l’incongruità e la mancanza di completezza della
motivazione circa la ritenuta insussistenza della gravità indiziaria. (Cass. sez.IV 29 maggio 2013
n.26992, P.M. in proc.Tiana).
Si impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al
Tribunale di Roma, affinché tutti gli elementi indiziari posti a sostegno della richiesta di
applicazione della misura cautelare personale e del provvedimento oggetto di riesame,
singolarmente e complessivamente considerati, vengano nuovamente valutati in maniera critica ed
argomentata.
P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame.
Roma 10 dicembre 2013

il cons. est.

considerazione, oltre quelli menzionati nella motivazione, gli ulteriori elementi indiziari,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA