Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11754 del 06/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 11754 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: IASILLO ADRIANO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Rottino Nicolò (n. 1’08/0211978) avverso la sentenza
della Corte d’appello di Messina, Sezione penale, in data 10/10/2012.
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere
Adriano lasillo.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottoressa Elisabetta
Cesqui, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

OSSERVA:

Data Udienza: 06/12/2013

Con sentenza del 22/05/2009, il Tribunale di Patti — Sezione distaccata
di Sant’Agata di Militello – dichiarò Rottino Nicolò responsabile del reato di
insolvenza fraudolenta continuata e — con le attenuanti generiche – lo
condannò pena di mesi 4 di reclusione.
Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame ma la Corte
d’appello di Messina, con sentenza del 10/10/2012, confermò la decisione di

Ricorre per cassazione l’imputato deducendo il vizio della querela.
Rileva, infatti, che la querela è stata firmata dal dottor Augusto Procopio nella
qualità di procuratore speciale del legale rappresentante del Consorzio
Autostrade Siciliane però veniva presentata all’A.G. dall’Avvocato Andronaco
a sua volta nominato procuratore speciale del dottor Procopio, cosa non
consentita perché il delegato non può delegare. Inoltre, nella querela
mancano i riferimenti specifici della fonte dei poteri di rappresentanza. Infine,
rileva che avendo adempiuto all’obbligazione prima che la sentenza fosse
passata in giudicato il reato andava dichiarato estinto.
Il ricorrente conclude, pertanto, per l’annullamento dell’impugnata
sentenza.

motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato. Invero la Corte di appello ha
correttamente rilevato che il dottor Augusto Procopio ha dichiarato di agire in
forza di procura speciale a lui rilasciata dal Commissario Straordinario e
legale rappresentante pro tempore Ing. Dragotta, indicando specificatamente
le delibere di nomina e di proroga dell’incarico. Orbene in tale carica è insito
il potere di esercizio del diritto di querela. Questa Suprema Corte ha in
proposito affermato il principio — richiamato dalla stessa Corte di merito e
condiviso dal Collegio — che sussiste la legittimazione dell’amministratore
delegato di una società di capitali all’esercizio del diritto di querela,
considerato che la presentazione di una querela costituisce certamente atto
funzionale al raggiungimento degli scopi della società e che essa rientra tra i
compiti del legale rappresentante della società senza necessità di specifico
ed apposito mandato (Sez. 5, Sentenza n. 46806 del 11/07/2005 Ud. – dep.

primo grado.

21/12/2005 – Rv. 233038). Inoltre, in materia di querela presentata per conto
di una società di capitali, l’onere di indicare la fonte specifica dei poteri di
rappresentanza è adempiuto con la mera indicazione della qualifica di
amministratore, senza necessità di ulteriori allegazioni, poiché tale
indicazione comporta l’implicito riferimento all’articolo 2384 cod. civ. che
costituisce la fonte della legittimazione (Sez. 2, Sentenza n. 35192 del

di querela, in mancanza di uno specifico divieto statutario o assembleare,
rientra fra i compiti del rappresentante legale di una società di capitali e, pur
trattandosi di un atto di straordinaria amministrazione, non richiede il
conferimento di un apposito mandato (Sez. 6, Sentenza n. 16150 del
26/04/2012 Ud. – dep. 02/05/2012 – Rv. 252715).
E’ evidente, poi, che è insito nel conferimento della procura speciale
diretta alla proposizione della querela il potere, per il Procopio, di nominare
un difensore ex art. 101 del cod. proc. pen., difensore che per compiere tale
atto, tra l’altro, non deve essere neppure munito di procura speciale (Sez. 1,
Sentenza n. 11830 del 10/02/2009 Cc. – dep. 18/03/2009 – Rv. 243040; Sez.
6, Sentenza n. 22025 del 13/04/2012 Cc. – dep. 07/06/2012 – Rv. 252873).
Infine, correttamente, la Corte di appello ha rigettato la richiesta di
estinzione del reato ai sensi dell’art. 641, Il comma, del c.p. avendo rilevato
che non solo l’imputato non ha prodotto prova documentale
dell’adempimento apoditticamente affermato, ma che risulta – per stessa
ammissione difensiva — che l’imputato non ha, comunque, integralmente
adempiuto l’obbligazione contratta e cioè non ha pagato le spese ulteriori
dovute a causa dell’omesso pagamento immediato del pedaggio
autostradale; spese ulteriori che rientrano sicuramente nell’oggetto
dell’obbligazione assunta dall’imputato con la presa in consegna del
talloncino di ingresso nell’autostrada. Invero, come correttamente osservato
dalla Corte di appello, in tema di insolvenza fraudolenta, la speciale causa di
estinzione del reato di cui all’art. 641, Il comma, c. p. presuppone l’integrale
adempimento dell’obbligazione (Sez. 2, Sentenza n. 4463 del 01/02/1984
Ud. – dep. 12/05/1984 Rv. 164178).
Dunque le censure del ricorrente non tengono conto delle
argomentazioni della Corte di appello. In proposito questa Corte Suprema ha

a)

02/07/2013 Ud. – dep. 21/08/2013 – Rv. 257223). Infine, l’esercizio del diritto

più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che sono inammissibili i
motivi di ricorso per Cassazione quando manchi l’indicazione della
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle
poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le
affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di
aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.

30.9.2004 – dep. 11.10.2004 – rv 230634).
Uniformandosi a tale orientamento, che il Collegio condivide, va
dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.

Così deliberato in camera di consiglio, il 06/12/2013.

Il Consigliere estensore
Dotto

Dottor Adriano lasillo

eas

all’inammissibilità del ricorso (Si veda fra le tante: Sez. 1, sent. n. 39598 del

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