Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11752 del 27/02/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 11752 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: GARRIBBA TITO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ANTONUCCI ALMO N. IL 03/07/1925 parte offesa nel procedimento
DI RISIO ANGELA LIVIA N. IL 26/02/1935 parte offesa nel
procedimento
c/
DELL’ORSO ANDREA N. IL 12/04/1973
avverso il decreto n. 899/2012 GIP TRIBUNALE di CAMPOBASSO,
del 25/09/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
lette/swatite le conclusioni del PG Dott. c
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UalkO3UX\xCki(k, Ukk 1-Ado zkeurQrd .

Uditi . ‘ensor Avv.;

Data Udienza: 27/02/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

ANTONUCCI Almo e DI RISIO Angela ricorrono contro l’ordinanza

specificata in epigrafe, che ha disposto l’archiviazione del procedimento intentato contro il magistrato Andrea Dell’Orso della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Chieti, indagato per il delitto previsto dall’art. 323 cod.pen., e denunciano:
1.

nullità della decisione per omessa notificazione dell’avviso dell’udienza camera-

2.

violazione delle regole sulla competenza funzionale ex art. 11, comma 3, cod.
proc.pen., assumendo che gli atti avrebbero dovuto essere trasmessi per competenza all’autorità giudiziaria di Bari, per connessione con il procedimento colà
trasmesso nato dalla denuncia da essi presentata contro Nicola D’Angelo, magistrato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso;

3.

mancanza di motivazione sulle ragioni del rigetto dell’opposizione;

4.

mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta infondatezza della notizia di
reato.

§2.

Il primo motivo, assorbente rispetto agli altri, è fondato.

Invero l’avviso dell’udienza in camera di consiglio fissata dal • giudice a
mente dell’art. 409, comma 2, cod.proc.pen. per il giorno 5 giugno 2012 fu notificato
all’avv. Fausto Antonucci, domiciliatario delle persone offese dal reato, solo il giorno
immediatamente precedente e, quindi, con inosservanza dl termine libero di dieci
giorni (art. 127, comma 1, cod.proc.pen.). Il giudice, non essendo comparse le persone offese né il loro difensore e mancando agli atti la prova dell’avvenuta notificazione,
fissò la nuova udienza per il 3 luglio 2012, incaricando i carabinieri della Stazione di
Guardiagrele della notificazione del relativo avviso. Detto avviso – da quanto risulta
agli atti – fu consegnato personalmente ad Antonucci Almo, ma non fu notificato né al
difensore domiciliatario né alla opponente Di Risio Angela (v. f. 535).
La mancata notificazione dell’avviso, avendo leso il diritto di difesa, determina ai sensi dell’art. 127, commi 1 e 5, cod.proc.pen. la nullità della decisione adottata, nullità che, a norma dell’art. 409, comma 6, cod.proc.pen., è stata legiitimamente eccepita con il ricorso per cassazione.

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia
Così deciso il 27 febbraio 2014.

i al Tribugeampobasso.

le ex art. 127 cod.proc.pen.;

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