Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11761 del 30/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 11761 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da KHRIBECH Said, n. a Sale (Marocco) il
15.08.1990, rappresentato ed assistito dall’avv. Leonardo Arnau,
avverso la sentenza n. 3029/2012 della Corte d’Appello di Venezia,
prima sezione penale, in data 06.06.2013;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
viste le conclusioni del Sostituto procuratore generale dott. Paolo
Canevelli che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la pronuncia impugnata, la Corte d’Appello di Venezia, prima
sezione penale, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di
Bassano del Grappa in data 11.07.2012, appellata da KHRIBECH

Data Udienza: 30/01/2014

Said, rideterminava la pena nella misura di anni tre e mesi cinque di
reclusione ed euro 800,00 di multa per i reati, ritenuti avvinti dal
vincolo della continuazione, di rapina aggravata e lesioni personali.
Pena che veniva così determinata: ritenuto più grave il reato di
rapina aggravata, concessa l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod.
pen. posta in equivalenza con la recidiva e l’aggravante contestata,
pena base, anni tre di reclusione ed euro 600,00 di multa,

aumentata, per la continuazione con il reato di lesioni personali, ad
anni tre e mesi cinque di reclusione ed euro 800,00 di multa.
Nella sentenza si dava atto come la difesa dell’imputato avesse
inteso rinunciare a tutti i motivi d’impugnazione diversi da quelli
attinenti al trattamento sanzionatorio.
2. Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia, prima sezione
penale, veniva proposto ricorso per cassazione per il seguente unico
motivo:
-nullità della sentenza a norma dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen.,
per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata
recidiva infraquinquennale.
In particolare, lamenta il ricorrente come la Corte d’Appello avesse
omesso di disapplicare la contestata recidiva senza fornire adeguata
motivazione a detta statuizione ed avendo completamente
pretermesso ogni tipo di valutazione in ordine alla specifica
doglianza difensiva che aveva evidenziato un’unica ed episodica
ricaduta nel reato, in presenza di un precedente penale di scarso
spessore criminale.
Da qui la richiesta di annullamento della sentenza impugnato con
ogni provvedimento conseguente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, va dichiarato
inammissibile.
4.

Ritiene il Collegio come l’intervenuta rinuncia a tutti i motivi di appello
ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena
impedisce di poter considerare la doglianza relativa all’inapplicabilità
della recidiva.

2

Invero, come riconosciuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte
(cfr., Cass., Sez. 1, n. 19014 dell’11.04.2012, Sardelli e altri, rv.
252861), la rinuncia a tutti i motivi di appello, diversi dalla misura
della pena, non può che ritenersi comprensiva della rinuncia anche ad
una circostanza: questo deve necessariamente valere anche per la
recidiva che, pur confluendo nella determinazione della pena come
ogni altra circostanza, costituisce capo autonomo della decisione.

Se, invero non può contestarsi che, per giurisprudenza consolidata di
questa Corte, trattamento sanzionatorio e concorso di circostanze
attenuanti siano punti della decisione tra loro distinti ed autonomi, in
quanto disciplinati da normativa separata e distinta e le ripercussioni
cui danno luogo non costituiscono una connessione in senso tecnico,
ma un effetto riflesso (cfr., Cass., Sez. 6, n. 6583 del 22.01.1991,
Bonzagni ed altri, rv. 187426; Cass., Sez. 5, n. 7646 del 28.05.1984,
Zaro, rv. 165794; Cass., Sez. 5, n. 2179 del 07.12.1983, Costantino,
rv. 163043), ciò ha come conseguenza che la rinuncia a tutti i motivi di
gravame (con esclusione del trattamento sanzionatorio) non può non
coinvolgere anche le statuizioni in merito al riconoscimento o
all’esclusione delle circostanze attenuanti.
Alle medesime conclusioni occorre giungere anche con riferimento al
concorso di circostanze aggravanti e della recidiva attesa la medesima
ratio sottesa. In particolare, per quanto riguarda la recidiva, occorre
evidenziare come nella stessa vengano in rilievo i soli profili soggettivi
afferenti l’autore del reato, ed in particolare gli indici della sua
pericolosità reale e potenziale, attraverso i quali si giustifica o s’impone
l’aumento di sanzione attraverso parametri di riferimento che, solo in
parte, finiscono per coincidere con quelli fissati dall’art. 133 cod. pen.,
non assumendo rilievo a tal fine i dati relativi all’oggettività del fatto
commesso: da qui la distinzione e l’autonomia concettuale rispetto al
trattamento sanzionatorio delle questioni relative alla recidiva rispetto
alle quali l’intervenuta rinuncia impone in questa sede una preclusione
valutativa.
5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché
al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma
che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in euro 1.000,00

3

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.

Il Consigliere estensore
Dott. Andrea Pellegrino

Il Presidente
Dott.

coni Libero Carmenini

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 30.1.2014

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