Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1173 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1173 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) DI MAGGIO GIUSEPPE N. IL 28/12/1989
avverso l’ordinanza n. 533/2012 TRIB. LIBERTA di PALERMO, del
23/04/2012
senjita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
leffe/sentite le conclusioni del PG Dott. 6.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 11/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Palermo, con ordinanza in data 23.4.2012, ha rigettato la
richiesta di riesame formulata nell’interesse di Giuseppe DI MAGGIO avverso
l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale,
applicativa della misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria

aggravate.
Avverso tale provvedimento il predetto propone ricorso per cassazione.

2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di
motivazione, lamentando l’utilizzazione delle spontanee dichiarazioni rese alla
polizia giudiziaria operante, nell’immediatezza dei fatti, da lui e dal coindagato
(Salvatore GNOFFO), in contrasto con quanto disposto dall’art, 63, comma 2 cod.
proc. pen. Rileva, a tale proposito, che le dichiarazioni sarebbero state ricevute
senza la preventiva attribuzione della condizione di indagati, nonostante
l’evidente sussistenza di forti indizi di reità.

3. Con un secondo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione,
evidenziando che i giudici del riesame non avrebbero fornito risposta alcuna alla
formale eccezione di inutilizzabilità delle suddette dichiarazioni sollevata nel
corso dell’udienza camerale.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile.
Il provvedimento impugnato, anche attraverso il legittimo richiamo

per

relationem alla ordinanza applicativa della misura cautelare oggetto di riesame,
ha opportunamente evidenziato la sussistenza dei presupposti per il
mantenimento della stessa, senza utilizzare in alcun modo le dichiarazioni
spontanee di cui si tratta in ricorso.
Osservano infatti i giudici del riesame che la presenza di un significativo
quadro indiziario è documentata dalla comunicazione della notizia di reato in atti,
dalla quale può rilevarsi che il ricorrente, unitamente al coindagato, era

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emessa il 3.4.2012 in relazione ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni

intervenuto per sottrarre il proprio padre all’identificazione da parte della polizia
giudiziaria dopo che lo stesso era stato colto in possesso di circa 3 chilogrammi
di hashish, prendendo a pugni e calci due agenti e cagionando ad uno di essi
lesioni personali.
La utilizzazione delle spontanee dichiarazioni rese dagli indagati viene
dunque espressamente esclusa dal Tribunale, che evidenzia la presenza di tutti i
presupposti di legge per il mantenimento della misura a prescindere dai verbali
contenenti le suddette dichiarazioni, dando anche atto dell’eccezione di

5. Non solo, dunque, l’utilizzazione non è mai avvenuta, ma non risponde
neppure al vero quanto sostenuto nel secondo motivo di ricorso, avendo i giudici
del riesame tenuto conto dell’eccezione proposta che opportunamente
menzionano, ma rispetto alla quale non vi era alcuna necessità di particolare
esame una volta esclusa la utilizzazione delle dichiarazioni spontanee che ne
formavano l’oggetto.
6. Va comunque rilevato che le argomentazioni sviluppate in ricorso non
appaiono, in ogni caso, condivisibili, atteso che questa Corte ha avuto modo di
precisare, in più occasioni, che le dichiarazioni spontanee rese dall’indagato
nell’immediatezza del fatto, pur se sollecitate dagli ufficiali di polizia giudiziaria,
non sono assimilabili all’interrogatorio in senso tecnico, in quanto quest’ultimo
presuppone la contestazione specifica del fatto oggetto dell’imputazione ed è
costituito da domande e risposte raccolte in verbale sottoscritto dall’interessato,
sicché non devono essere precedute dall’invito alla nomina del difensore e
dall’avvertimento circa la facoltà di non rispondere. Si è così espressamente
esclusa l’applicabilità delle disposizioni dell’art. 63, comma primo, cod. proc. pen.
e dell’art. 64 cod. proc. pen. poiché una concerne l’esame di persona non
imputata o non sottoposta ad indagini e l’altra attiene all’interrogatorio (Sez. IV
n.15018, 13 aprile 2011; Sez. III n. 46040, 12 dicembre 2008; Sez. VI n.34151, 26
agosto 2008).
7. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla
declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile
a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue l’onere
delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della
Cassa delle ammende, della somma, equitativa mente fissata, di euro 1.000,00

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inutilizzabilità sollevata dalla difesa.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Così deciso in data 11.12.2012

spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.

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