Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11758 del 11/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 11758 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Conti Mica Francesco, nato a Sant’Agata Militello, 25.04.1983
Avverso la sentenza, in data 17.12.2012, della Corte di Appello di Messina, con la quale è stata
confermata la condanna in primo grado a carico del Conti, per i reati di ricettazione e truffa.
Sentita la relazione del Consigliere Dott. Giovanni Diotallevi
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Giulio Romano, che ha
concluso con la richiesta di inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

Conti Mica Francesco propone ricorso avverso la sentenza, in data 17.12.2012, della Corte di
Appello di Messina, che ha confermato la condanna del giudice di prime cure, per i reati di
ricettazione e truffa.
Chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, il ricorrente denuncia:

a) erronea applicazione della legge penale ex art. 606 comma 1 lett. b), in relazione alla
mancata qualificazione giuridica del fatto ai sensi degli artt. 712 e 641 cod. pen.
A parere del ricorrente i fatti oggetto del’imputazione sarebbero riconducibili alle fattispecie di
cui agli’artt. 712 e 641 cod. pen.

Data Udienza: 11/12/2013

b) mancato raggiungimento della prova in ordine alla colpevolezza dell’imputato

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato; le censure proposte dalla difesa sono assolutamente
generiche e prive della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art. 591 lett.
c) cod. proc. pen., a fronte delle motivazioni addotte dalla Corte di appello, che non risultano
viziate da illogicità manifeste.

dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della specificità dei motivi – rende l’atto
medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti
cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di
inammissibilità”. (Cass. Pen., sez. 1, 22.4.97, Pace, 207648);
“In tema di impugnazioni, il requisito della specificità dei motivi, richiesto espressamente
dall’art. 581 c.p.p. a pena di inammissibilità, implica a carico della parte impugnante non solo
l’onere di dedurre le censure ad uno o più punti determinanti della decisione, ma anche quello
di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi e le ragioni che sono alla base delle censure
medesime, al fine di consentire al decidente della impugnazione di rilevare i rilievi mossi ed
esercitare il proprio sindacato” .(Cass. Pen. sez. II, 2348/2013);

Uniformandosi a questo orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile
l’impugnazione;

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in Euro 1000.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, li2.2Ol3

Questa Corte ha stabilito che “La mancanza nell’atto di impugnazione, dei requisiti prescritti

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