Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1172 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1172 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) POLIS S.P.A.
avverso l’ordinanza n. 30/2012 TRIB. LIBERTA’ di RIMINI, del
20/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RA.MACCI;
totfe/seutite le conclusioni del PG Dott.
btee.
o

Uditi difensor Avv.; t .

Data Udienza: 11/12/2012

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Rimini, quale giudice del riesame, ha respinto l’appello
presentato nell’interesse della

P0115 s.p.a. avverso il provvedimento del

Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che rigettava l’istanza
di revoca del sequestro preventivo emesso in data 18.1.2012 e concernente
301, comma 1 d.P.R. 43\1973 in relazione al reato di cui agli artt. 292 e 295,
comma 3 d.P,R. 43\1973, oggetto di provvisoria incolpazione per una illecita
operazione di leasing comportante la formale cessione del bene a cittadini della
Repubblica di San Marino nonostante la permanenza degli stessi nella
disponibilità di cittadini italiani, con conseguente violazione della disciplina in
materia di IVA.
Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione la società predetta
tramite il proprio difensore.
2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di
motivazione, rilevando che la disciplina delle importazioni tra Italia e Repubblica
di San Marino risulterebbe sottratta alla disciplina generale di cui a titolo V del
d.P.R. 633\72, cosicché in detti rapporti, almeno per ciò che concerne gli acquisti
di operatori economici nazionali o soggetti ad essi assimilati, non potrebbe farsi
riferimento alle sanzioni previste per l’IVA all’importazione di cui all’art. 70 d.P.R.
633\72, bensì a quelle interne di cui all’art. 6, comma 9-bis del d.lgs. 471\1997.
Aggiunge che tale regime non potrebbe ritenersi limitato ai soli acquisiti
propriamente detti, ma anche ad altre tipologie di contratti, in ragione del
riferimento del legislatore, nell’art. 71, comma 2 del d.P.R. 633\72, al termine
«introduzione» in luogo di quello, specifico, di «acquisti».
Date tali premesse, osserva che in ragione del particolare regime stabilito,
l’eventuale mancato assolvimento del tributo non potrebbe farsi rientrare nella
fattispecie penalmente sanzionata dall’art. 292 d.P.R. 43\1973, mentre il
Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la stabile introduzione ed utilizzo
nel territorio nazionale di un bene immatricolato in San Marino, senza
versamento dell’IVA, configuri una violazione delle disposizioni dettate dal d.P.R.
633\72 e ciò in ragione di quanto disposto dall’art, 70 d.P.R. 633\72 e del rinvio
alle leggi doganali in esso contenuto, operando, in tal modo, un’inammissibile
analogia.

1

un’imbarcazione. ritenuta suscettibile di confisca obbligatoria ai sensi dell’art.

3. Con un secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta irrilevanza della qualificazione
soggettiva del ricorrente nonostante il rilevo formulato nell’atto di appello circa la
condizione attuale della società, sottoposta a liquidazione coatta amministrativa.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
In data 5.12.2012 la difesa ha depositato in cancelleria una memoria ad

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è in parte fondato.
Occorre preliminarmente osservare che la costante giurisprudenza di questa
Corte si è ripetutamente espressa nel senso che il ricorso per cassazione avverso
l’ordinanza emessa in sede di riesame di provvedimenti di sequestro (probatorio
o preventivo) può essere proposto esclusivamente per violazione di legge e non
anche con riferimento ai motivi di cui all’articolo 606 lettera e) cod. proc. pen.,
pur rientrando, nella violazione di legge, la mancanza assoluta di motivazione o
la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate
all’inosservanza di precise norme processuali (SS.UU. n. 5876, 13 febbraio 2004.
Conf, Sez. V n. 35532, 1 ottobre 2010; Sez. VI n. 7472, 20 febbraio 2009; Sez. V
n. 8434, 28 febbraio 2007).
Conseguentemente, vanno ritenute inammissibili tutte le deduzioni mosse
dalla società ricorrente in punto di vizio di motivazione.

5. Così delimitato l’ambito di cognizione di questa Corte, deve rilevarsi la
fondatezza del primo molivo di ricorso, il quale peraltro risulta assorbente
rispetto all’ulteriore motivo che, pertanto, il Collegio è esonerato dall’esaminare.
Ciò premesso, va ricordato come questa Corte abbia già avuto modo di
affermare, come ricordato in ricorso e nel provvedimento impugnato, che il reato
di evasione dell’IVA all’importazione, con riferimento agli artt. 70, d.P.R. 633\1972
e 292, d.P.R. 43\1973 non è configurabile nel caso di merci importate dalla
Repubblica di San Marino nel territorio italiano, in quanto, a seguito dell’Accordo
di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la
Repubblica sammarinese, in vigore dal 28 marzo 2002, gli scambi doganali con
l’Italia sono effettuati in esenzione da tutti i dazi all’importazione ed
all’esportazione (Sez. III n.42073, 16 novembre 2011).
Il Tribunale ha tuttavia ritenuto comunque assimilabile ex lege il trattamento

2

ulteriore sostegno dei motivi di ricorso.

sanzionatorio dell’IVA all’importazione a quello dei diritti di confine di cui all’art.
70 d.P.R. 43\1973, con conseguente applicabilità dell’ipotesi di contrabbando di
cui all’art. 292 del d.P.R. 43\1973.
6. Una siffatta interpretazione risulta però smentita da una ancor più recente
decisione di questa Corte (Sez. III n.34256, 7 settembre 2012, non massimata)
riguardante un caso analogo a quello oggetto del ricorso e concernente
un’imbarcazione nella disponibilità di cittadino italiano e formalmente oggetto di
In quell’occasione si è osservato, infatti, che l’IVA all’importazione non può
farsi rientrare tra i diritti di confine come ritenuto dalla giurisprudenza più
risalente nel tempo, che ipotizzava il contrabbando qualificando detta imposta
come «uno dei diritti di confine, avendo natura di imposta di consumo a favore

dello Stato, la cui imposizione e riscossione spetta esclusivamente alla dogana in
occasione della relativa operazione di imputazione» ed aggiungendo che «la
sottrazione dell’IVA all’importazione è, quindi, sottrazione ad un diritto doganale
di confine, sanzionata esclusivamente dalla legge doganale come reato di
contrabbando» (Sez. III n. 1298, 1.8.1992).
Si è invero rilevato che il principio come sopra affermato deve ritenersi
superato perché in evidente contrasto con lo stesso dato normativo, il quale si
riferisce alle leggi doganali riguardanti i diritti di confine solo

quoad poenam,

prevedendo l’art. 70 del d.RR. 633\1972 l’applicabilità, per quanto concerne le
controversie e le sanzioni, delle disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti
di confine.
Nella medesima decisione si è ulteriormente ricordato come, in precedenza,
si sia costantemente affermato, in relazione alle merci importate dalla
Confederazione Elvetica a seguito dell’Accordo 19.12.1992 tra la CEE e la
Svizzera, con cui sono stati aboliti i dazi doganali in senso proprio e le tasse ad
effetto equivalente, che l’imposta sul valore aggiunto ha natura di tributo interno
che, è, comunque, dovuto anche nell’ipotesi di abolizione dei dazi doganali
(veniva a tale proposito richiamato testualmente il contenuto di Sez. III n. 17432,
9 maggio 2005).
7. Quanto affermato nella menzionata pronuncia è pienamente condiviso dal
Collegio, con la conseguenza che i suddetti principi devono essere nuovamente
affermati ed il provvedimento impugnato annullato senza rinvio, con restituzione
di quanto in sequestro.

3

locazione finanziaria con una società sammarinese.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata ed ordina la restituzione di
quanto in sequestro all’avente diritto.

Così deciso in data 11.12.2012

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