Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11779 del 06/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 11779 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: IASILLO ADRIANO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da Santos Cruz Mass Bynees (n. il 28/11/1969), avverso
l’ordinanza del Tribunale di Trieste, in data 23/05/2013.
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Adriano lasillo.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottoressa Elisabetta
Cesqui, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso per
intervenuta rinuncia.
Osserva:

Data Udienza: 06/12/2013

Con ordinanza del 15/04/2013, il G.I.P. del Tribunale di Pordenone
rigettava l’istanza di Santos Cruz Mass Bynees (indagata per i reati di
associazione per delinquere, truffa aggravata ed esercizio abusivo di
promozione finanziaria e raccolta di credito) di revoca della misura di obbligo
di presentazione alla Polizia Giudiziaria.
Avverso il provvedimento di cui sopra l’indagata propose appello, ma il
Tribunale di Trieste, con ordinanza del 23/05/2013, la respinse.

Ricorre per cassazione l’indagata deducendo la genericità della
motivazione con la quale si sostiene ancora sussistente il pericolo di
“recidiva” (art. 274 lettera C del c.p.p.) e la mancanza di “apprezzabili
elementi di novità” che, invece, secondo la ricorrente sarebbero costituiti dal
tempo trascorso dall’esecuzione della prima misura. Inoltre la ricorrente si
lamenta “per l’assoluta inadeguatezza della misura applicata”.
La ricorrente conclude, quindi, per l’annullamento dell’impugnata
ordinanza.
In data 05.12.2013 è stata depositata in Cancelleria la rinuncia al
ricorso dell’imputata essendo stata revocata la misura cautelare.

motivi della decisione

In data 05.12.2013 è pervenuta nella cancelleria di questa sezione la
valida rinuncia al ricorso di Santos Cruz Mass Bynees; la ricorrente rinuncia
essendo intervenuta la revoca della misura cautelare. Va dichiarata,
pertanto, ex art. 591 lettera D) del cod. proc. pen. l’inammissibilità del ricorso,
per sopravvenuta carenza di interesse.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’indagata che lo ha proposto deve essere
le spese del procedim9nto.
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ad una sopravvenuta carenza di interesse — e quindi non si condanna la
ricorr~agamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma
di danaro.

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2

Dichiara inammissibile il ricorso.

Il Consigliere estensore
Dottor Adriano lasillo hA

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Il 9esidente
ft ■ ,, ‘b r• Carmenini

Così deliberato in camera di consiglio, il 06/12/2013.

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