Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11739 del 18/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11739 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DONADIO GIUSEPPE N. IL 27/08/1968
PANE GIUSEPPE N. IL 01/08/1971
avverso la sentenza n. 446/2013 TRIBUNALE di PIACENZA, del
13/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 18/12/2013
OSSERVA LA CORTE
– Rilevato che il Tribunale di Piacenza – giudice monocratico – applicava agli imputati la pena
concordata, ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen., per il reato di furto aggravato ;
– Rilevato che gli imputati proponevano ricorso per cassazione, denunciando il Pane la carenza
della motivazione con riferimento al riconoscimento e alla comparazione delle circostanze
prospettate e il Donadio la erronea qualificazione del fatto, riconducibile all’ipotesi del reato
– Ritenuto che l’impugnazione è manifestamente infondata, atteso che la pena risulta applicata
su richiesta congiunta delle parti, la decisione contiene un adeguato esame dei presupposti di
rito e di merito per il patteggiamento e la disamina di non ricorrenza delle condizioni di
applicabilità delle cause di non punibilità ex art.129 C.P.P.;
– richiamato in proposito il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale “in caso
di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere
della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo
d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il
richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la
verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.” (Cass.
17/11/2011 n. 6455);
– Ritenuto che gli indicati elementi minimi si riscontrano nella specie, talché la motivazione è
sufficiente e adeguata;
– Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento
ciascuno della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed
al versamento della somma di euro 1.500,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 18-12-2013.
tentato;