Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11759 del 11/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 11759 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Agnino Pasquale, Napoli, 11.05.1986
Avverso la sentenza, in data 20.09.2012, della Corte di Appello di Milano, con la quale è stata
confermata la condanna in primo grado a carico dello stesso Agnino, per il reato di truffa.
Sentita la relazione del Consigliere Dott. Giovanni Diotallevi
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Giulio Romano, che ha
concluso con la richiesta di rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Agnino Pasquale propone ricorso in Cassazione avverso la sentenza, in data 20.09.2012, della
Corte di Appello di Milano, che ha confermato la condanna in primo grado a carico dell’Agnino,
per il reato di truffa.
Chiedendo l’annullamento dell’impugnata sentenza, il ricorrente denuncia:

a) Nullità della sentenza per erronea interpretazione della legge penale ex art. 606 comma
1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione all’art. 164 cod. pen.

Data Udienza: 11/12/2013

Il ricorrente contesta anzitutto l’attendibilità delle individuazioni fotografiche, unico elemento di
valutazione per arrivare ad un giudizio di colpevolezza, assunte dal giudice di prime cure che,
a parere della difesa, non sarebbero in grado di integrare un quadro indiziario univoco e grave
a carico dell’Agnino.
Inoltre, la mancata concessione della sospensione condizionale della pena sarebbe da
ascriversi ad una valutazione astratta del giudice e scollegata dai parametri legislativi di cui
all’art. 133 cod. pen., nonché agli orientamenti giurisprudenziali sul tema.

1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

2. Il ricorso è assolutamente generico e privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c),
in relazione all’art. 591 lett. c) cod. proc. pen., a fronte delle motivazioni addotte dalla Corte di
appello, che non risultano viziate da illogicità manifeste.
Questa Corte ha stabilito che “La mancanza nell’atto di impugnazione, dei requisiti prescritti
dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della specificità dei motivi – rende l’atto
medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti
cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di
inammissibilità”. (Cass. Pen., sez. 1, 22.4.97, Pace, 207648);
In ogni caso nel ricorso si prospettano valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelle cui
è pervenuto il giudice d’appello che, con motivazioni congrue ed esaustive, ha considerato
attendibili le individuazioni fotografiche che hanno permesso di identificare i responsabili del
reato, tra cui l’odierno ricorrente, nonché gli elementi a fondamento della mancata concessione
della sospensione condizionale della pena a favore dell’Agnino con riferimento ai parametri
previsti dall’art. 133 c.p.; peraltro “Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di
legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi
giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Cass. pen. sez.
un., 24 novembre 1999, Spina, 214794)”;

3. Uniformandosi a questi orientamenti che il Collegio condivide, va dichiarata l’inammissibilità
del ricorso;

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma
che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro !\
1000;

CONSIDERATO IN DIRITTO

PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
.2013

Roma, 1

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