Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11747 del 09/01/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 11747 Anno 2014
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: CONTI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
nei confronti di
Criscio Andrea, nato a Napoli il 05/10/1980

avverso la sentenza del 11/03/2009 del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Afragola

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Eugenio
Selvaggi, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, all’esito di giudizio
abbreviato, assolveva Andrea Criscio dal reato di cui all’art. 378 cod. pen.
(contestatogli per avere negato di essersi recato presso l’abitazione di tale
Massimiliano Ferrara per acquistare sostanza stupefacente per uso personale),
con la formula “il fatto non sussiste” ritenendo sussistente la causa di non

Data Udienza: 09/01/2014

punibilità ex art. 384 cod. pen. in relazione alla prospettiva di applicabilità delle
sanzioni previste dall’art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Napoli che
contesta l’operatività nella specie della causa di non punibilità prevista dall’art.
384 cod. pen., la quale, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, anche
a Sezioni Unite, può essere riconosciuta solo quando l’accusato assolva l’onere di
una allegazione specifica circa il pericolo di un grave e inevitabile nocumento

Nella specie, il Tribunale si era limitato ad affermare che il Criscio era un
commerciante incensurato.

3. Osserva la Corte che il ricorso è manifestamente infondato, posto che
l’elemento su cui fa leva la sentenza impugnata – l’essere il Criscio una persona
incensurata e dedita ad una regolare attività lavorativa, per di più di tipo
commerciale e quindi implicante l’esigenza del medesimo di tutelare la propria
onorabilità nel dato contesto territoriale – individua, nella valutazione del giudice
di merito, proprio quel pericolo di un grave e inevitabile nocumento nella libertà
e nell’onore su cui si fonda la causa di non punibilità contemplata dall’art. 384,
comma primo, cod. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 09/01/2014.

nella libertà e nell’onore che sarebbe derivato fornendo le informazioni richieste.

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