Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1174 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1174 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) SORGER WIELMER WOLFANG N. IL 13/10/1964
2) LUKANI ROMAN N. IL 31/07/1978
avverso l’ordinanza n. 416/2012 TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA, del
02/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consi gliere Dott. LUCA RAMACCI;
l1t/e/sentite le conclusioni del PG Dott. e
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.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 11/12/2012

41,
P

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Bologna, quale giudice del riesame, con ordinanza del
30.3.2012 ha confermato l’ordinanza in data 17.3.2012, con la quale il Giudice
per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva applicato a Wielmer
Wolfang SORGER e Roman LUKANI la misura custodiale di massimo rigore con

pen., per essere stati sorpresi, unitamente ad altra persona, nella detenzione di
n. 20 panetti di sostanza stupefacente tipo hashish per complessivi kg 2 circa e
per aver usato violenza al fine di apporre resistenza a personale dell’Arma dei
Carabinieri, forzando un posto di blocco con la vettura a bordo della quale si
trovavano ed ingaggiando una violenta colluttazione con i suddetti militari una
volta fermati.
Avverso tale pronuncia i predetti propongono separati ricorsi per cassazione.

2. Il SQRGER deduce, con un primo motivo di ricorso. la violazione di legge ed
il vizio di motivazione, rilevando che l’ordinanza del Giudice per le indagini
preliminari non si sarebbe focalizzata sulle singole posizioni di ciascun indagato
ed avrebbe del tutto trascurato la sua persona, tanto da aver utilizzato il termine
«entrambi» riferito agli altri coindagati precedentemente nominati e che i giudici
del riesame si sarebbero limitati ad attribuire detto riferimento ad un mero

lapsus calami

senza considerare l’ordinanza impugnata nella sua interezza,

cercando poi di integrare le rilevate carenze motivazionali in maniera del tutto
inadeguata.

3. Con un secondo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge ed il vizio
di motivazione in relazione alla erronea motivazione circa la sussistenza dei gravi
indizi di colpevolezza, in quanto fondata su mere congetture o dati fattuali in
realtà inesistenti o privi di obiettivo riscontro, nonché

individuando la

destinazione a terzi dello stupefacente sequestrato sulla base del solo dato
ponderale senza considerare altri elementi di segno contrario.
Aggiunge che la destinazione dello stupefacente alla cessione sarebbe stata
ritenuta dal Tribunale anche sull’erroneo presupposto che la droga, analizzata
solo in parte, fosse effettivamente quella sequestrata e senza considerare che il
quantitativo di principio attivo rinvenuto nei due soli panetti oggetto di verifica
risultava perfettamente compatibile con la destinazione all’uso personale.

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riferimento ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. 309\90 e 337 cod.

4. Con un terzo motivo di ricorso rileva il vizio di motivazione in relazione al
ritenuto coinvolgimento nel reato di resistenza a pubblico ufficiale,
materialmente commesso da altro coimputato conducente della vettura con la
quale era stato forzato il posto di blocco ed ove egli si trovava come semplice
passeggero.
5. Con un quarto motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di
motivazione in relazione alla erronea considerazione circa la inapplicabilità, nella
sussistenza della speciale attenuante di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. 309\90 in
relazione al quantitativo di stupefacente effettivamente accertato e
corrispondente ai due soli panetti analizzati.
Lamenta anche la genericità della motivazione in relazione alla presenza
delle esigenze cautelari ed alla adeguatezza della misura applicata, in quanto
fondata su mere asserzioni riferite ad entrambi gli indagati.
6. Il LUKANI deduce, con un primo motivo di ricorso, la violazione di legge ed
il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza, rilevando l’assenza di elementi deponenti per una destinazione
dello stupefacente alla cessione a terzi, anche in considerazione del fatto che
l’accertamento aveva riguardato due soli panetti di hashish dei venti sequestrati,
mentre, con riferimento alla contestazione relativa alla resistenza a pubblico
ufficiale, rileva che la vettura era condotta da altro coindagato e che egli si era
limitato a difendersi dalle percosse infertegli dai Carabinieri intervenuti.
7. Rileva anch’egli, con un secondo motivo di ricorso, che avuto riguardo alla
quantità di stupefacente effettivamente analizzata, ben avrebbe potuto ritenersi
applicabile l’art. 73, comma 5 d.P.R. 309\90 e, conseguentemente,

la

sospensione condizionale della pena.
8. Con un terzo motivo di ricorso deduce l’insussistenza delle esigenze
cautelari, considerata l’assenza di collegamenti con ambienti criminali e la
limitata quantità di droga detenuta (avuto sempre riguardo ai soli panetti
analizzati).
9. Con un quarto motivo di ricorso lamenta, infine, la sproporzione della
misura applicata rispetto alla personalità dell’indagato ed al giudizio prognostico
formulato.
Entrambi insistono, pertanto, per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.

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fattispecie, della sospensione condizionale della pena, consentita invece dalla

CONSIDERATO IN DIRITTO

10. Entrambi i ricorsi sono infondati e non meritano, pertanto, accoglimento.
Va affermato, con riferimento al primo motivo di ricorso formulato dal
SORGER, che i giudici del riesame hanno chiarito in modo esauriente, con
osservazioni coerenti e prive di salti logici, l’aspetto concernente il rilievo

essenzialmente fondata sulla circostanza che il G.I.P. aveva utilizzato la frase

«…nessun dubbio esista a carico di entrambi gli indagati in un compendio
indiziario di notevole gravità…».
Spiega infatti il Tribunale che detto riferimento è frutto di mero errore
materiale, indotto dal fatto che, in un passaggio immediatamente precedente, il
G.I.P. aveva distinto la posizione del SORGER da quella degli altri due indagati.
Il Tribunale non si limita, tuttavia, a tale affermazione, procedendo invece
alla illustrazione dettagliata della ragioni che depongono per l’infondatezza
dell’eccezione attraverso un’analisi complessiva dell’ordinanza cautelare che
tiene conto non solo del contenuto grafico, ma anche della sequenza e
correlazione delle argomentazioni sviluppate.
Si tratta di considerazioni esaustive ed assistite da tenuta logica e coerenza
strutturale che forniscono una chiara indicazione del ragionamento giustificativo
della decisione adottata effettuato dai giudici del riesame e che lascia
conseguentemente indenne il provvedimento impugnato dai vizi denunciati.

11. Parimenti infondati risultano il

secondo e terzo motivo del ricorso

proposto dal SORGER che possono essere esaminati unitamente al primo motivo
del ricorso del LUKANI, in quanto concernenti le medesime questioni sulla natura
e destinazione dello stupefacente e sul coinvolgimento nel reato di resistenza a
pubblico ufficiale.
Entrambi i ricorrenti pongono infatti la questione rilevando che, di tutta la
droga sequestrata, sarebbero stati analizzati soltanto due panetti su venti e che
non vi sarebbe coincidenza tra la descrizione fornita nel verbale di sequestro, ove
si attribuisce la presenza di un particolare segno distintivo su tutti i panetti e
quanto attestato nella relazione tossicologica, ove la presenza di tale particolare
impronta era riscontrata solo su alcuni.
Occorre rilevare, a tale proposito, che la giurisprudenza di questa Corte è
orientata nel sostenere che, in materia di stupefacenti, nel corso delle indagini

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formulato circa l’assenza di motivazione nell’ordinanza oggetto di riesame,

preliminari ed ai fini della valutazione degli indizi gravi di colpevolezza necessari
per l’applicazione di una misura cautelare, non occorre una formale perizia sulla
qualità della sostanza, essendo sufficiente allo scopo il narcotest eseguito dalla
sezione narcotici della polizia (Sez. VI n. 44789, 20 novembre 2003; Sez, IV
n.2782, 7 novembre 1997), accertamento che neppure si richiede ai fini della
convalida dell’arresto in flagranza (Sez. IV n.3380, 26 gennaio 2010).
Più in generale, si è escluso che per stabilire l’effettiva natura stupefacente
di una sostanza sia necessario ricorrere ad una perizia tossicologica, ben potendo

accertamenti di polizia (Sez. V n.5130, 11 febbraio 2011; Sez. IV n.4278, 29
gennaio 2009; Sez. IV n. 2259, 23 febbraio 1994).
Non è dunque imposta alcuna specifica formalità nell’accertamento della
quantità e qualità dello stupefacente, né, tanto meno, si esclude che
l’accertamento possa essere effettuato a campione in presenza di quantitativi
non indifferenti di sostanza dello stesso tipo.
Ciò non comporta, come sostenuto dai ricorrenti giungendo a conclusioni
inaccettabili, che la detenzione debba essere considerata con esclusivo
riferimento alla droga effettivamente analizzata.
Nella fattispecie, per quanto è dato rilevare dal tenore del provvedimento
impugnato, lo stupefacente non è stato sottoposto a sommaria verifica, pure
possibile, bensì a vera e propria analisi chimica presso un laboratorio, previa
casuale selezione dei panetti da sottoporre a verifica e la questione concernente
la non identica descrizione dello stupefacente viene adeguatamente superata dai
giudici del riesame sulla base di una valutazione in fatto del tutto plausibile che
supera la discrasia delle diverse descrizioni dell’aspetto esteriore dei panetti
sequestrati ed evidenzia altri aspetti di rilievo, quali la corrispondenza del
numero dei panetti e del peso complessivo, la presenza, comunque verificata, del
simbolo distintivo su alcuni di essi e la formale attestazione dell’analista di aver
proceduto all’esame proprio sulla sostanza sequestrata agli indagati.
Anche in questo caso, dunque, l’ordinanza impugnata non presenta alcun
profilo di illegittimità risultando giuridicamente corretta e scevra da salti logici o
manifeste contraddizioni.

12. Considerato dunque che le valutazioni del Tribunale dovevano basarsi
sull’intero quantitativo dello stupefacente sequestrato, risulta evidente la
infondatezza delle ulteriori deduzioni concernenti la mancanza di elementi
indiziari circa la destinazione a terzi dello stupefacente e l’applicabilità della
speciale attenuante di cui al quinto comma dell’art. 73 d.P.R. 309\90.
A tale proposito va in primo luogo ricordato che il ricorso per cassazione in

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sopperire altri elementi di prova, quali le dichiarazioni testimoniali e gli

materia di misure cautelari personali deve riguardare esclusivamente la
violazione specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione
entro i limiti indicati dalla norma, con la conseguenza che il controllo di
legittimità non può riferirsi alla ricostruzione dei fatti o censure che, seppure
formalmente rivolte alla motivazione, si concretino in realtà nella prospettazione
di una diversa valutazione delle circostanze già prese in considerazione dal
giudice di merito (v. da ultimo, Sez. V, n. 46124, 15 dicembre 2008)
Con specifico riferimento al ricorso per cassazione per vizio di motivazione
indizi di colpevolezza, si è osservato che alla Corte “spetta il compito di

verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti
che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto
delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a
carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la
valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di
diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.” (SS. UU n. 11,
2 maggio 2000).
In definitiva, come pure si è affermato, il sindacato di legittimità sulla
motivazione del provvedimento cautelare personale è circoscritto alla verifica
che il testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti, consistenti
nell’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno
determinato e nell’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle
argomentazioni rispetto al fine del provvedimento (Sez. III n.40873, 18 novembre
2010).
13. Entro l’ambito così circoscritto pare dunque opportuno ricordare che,
secondo quanto già rilevato da questa Corte, effettivamente il dato relativo alla
quantità di stupefacente detenuto non consente, di per sé, di poter ritenere che
la sostanza sia destinata ad uso non esclusivamente personale, essendo
richiesto, nei casi in cui il solo dato ponderale non sia tale da giustificare
inequivocabilmente la destinazione, che il giudice valuti anche anche le modalità
di presentazione, il peso lordo complessivo, il confezionamento eventualmente
frazionato ed ogni altra circostanza dell’azione che possa risultare significativa
(Sez. VI n.12146, 19 marzo 2009; Sez. VI n. 48434, 30 dicembre 2008; Sez. IV n.
16373, 21 aprile 2008; Sez. IV n.31103, 24 luglio 2008; Sez. VI n.39017, 16
ottobre 2008; Sez. VI n. 27330, 4 luglio 2008; Sez. VI n. 17899, 5 maggio 2008).
La espressa tipizzazione di alcuni elementi sintomatici dell’illecita detenzione
nella disposizione normativa è tuttavia meramente esemplificativa, come si
rileva chiaramente dall’espresso riferimento alle «altre circostanze dell’azione»,

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del provvedimento del Tribunale del riesame, in merito alla consistenza dei gravi

che consente al giudice di apprezzare in concreto la destinazione dello
stupefacente.
Come già si è avuto modo di osservare, tale accertamento, da effettuarsi
ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del
consumo, viene effettuato dal giudice di merito considerando tutte le circostanze
oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili
in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta
illogicità della motivazione (Sez. VI n.44419, 28 novembre 2008; Sez, IV n.28785,

1998).
14. Ciò posto, deve osservarsi che, nella fattispecie, i giudici del riesame
hanno compiutamente dato atto della sussistenza di un solido quadro indiziario
considerando il numero complessivo di dosi ricavabili (5257,6 dosi medie
singole), certamente rilevante e le modalità dell’azione intrapresa dai tre indagati
i quali, dimoranti all’estero, avevano fatto ingresso nel territorio nazionale per
reperire lo stupefacente.
Tali circostanze sono state opportunamente valorizzate per escludere
radicalmente la possibilità di applicare, nella fattispecie, l’attenuante di cui al
quinto comma dell’articolo 73 D.P.R. 309\90 che, lo si ribadisce, può essere
riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta,
deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri
richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la
conseguenza che ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente
assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (55.
UU. n. 35737, 5 ottobre 2010; conf. Sez. IV n. 43399, 7 dicembre2010).
Da ciò consegue la valutazione di infondatezza del auarto motivo di ricorso
del SORGER e del secondo motivo di ricorso del LUKANI.
15. Il Tribunale ha peraltro evidenziato compiutamente le circostanze relative
alla ritenuta responsabilità di ciascun indagato per i fatti oggetto di
contestazione, ritenendo sintomatica la compresenza dei tre arrestati sulla
medesima vettura con la quale si erano recati dall’Austria all’Italia, la comune
detenzione dello stupefacente all’interno dell’abitacolo del mezzo, desunta dalla
circostanza che il LUKANI riusciva prontamente a disfarsene gettandolo dal
finestrino alla vista dei Carabinieri e la implausibile presenza di passeggeri ignari
a bordo di un mezzo utilizzato per una così rischiosa attività criminale.
Un ulteriore, determinante elemento indiziario viene poi ravvisato nella
attiva partecipazione di tutti e tre gli occupanti del mezzo alla colluttazione avuta

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26 luglio 2002; Sez. VI n.6282, 29 maggio 2000; Sez. IV n,2298, 23 febbraio

con i Carabinieri dopo il fermo dell’automobile con la quale era stato
precedentemente forzato il posto di blocco.
Tale ultima considerazione, peraltro, chiarisce anche i profili di responsabilità
di entrambi i ricorrenti nel reato di resistenza a pubblico ufficiale che,
contrariamente a quanto sostenuto, non si è concretata nella sola fuga a bordo
della vettura condotta dal terzo indagato, ma, come si è detto, ha avuto un
seguito con il successivo scontro fisico da tutti e tre intrapreso con il personale di

16. Quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ed adeguatezza
della misura applicata, oggetto di censura nel quarto motivo di ricorso del
SORGER e nel terzo e quarto motivo di ricorso del LUKANI, deve ricordarsi, in
primo luogo, che l’effettuazione della prognosi di pericolosità può riguardare
anche le modalità dell’azione (Sez. V n. 21441, 22 maggio 2009) ed osservarsi,
conseguentemente, che il Tribunale ha opportunamente preso in esame le
modalità della condotta posta in essere da entrambi i ricorrenti e ne ha
evidenziato la spiccata capacità criminale dimostrata con dovizia di particolari.
Quanto all’adeguatezza della misura applicata, si è già avuto modo di
affermare che, per la motivazione del provvedimento applicativo della misura
custodiale di massimo rigore non è necessaria l’analitica dimostrazione delle
ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, essendo invece sufficiente
l’indicazione, da parte del giudice, con argomenti logico-giuridici tratti dalla
natura e dalle modalità di commissione dei reati, nonché dalla personalità
dell’indagato, degli elementi specifici che inducono ragionevolmente a ritenere
detta custodia quale misura più adeguata al fine di impedire la prosecuzione
dell’attività criminosa, rimanendo cossi assorbita l’ulteriore dimostrazione
dell’inidoneità delle altre misure coercitive (Sez. VI n.17313, 5 maggio 2011; Sez.
I n.45011, 21 novembre 2003; Sez. III n.2439, 4 luglio 1996; Sez. I n.1762, 21
maggio 1992).
Anche sul punto il provvedimento impugnato risulta immune da censure, in
quanto il Tribunale non si è limitato a giustificare la propria decisione entro i limiti
dianzi delineati, argomentando invece anche sul concreto pericolo di fuga e
sull’inadeguatezza della meno afflittiva misura degli arresti domiciliari.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni
indicate in dispositivo.

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polizia giudiziaria intervenuto.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa
comma lter Disp. Att. C.P.P.
Così deciso in data 11.12.2012

al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente, a norma dell’articolo 94,

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