Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11769 del 04/02/2014
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11769 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: FIANDANESE FRANCO
SENTENZA
sul ricorso proposto da Caglioti Alessandro, nato a
Torino il 15.11.1988, e da
Domenico,
Simbula Edoardo
nato 1’8.10.1973, avverso la sentenza
della Corte di Appello di Torino, in data 29 aprile
2013, di parziale riforma della sentenza del G.I.P.
del Tribunale di Torino, in data 12 dicembre 2012;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il
ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal
consigliere dott. Franco Fiandanese;
Udito il pubblico ministero in persona del
sostituto procuratore generale dott. Gianluigi
Pratola, che ha concluso per l’inammissibilità dei
Data Udienza: 04/02/2014
ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data
29 aprile 2013, in esito ad impugnazione della
condanna pronunciata il 12 dicembre 2012 dal G.I.P.
Alessandro e Simbula Edoardo Domenico, dichiarati
responsabili, in concorso, dei reati di rapina
aggravata e di porto senza giustificato motivo di
uno storditore elettrico, il solo Simula anche del
delitto di ricettazione di targa provento di furto,
confermava la condanna del Caglioti alla pena di
anni due mesi sei giorni dieci di reclusione ed
euro 480 di multa, mentre, in parziale riforma
della sentenza appellata, escludeva la recidiva
contestata al Simbula, rideterminando la pena in
anni due mesi sei di reclusione ed euro 420 di
multa.
Propongono ricorso per cassazione il difensore del
Simbula e il Caglioti personalmente.
Caglioti Alessandro deduce i seguenti motivi:
l)
eccessività della pena base e manifesta
illogicità della motivazione,
in quanto la sentenza
impugnata non avrebbe valutato completamente la
persona dell’imputato, soggetto dotato di una
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del Tribunale di Torino nei confronti di Caglioti
minima, se non del tutto assente, capacità di
delinquere.
2) erronea applicazione della legge penale, nonché
manifesta
illogicità
della
motivazione,
con
riferimento alla mancata concessione delle
in
quanto i giudici di merito non avrebbero
considerato la situazione economica precaria
dell’imputato e il contesto in cui ha agito.
3)
erronea applicazione della legge penale con
riferimento
alla
mancata
concessione
della
attenuante della minima partecipazione ex art. 114
c.p., in quanto il ruolo del Caglioti sarebbe stato
marginale e privo di conseguenze pratiche sul
risultato complessivo dell’azione criminosa.
Il difensore di Simbula Edoardo Domenico deduce i
seguenti motivi:
l)
mancanza,
contraddittorietà
illogicità della motivazione,
e
manifesta
in quanto non
risulterebbe esaminato il motivo di appello con il
quale era stata chiesta la riduzione della pena
base per il più grave reato di rapina, in
considerazione delle particolari modalità dei fatti
indicative della episodicità della condotta.
2)
mancanza,
contraddittorietà
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e
manifesta
attenuanti generiche in misura prevalente,
illogicità della motivazione,
in quanto non
risulterebbe esaminato il motivo di appello con il
quale erano stati richiesti minori aumenti di pena
per il vincolo della continuazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ovvero non consentiti nel giudizio di legittimità e
devono essere dichiarati inammissibili.
I motivi dei ricorsi di entrambi gli imputati
concernenti la determinazione della pena sono
manifestamente infondati, in quanto la motivazione
della sentenza impugnata sul punto non solo non è
assente, ma
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anzi è analitica e logicamente
argomentata, con riferimento alla presenza di
elementi negativi prevalenti attinenti non solo
alla gravità del fatto “attese le modalità
esecutive del medesimo, denotanti una particolare
organizzazione, esplicitatasi sia attraverso
sopralluoghi e controlli anche all’interno della
gioielleria, sia mediante una precisa suddivisione
di compiti”, ma anche alla personalità degli
imputati “non immuni da precedenti condanne per
reati contro il patrimonio”. Del resto, è principio
costantemente affermato da questa Suprema Corte che
l’obbligo di motivazione in ordine alla
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I motivi dei ricorsi sono manifestamente infondati
determinazione della pena tanto più si attenua
quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata,
si avvicina al minimo edittale, come nel caso di
specie (Sez. V, n. 9141 del 29/8/1991, Ormando, Rv.
188590; Sez. V, n. 511 del 26/11/1996 – 25/1/1997,
07/10/2003, Iunco, Rv. 227685; Sez. 3, n. 33773 del
29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402).
Il motivo di ricorso del Caglioti concernente la
mancata applicazione dell’attenuante della minima
partecipazione non è consentito, non essendo stata
formulata alcuna censura sul punto nei motivi di
appello.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616,
valutati i profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità emergenti dai
ricorsi, al versamento ciascuno della somma, che si
ritiene equa, di euro 1000,00 a favore della cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di euro 1000,00 alla cassa
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Curcillo, Rv. 207497; Sez. 2, n. 43596 del
delle ammende.
Così deciso in Roma il 4 febbraio 2014.