Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11770 del 04/02/2014
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11770 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: FIANDANESE FRANCO
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
Hadi,
Seniguer
nato in Tunisia il 17.4.1955, avverso la
sentenza della Corte di Appello di Bologna, in data
15 febbraio 2013, di conferma della sentenza del
Tribunale di Piacenza, in data 8 marzo 2007;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il
ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal
consigliere dott. Franco Fiandanese;
Udito il pubblico ministero in persona del
sostituto procuratore generale dott. Gianluigi
Pratola, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Data Udienza: 04/02/2014
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in
data 15 febbraio 2013, confermava la condanna alla
pena di anni uno mesi quattro di reclusione ed euro
400 di multa pronunciata, in esito a giudizio
Piacenza nei confronti di Seniguer Hadi, dichiarato
colpevole del delitto di ricettazione di un
ciclomotore.
Propone ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, deducendo i seguenti motivi:
l) inosservanza degli artt. 63 e 191 c.p.p.
Il ricorrente eccepisce la inutilizzabilità delle
attività di indagine trascritte nel verbale di
rinvenimento del motorino, nonché dell’annotazione
di P.G. e delle spontanee dichiarazioni assunte dal
Seniguer e da Vallisa Luciano, in quanto il
Seniguer non sarebbe stato avvisato della facoltà
di farsi assistere da un difensore e il colloquio
non è stato interrotto nonostante da subito fossero
emersi indizi di reità a suo carico; ugualmente
inutilizzabili sarebbero le sommarie informazioni
rese dal Vallisa in quanto persona quantomeno
sospettabile fin dall’inizio.
2)
inosservanza degli artt. 246, 247 e 191 c.p.p.,
2
abbreviato, 1’8 marzo 2007 dal Tribunale di
in quanto la inutilizzabilità di cui al primo
motivo sarebbe deducibile, contrariamente alla tesi
espressa dalla Corte di Appello, anche nel giudizio
abbreviato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
rigettati.
Deve farsi applicazione del principio di diritto,
che questo collegio condivide, secondo il quale le
dichiarazioni rese spontaneamente alla polizia
giudiziaria dalla persona nei cui confronti vengono
svolte le indagini, a norma dell’art. 350, comma
settimo, cod. proc. pen., non possono essere
utilizzate nel dibattimento se non ai fini delle
contestazioni, ma possono essere utilizzate
iure
pieno
nel giudizio abbreviato, considerata la
peculiare natura di tale rito, fondato su un
giudizio allo stato degli atti (Sez. 2, n. 37374
del 19/09/2003, Busà, Rv. 227037; Sez. 5, n. 18519
del 20/02/2013, P.G. in proc. Ballone e altri, Rv.
256236). Per di più la sentenza impugnata ha
chiarito che le risultanze degli atti “anche al di
là delle spontanee dichiarazioni del Seniguer
riportate nei medesimi atti di P.G. – documentano
in maniera incontrovertibile la responsabilità
3
I motivi di ricorso sono infondati e devono essere
dell’imputato
manifestata
mediante
il
suo
comportamento ed il rinvenimento del ciclomotore
rubato”. Tali considerazioni sono assorbenti anche
con riferimento alla censura relativa alle sommarie
informazioni rese dal Vallisa, peraltro, formulata
Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 4 febbraio 2014.
in modo del tutto generico ed apodittico.