Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11757 del 11/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 11757 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Procuratore della Repubblica, presso il Tribunale di Cosenza;
Parte civile Caruso Maria, nata ad Acri, 12.09.1935;
Avverso la sentenza, in data 9.05.2013, del Giudice di Pace di Acri, con la quale è stato
dichiarato di non doversi procedere nei confronti di Caruso Salvatore per il reato di cui all’art.
633 cod. pen.
Sentita la relazione del Consigliere Dott. Giovanni Diotallevi
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Giulio Romano, che ha
concluso con la richiesta di rigetto dei ricorsi;
sentito l’avv. Ernesto d’Ippolito, del foro di Cosenza, per la parte civile ricorrente Caruso Maria,
che deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta;

RITENUTO IN FATTO

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza e la parte civile Caruso Maria
impugnano, con separati ricorsi, la sentenza, in data 9.05.2013, del Giudice di Pace di Acri con
la quale è stato dichiarato di non doversi procedere nei confronti di Caruso Salvatore per il
reato di invasione di terreni ed edifici di cui all’art. 633 cod. pen.
Chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, entrambi i ricorrenti deducono:

Data Udienza: 11/12/2013

a) Violazione di legge e carenza e contraddittorietà della motivazione ex art. 606 comma 1
lett. b) e e).

Il giudice di pace avrebbe erroneamente pronunciato di non doversi procedere nei confronti di
Caruso Salvatore, ritenendo la deposizione testimoniale della persona offesa contraddittoria,
senza peraltro dare una esaustiva motivazione in merito alla non attendibilità della teste.
Dagli stessi certificati catastali, inoltre, si evincerebbe con certezza che la proprietà del fondo
appartiene alla persona offesa-ricorrente.

strada privata sul terreno della p.o. comproverebbe una condotta criminosa finalizzata
all’occupazione del terreno di proprietà della p.o.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati e meritano accoglimento

2. Il giudice di pace ha erroneamente dichiarato di non doversi procedere nei confronti di
Caruso Salvatore. La sentenza impugnata, infatti, si rivela carente e contraddittoria. Le
valutazioni operate non appaiono dunque esenti da c ensure sotto il profilo logico giuridico.
In particolare la motivazione della setenza gravata, nel momento in cui esclude, l’esistenza del
reato, omette di valutare precisi e puntuali elementi probatori acquisiti in sede dibattimentale.
In particolare il giudice non ha analizzato in modo critico, alla luce di tutte le risultanze
dibattimentali, la reale attendibilità della testimonianza della persona offesa, né ha dato
risposta alle emergenze probatorie ricavabili dall’esame della produzione documentale della
stessa parte offesa, acquisita al fascicolo del dibattimento, al fine di valutare ancora
criticamente le dichiarazioni dell’imputato.
3. Conseguentemente, in accoglimento dei ricorsi, la sentenza impugnata deve essere
annullata con rinvio al Giudice di Pace di Acri per un nuovo giudizio, anche in merito alla
rifusione delle spese della parte civile nel presente grado di giudizio.

PQM
annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Acri per un nuovo giudizio,
anche in merito alla rifusione delle spese della parte civile nel presente grado di giudizio.
Roma, p\2.2013

La circostanza, poi, relativa alla tentata realizzazione ad opera di Caruso Salvatore, di una

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