Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11780 del 10/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 11780 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CAMMINO MATILDE

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse della persona offesa
CAMPANELLA Antonio n. Francavilla al mare il 1° giugno 1962
avverso il decreto di archiviazione emesso il 12 aprile 2013 dal giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Chieti nel procedimento a carico di
DEL GATTO Carlo n. Francavilla al mare il 21 gennaio 1958
ANTONUCCI Daniela n. Lanciano il 2 gennaio 1969

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
letta la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. dott. Eugenio Selvaggi, che ha chiesto
la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
osserva:

Data Udienza: 10/12/2013

Considerato in fatto
1. Con decreto in data 12 aprile 2013 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Chieti, previa dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione presentata dalla persona offesa
Campanella Antonio per mancata indicazione di indagini suppletive, ha disposto l’archiviazione del
procedimento a carico di Del Gatto Carlo ed Antonucci Daniela in ordine al reato di appropriazione
indebita.
2. Avverso il predetto decreto Campanella Antonio ha proposto personalmente ricorso per

carenti e, in particolare, nonostante la richiesta dell’opponente di essere sentito e messo a confronto
con le altre parti. Si duole anche che lo stesso giudice, il quale aveva più volte archiviato i
procedimenti originati dalle sue denunzie con la medesima motivazione, non si sia astenuto pur
sussistendo una situazione di grave inimicizia nei suoi confronti.
Ritenuto in diritto
3. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dalla persona offesa.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte il ricorso per cassazione, proposto nell’interesse
della persona offesa dal reato avverso il provvedimento di archiviazione, deve essere sottoscritto, a
pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell’albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni
superiori, che sia stato nominato mediante dichiarazione resa o consegnata dallo stesso all’autorità
procedente ovvero ad essa inviata con raccomandata, non occorrendo peraltro il conferimento al
predetto difensore di procura speciale ad hoc ai sensi dell’art. 122 cod. proc. pen.. (Cass. Sez.Un. 27
settembre 2007 n.47473, Lo Mauro; sez.VI 13 febbraio 2009 n.19809, p.o. in proc. Barogi; sez.VI
13 aprile 2012 n.22025, p.o. in proc. Cotroneo).
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle amm,ende.

cassazione lamentando che l’archiviazione sia stata disposta de plano dopo indagini parziali e

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