Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11775 del 04/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 11775 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: FIANDANESE FRANCO

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
Abdelkarim,

nato

El Haji

a Beni Amir Est (Marocco) il

7.4.1978, avverso la sentenza della Corte di
Appello di Genova, in data 18 febbraio 2013, di
conferma della sentenza del Tribunale di Sanremo Sezione distaccata di Ventimiglia, in data 10
novembre 2010;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il
ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal
consigliere dott. Franco Fiandanese;
Udito il pubblico ministero in persona del
sostituto procuratore generale dott. Gianluigi

Data Udienza: 04/02/2014

Pratola, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Genova, con sentenza in data
18 febbraio 2013, confermava la condanna alla pena

multa pronunciata il 10 novembre 2010 dal Tribunale
di Sanremo – Sezione distaccata di Ventimiglia nei
confronti di El Haji Abdelkarim, dichiarato
colpevole dei reati di ricettazione di carta di
identità provento di furto (art. 648 c.p.), uso di
falsi documenti di identità (art. 489 c.p.) e uso
di documenti con impronte contraffatte di una
pubblica certificazione (art. 469 c.p.).
Propone ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, deducendo i seguenti motivi:
l)

violazione ed erronea applicazione della legge

penale, nella parte in cui non è stata riconosciuta
l’attenuante di cui al capoverso dell’art. 648
c.p., non potendosi escludere la particolare
tenuità del fatto con riferimento alla ricettazione
di una carta di identità.
2)

violazione ed erronea applicazione della legge

penale, nella parte in cui non è stata riconosciuta
l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p.

2

di anni due mesi otto di reclusione ed euro 800 di

3) violazione ed erronea applicazione dell’art. 99,
comma 4, c.p.,

in quanto i reati in esame non

sarebbero espressione di maggiore pericolosità del
reo.
MOTIVI DELLA DECISIONE

rigettati.
La sentenza impugnata ha escluso l’applicazione del
capoverso dell’art. 648 c.p. e dell’attenuante di
cui all’art. 62, comma l, n. 4 c.p., tenuto conto
di “tutte le caratteristiche oggettive e soggettive
della condotta”, in tal modo facendo corretta
applicazione dei principi espressi dalla
giurisprudenza di questa Suprema Corte, che esclude
la rilevanza, ai fini dell’applicazione della
suddette attenuanti, del solo valore economico
della cosa ricettata (Sez. U, n. 35535 del
12/07/2007

dep.

26/09/2007,

Ruggiero,

Rv.

236914).
Anche sul punto dell’applicazione della recidiva,
la motivazione della sentenza impugnata è
specifica, puntuale e corretta dal punto di vista
logico e giuridico, avendo valutato il rapporto tra
i numerosi precedenti penali e i reati per i quali
si procede come espressivo di “un concreto

3

I motivi del ricorso sono infondati e devono essere

significato
colpevolezza

di

più

intensa

pericolosità

dell’imputato,

indifferente

all’efficacia dissuasiva delle condanne inflitte e
dedito in modo sistematico ad attività delittuose”:
valutazione che non è in alcun modo censurabile in

potere discrezionale del giudice di merito.
Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente
pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 4 febbraio 2014.

questa sede di legittimità essendo espressione del

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