Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11745 del 09/01/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 11745 Anno 2014
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: CONTI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia
nei confronti di
Zerbino Gianpietro, nato a La Spezia il 07/11/1974

avverso la sentenza del 25/01/2013 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Imperia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Eugenio
Selvaggi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Imperia, all’esito di giudizio abbreviato, dichiarava Gianpietro
Zerbino colpevole dei seguenti reati, riuniti dalla continuazione:

Data Udienza: 09/01/2014

- capo 1: artt. 81 cpv. cod. pen., 73, comma 1, lett. g), d.P.R. n. 309 del
1990 (in Imperia, dai primi di gennaio al 15 gennaio 2012);
– capo 2: artt. 586 e 589 cod. pen. (in Imperia, il 16 gennaio 2012).
Con il riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti all’aggravante e
alla recidiva (reiterata, infraquinquennale e nella condizione per essere
dichiarato delinquente abituale ex art. 103 cod. pen.), con la diminuente del rito,
ritenuto più grave il reato di cui al capo 1, veniva inflitta la pena di anni quattro
di reclusione ed euro 18.000 di multa, con la interdizione dai pubblici uffici per la

2. Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia,
denunciando l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione,
per i seguenti motivi:
2.1. contrasto tra il dispositivo, in cui si riconosce il vincolo della
continuazione tra i reati, e la motivazione, in cui i reati vengono ritenuti in
concorso formale ex art. 81, comma primo, cod. pen.;
2.2. contrasto tra il dispositivo, in cui si individua come reato più grave
quello di cui al capo 1, e la motivazione, in cui il reato più grave viene indicato in
quello di cui al capo 2, nonostante che sia stata negata per il capo 1 la
fattispecie attenuata di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990;
2.3. contrasto tra il dispositivo, in cui le attenuanti generiche sono ritenute
equivalenti all’aggravante e alla recidiva contestate e la motivazione, che si
esprime nel senso di un giudizio di prevalenza delle attenuanti (in violazione
dell’art. 69, comma quarto, cod. pen.)

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo appare destituito di interesse, in quanto l’asserito
contrasto tra dispositivo e motivazione, ove riconosciuto, non condurrebbe a una
decisione diversa in termini sanzionatori.

2. Il secondo e terzo motivo sono fondati, sussistendo un evidente contrasto
tra la parte motiva e il dispositivo della sentenza che si traduce in un difetto di
motivazione in punto sia di determinazione del reato più grave sia di giudizio di
comparazione tra attenuanti e aggravanti.

3. La sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente ai criteri di
determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale
di Imperia.

durata di anni cinque.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena
e rinvia per nuovo giudizio sul punto al tribunale di Imperia.

Così deciso il 09/01/2014.

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