Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11774 del 04/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 11774 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: FIANDANESE FRANCO

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di
James, nato a Corridonia (MC)

Saltari

il 29.1.1975, avverso

la sentenza della Corte di Appello di Ancona, in
data 25 giugno 2012, di parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Macerata, in data 17
febbraio 2011;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il
ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal
consigliere dott. Franco Fiandanese;
Udito il pubblico ministero in persona del
sostituto procuratore generale dott. Gianluigi
Pratola, che ha concluso per l’annullamento con

Data Udienza: 04/02/2014

rinvio

limitatamente

all’aumento

per

la

continuazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Ancona, con sentenza in data
25 giugno 2012, parzialmente riformando la condanna

Macerata nei confronti di Saltari James, dichiarato
colpevole dei reati di cui agli artt. 641, 647,
ultimo comma, c.p. e 55 D.Lgs. n. 231 del 2007 e
494 c.p., dichiarava non doversi procedere per
remissione della querela in ordine ai reati di cui
agli artt. 641 e 647 c.p., e rideterminava la pena
per i restanti reati in anni uno giorni quindici di
reclusione ed euro 350 di multa.
Propone ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, deducendo i seguenti motivi:
1)

mancanza,

contraddittorietà

illogicità della motivazione,

o

manifesta

in quanto la sentenza

impugnata non avrebbe correttamente e concretamente
individuato l’elemento materiale del reato, in
presenza di risultanze istruttorie antitetiche
rispetto al capo di imputazione, essendo stato
l’imputato

per

condannato

avere

consegnato

all’addetto al distributore una carta di credito di
proprietà altrui, anziché, come specificato nel

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pronunciata il 17 febbraio 2011 dal Tribunale di

capo di imputazione, per avere utilizzato una
tessera bancomat altrui in un distributore
automatico.
2) erronea applicazione di norme sostanziali,
quanto

sarebbe

stato erroneamente

in

applicato

l’affermazione di responsabilità riguarderebbe
soltanto il reato di cui all’art. 55 D.Lgs. n. 231
del 2007, non essendo l’ipotesi di cui all’art. 494
c.p. prevista e sanzionata nella sentenza del
Tribunale di Macerata.
MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi di ricorso sono infondati e devono essere
rigettati.
Con riferimento al primo motivo di ricorso, la
sentenza impugnata ha chiarito che la condotta per
la

quale

l’imputato

stato condannato è

corrispondente a quella descritta nel capo di
imputazione, cioè l’utilizzo indebito di una carta
bancomat per tentare il pagamento del pieno del
carburante e poikformazione di un impegno di
pagamento con le generalità di Rilli Roberto
consegnato al gestore del distributore; con la
precisazione che l’utilizzo da parte del primo
giudice del termine “carta di credito” era solo

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l’aumento per la continuazione, mentre,

un generico riferimento ai mezzi di pagamento
elettronico di comune utilizzo e di larghissima
diffusione.
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato,
poiché nel capo A) dell’imputazione risultano

n. 231 del 2007 che quello di cui all’art. 494 c.p.
e la condotta riconducibile a quest’ultimo reato è
specificamente descritta e confermata nel testo
motivazionale della sentenza di primo grado, che,
inoltre, ha espressamente applicato l’aumento ex
art. 81, considerato più grave il reato di cui al
citato art. 55, pertanto, contrariamente a quanto
sostenuto dal ricorrente, da nessun passaggio del
testo della sentenza del Tribunale si deduce che
l’ipotesi di cui all’art. 494 c.p. non sia stata
prevista e sanzionata.
Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 4 febbraio 2014.

contestati sia il reato di cui all’art. 55 D.Lgs.

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