Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1171 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1171 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO
PRESSO CORTE D’APPELLO DI TRIESTE
nei confronti di:
1) NORDIO ROBERTO N. IL 01/04/1966 * C/
2) MACCAPAN LUCA N. IL 26/09/1969 * C/
3) BONOTTO CARMELO N. IL 16/07/1954 * C/
avverso la sentenza n. 220/2004 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di TOLMEZZO, del 06/02/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott, LUCA RAMACC1;
19K/sentite le conclusioni del PG Dott.
4S3—
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 11/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Tolmezzo, con sentenza
del 6 febbraio 2012, ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di
Roberto NORDIO, Luca MACCAPAN e Carmelo BONOTTO, imputati dei reati
di cui agli articoli 3 n. 8 e 4 n. 7 legge 58\1975 commessi in periodi diversi,

rispettivamente ascritti estinti per intervenuta prescrizione in applicazione di
quanto disposto dal vigente art. 157 cod. pen., ritenuto più favorevole e previa
concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata
aggravante.
Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione il Procuratore
Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste.

2. Con un unico motivo di ricorso rileva la violazione dell’art. 157 cod. pen.,
in quanto erroneamente applicato dal G.U.P.
Osserva, a tale proposito, che in forza del vigente art. 157 cod. pen., ritenuto
applicabile nella fattispecie in quanto norma più favorevole, non assume rilievo la
eventuale concessione delle attenuanti generiche e che il termine massimo di
prescrizione, avuto riguardo alla pena edittale e tenuto conto degli atti
interruttivi, matura in 15 anni dalla data del commesso reato. Aggiunge che ad
identico risultato si perverrebbe applicando la richiamata disposizione codicistica
nella formulazione previgente.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.
Va preliminarmente osservato che, trattandosi di fatti commessi nel 2003 e
di provvedimento assunto nell’udienza preliminare, deve ritenersi applicabile
l’art. 157 cod. pen. attualmente vigente, non tanto perché norma più favorevole,
come indicato dal giudice del merito, quanto, piuttosto, perché non sono
applicabili al caso in esame la disciplina transitoria di cui all’ad.10 della legge 5
dicembre 2005, n. 251 e le disposizioni dell’art. 2 cod. pen. dalla stessa
richiamate.

1

comunque compresi tra il marzo ed il dicembre 2003, per essere i reati loro

4.

Ciò posto, deve rilevarsi che il Giudice dell’udienza preliminare,

nell’applicare la disposizione richiamata, è pervenuto ad un calcolo errato,
individuando il termine massimo di prescrizione per i reati contestati in anni 7 e
mesi 6 dalla data del commesso reato.
Invero, come correttamente osservato dal Pubblico Ministero ricorrente,
avuto riguardo alla contestazione dei reati di cui agli articoli 3 n. 8 e 4 n. 7 legge
75\1958, la pena da considerare per il calcolo della prescrizione è quella di anni

della pena di anni 6 fissata dall’art. 3 della stessa legge – trattandosi di aumento
massimo stabilito da un’aggravante ad effetto speciale della quale si deve tener
conto in ragione di quanto disposto dall’art. 157, comma 2 cod. pen.
Considerato quanto disposto dall’art. 161, comma 2 cod. pen., calcolando
l’aumento di un quarto, il termine massimo, tenuto conto degli atti interruttivi,
risulta pari a 15 anni, cosicché i reati contestati, commessi in periodi compresi
tra il marzo ed il dicembre 2003, si prescriveranno in un periodo compreso tra il
marzo ed il dicembre 2018.

5. Il giudice del merito è pervenuto alla non corretta decisione ponendo a
base del calcolo la pena massima, prevista dall’art. 3 legge 75\1958, di anni 6 di
reclusione dopo aver riconosciuto agli imputati le attenuanti generiche ritenute
equivalenti alla aggravante contestata, dimenticando che, sulla base di quanto
disposto dall’art. 157, comma 2 cod. pen., delle stesse non poteva tenersi conto
per determinare il tempo necessario a prescrivere.
E’ appena il caso di rilevare che, pur avendo il giudice del merito richiamato
il disposto dell’art. 425, comma 2 cod. proc. pen., il quale stabilisce che ai fini
della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il giudice tiene conto
delle circostanze attenuanti e si applicano le disposizioni dell’articolo 69 del
codice penale, il riferimento alla valutazione delle circostanze non può prevalere
sulla specifica disciplina della prescrizione appena richiamata
Peraltro, come correttamente osservato dal PG ricorrente, il risultato sarebbe
stato comunque identico se il G.U.P. avesse ritenuto di applicare la previgente
disciplina, posto che in ragione della pena di anni 6 come sopra determinata
previa giudizio di bilanciamento, in precedenza consentito, andava considerato
un termine di prescrizione di anni 10 (art. 157, comma 1, n. 3 cod. pen. nella
previgente formulazione) cui avrebbero dovuto aggiungersi, per determinare il
termine massimo tenuto conto degli atti interruttivi, ulteriori anni 5, pari alla
metà del termine suddetto (art. 160 comma 3 cod. pen. nella previgente
formulazione) giungendo, anche in questo caso, a complessivi anni 15.

2

12 di reclusione indicata dall’art. 4 della legge 75\1958 – che prevede il raddoppio

6. Pertanto, in accoglimento del ricorso, il provvedimento impugnato deve
essere annullato con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Tolmezzo per nuovo
esame.

Così deciso in data 11.12.2012

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