Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1175 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1175 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) LEKHDAR ABDELKBIR N. IL 01/01/1983
2) MOLTKII HICHAM N. IL 08/02/1983
3) LEKHDAR HAMID N. IL 10/06/1991
avverso la sentenza n. 7598/2011 GIP TRIBUNALE di BERGAMO, del
15/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
lette/sesiffe le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 11/12/2012

RITENUTO IN FATTO
1. Lekhdar Abdelkir, Monji Hicham e Lekhdar Hamid, imputati di concorso in
illecita detenzione e cessione continuata di sostanze stupefacenti ricorrono per la
cassazione della sentenza 15.3.2012 del G.I.P. del Tribunale di Bergamo con cui, per
quanto qui ancora interessa, su loro richiesta e col consenso del pubblico ministero
sono state applicate rispettivamente le pene di anni 3 e mesi otto di reclusione e C.
18.000,00 di multa, anni 3 e mesi 2 di reclusione e C. 18.000,00 di multa e anni 1 e

distruzione della sostanza stupefacente.
I ricorrenti enunciano due motivi di censura. Il primo (riguardante la mancanza
di motivazione ex art. 606 comma 1 lett. e cpp) attiene all’asserita omessa verifica
della sussistenza di eventuali cause di non punibilità valutabili in favore degli imputati
ai sensi dell’art. 129 c.p.p. Il secondo motivo di doglianza (violazione dell’art. 606
comma 1 lett. b cpp per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 240 cp) inerisce
al difetto di motivazione in ordine alla disposta confisca del denaro.
2. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza
limitatamente alla disposta confisca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Come più volte affermato da questa Corte (cfr. da ultimo cass. 17.4.2011 n.
6455), in caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto
esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che lo recepisce sia
da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto
(deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della
qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la
ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena
patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Cass. 27 settembre 1994, n.
3980; più di recente, Cass. 13 luglio 2006, n. 34494).
Con particolare riferimento all’onere di verifica dell’insussistenza delle cause di
proscioglimento immediato, questa Corte ha altresì precisato che la sentenza del
giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra
una delle ipotesi proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p., può essere oggetto di
controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo
della sentenza impugnata appaia invece evidente la sussistenza di una causa di non
punibilità (Cass. 10 gennaio 2007, n. 4688).
In sostanza, l’esigenza minima di motivazione della sentenza a seguito di
“patteggiamento” della pena può ritenersi adempiuta, in relazione all’assenza di cause
di proscioglimento di cui all’art. 129 c.p.p., dal semplice testuale rinvio al medesimo
articolo, il cui contenuto entra in tal modo a far parte per relationem del ragionamento
2

mesi 2 di reclusione e C. 1.400,00 di multa, con la confisca di quanto in sequestro e la

decisorio ed esprime l’avvenuta verifica, da parte del giudice, dell’inesistenza di motivi
di non punibilità, senza che occorra una ulteriore e più analitica disanima, purché dal
testo della sentenza medesima non emergano in modo positivo elementi di segno
contrario.
Nel caso in esame, la sentenza del giudice di Bergamo, previa una succinta
descrizione dei fatti (deducibile dalla precisa formulazione dei capi d’imputazione oltre
che dal testo stesso della motivazione), e previa l’affermazione della correttezza della
ha recepito integralmente le statuizioni concordate applicando la pena stabilita e
rilevando che non vi è spazio per un possibile proscioglimento degli imputati alla luce
della documentazione allegata e delle dichiarazioni sostanzialmente confessorie rese
dagli stessi.
Come si vede, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, il giudice
bergamasco ha dato conto in maniera più che sufficiente della insussistenza delle
cause di non punibilità ex art. 129 cpp e quindi la sentenza di merito ha si sottrae
certamente alla censura mossa, non emergendo da essa in modo positivo nessun
elemento di segno contrario, ma anzi elementi di responsabilità.
2. Appare invece fondato il secondo motivo di ricorso, che riguarda
l’applicazione di una misura di sicurezza, cioè un elemento al di fuori della disponibilità
delle parti (cfr. cass. Sez. 2, Sentenza n. 19945 del 19/04/2012 Cc. dep. 25/05/2012
Rv. 252825; Sez. 2, Sentenza n. 20046 del 04/02/2011 Cc. dep, 20/05/2011 Rv.
249823).
Il giudice di Bergamo ha ordinato la confisca di quanto in sequestro, ma in
ordine al danaro in sequestro non ha reso alcuna motivazione per giustificare una tale
misura patrimoniale mentre invece avrebbe dovuto chiarire se trattasi di confisca
regolata dall’art. 12 sexies decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con
modifiche con legge 1 agosto 1992, n. 356, aggiunto dall’art. 2 del D.L. 20 giugno
1994, n. 399, convertito con modifiche con legge 8 agosto 1994, n. 501 oppure
dall’art. 240 cp, dando conto in ogni caso delle ragioni che la giustificavano,
considerata anche la diversa posizione processuale dei tre imputati in ordine al reato
(al solo Lekhdar Hamid era stata riconosciuta infatti l’attenuante di cui all’art. 73
quinto comma del DPR n. 309/1990): e’ evidente il vizio di motivazione.
Infatti, in tema di patteggiamento, a seguito della modifica introdotta dalla L.
12 giugno 2003, n. 134, l’estensione dell’applicabilità della misura di sicurezza della
confisca a tutte le ipotesi previste dall’art. 240 cod. pen., e non più solo a quelle
previste dal secondo comma di tale disposizione quali ipotesi di confisca obbligatoria,
non esime il giudice dal dovere di motivare sulle ragioni per le quali ritiene di dover
disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro, ovvero, in subordine, su
quelle per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine

qualificazione giuridica di essi nonchè la verifica della congruità della pena patteggiata,

alla provenienza del denaro o dei beni confiscati (cass. Sez. 6, Sentenza n. 2703 del
20/11/2008 Cc. dep. 21/01/2009 Rv. 242688).
La sentenza deve conseguentemente essere annullata con rinvio al Tribunale di
Bergamo per un nuovo esame, limitatamente alla confisca del danaro.
P.Q.M.

.2-annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del danaro j1 rinvici) al
Tribunale di Bergamo per un nuovo esame sul punto; dichiara inammissibile nel resto il

Così deciso in Roma, 1’11.12.2012.

ricorso.

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