Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11778 del 06/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 11778 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: IASILLO ADRIANO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da Molini Giorgio (n. il 12/10/1947), avverso la sentenza
del Tribunale di Parma in data 25/06/2013.
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Adriano lasillo.
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor Paolo
Canevelli, il quale ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
Osserva:
Con sentenza — ex articolo 444 del c.p.p. – del 25/06/2013, il Tribunale
di Parma applicò a Molini Giorgio la pena, concordata tra le parti, di mesi 10

Data Udienza: 06/12/2013

e giorni 20 di reclusione ed € 180,00 di multa (per evasione e tentata rapina
impropria).
Avverso la predetta sentenza ricorre l’imputato sostenendo che è
inadeguata la motivazione in ordine all’omessa assoluzione, ex art. 129 del

motivi della decisione

Il ricorso è, da un lato, privo della specificità prescritta dall’art. 581, lett.
c) in relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro, manifestamente infondato
(infatti, il Giudice di merito ha operato una corretta verifica dell’insussistenza
di elementi che importino decisioni ex art. 129 c.p.p. e correttamente valutato
la congruità della pena). Questa Corte ha stabilito che la sentenza del
giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che
ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all’art.129 cod. proc. pen.,
può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di
motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente
la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art.129 succitato (articolo
che, tra l’altro, non contempla l’ipotesi di proscioglimento perché il reato è
stato commesso da persona non imputabile oggi invocato dal ricorrente; sulla
invocata non imputabilità, inoltre, non è stata prodotta alcuna
documentazione in giudizio; Cass. pen. sez. 3, 18.6.99, Bonacchi ed altro,
215071; Sez. 4, Ordinanza n. 30867 del 17/06/2011 Cc. – dep. 03/08/2011 Rv. 250902).
Inoltre, si osserva che la sentenza applicativa della pena patteggiata
non può essere impugnata per Cassazione neppure con riferimento alla
entità della pena o alla ritenuta sussistenza di ulteriori attenuanti non
considerate, né possono, a maggior ragione, dedursi circostanze di fatto che
non sarebbero state considerate in sentenza, e che si vorrebbero
riesaminare. (Sez. 3, Ordinanza n. 4187 del 30/11/1995 Cc. – dep.
13/01/1996 – Rv. 203284). Infatti in tema di patteggiamento, una volta che
l’accordo tra le parti sia stato ratificato dal giudice con la sentenza di
applicazione della pena, non è consentito, fuori dai casi di palese

cod. proc. pen, e pertanto chiede l’annullamento dell’impugnata sentenza.

incongruenza, censurare il provvedimento in punto di qualificazione giuridica
del fatto e di ricorrenza delle circostanze, neppure sotto il profilo della
mancanza di motivazione, ricorrendo in proposito un dovere di specifica
argomentazione solo per il caso che l’accordo abbia presupposto una
modifica dell’imputazione originaria. (Sez. 6, Sentenza n. 32004 del
10/04/2003 Cc. – dep. 29/07/2003 – Rv. 228405; Sez. 3, Sentenza n. 3580

Uniformandosi a tali orientamenti, che il Collegio condivide, va
dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille e cinquecento alla Cassa delle
ammende.

Così deliberato in camera di consiglio, il 06/12/2013.

Presidente

Il Consigliere estensore

Dott•A ndo Libero Carmenini

Dottor Adriano lasillo

et–T

p, i

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del 09/01/2009 Cc. – dep. 27/01/2009 – Rv. 242673).

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