Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1170 del 22/10/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 1170 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DRIDI HAFEDH N. IL 05/12/1982
avverso la sentenza n. 3962/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 05/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO ANTONIO
BRUNO;

Data Udienza: 22/10/2015

Considerato che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di
Palermo ha confermato la sentenza del 16 aprile 2012, con la quale il Tribunale di
quella stessa città aveva dichiarato Hafedh Dridi colpevole del reato di cui all’art.
474 cod. pen. – per avere introdotto nel territorio dello Stato numerosi capi di
abbigliamento contraffatti – e. per l’effetto, l’aveva condannato alla pena ritenuta
di giustizia;
che avverso l’anzidetta pronuncia il difensore, avv. Filippo Vitrano, ha

compendio probatorio a fornire certezza in merito alla contraffazione dei capi di
abbigliamento, non potendo ritenersi indice sintomatico la mancanza delle bolle di
accompagnamento o di altra pertinente documentazione né tanto meno le
relazioni tecniche degli esperti delle ditte di abbigliamento interessate, una delle
quali – quella nell’interesse della Lacoste – aveva espresso dubbi al riguardo; e
censurando l’ordinanza dibattimentale che aveva disposto la sospensione dei
termini prescrizionali per il solo fatto della mancanza di un teste citato dalla
difesa, sul rilievo che una decisione favorevole sul punto avrebbe avuto decisiva
rilevanza ai fini del computo dei termini di prescrizione.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile siccome afferente a
questione prettamente di merito, relativa alla valutazione delle risultanze
processuali, notoriamente sottratta al giudizio di legittimità ove assistita da
motivazione congrua e pertinente;
che tale deve ritenersi quella in esame che ha puntualmente indicato le
ragioni del ribadito giudizio di colpevolezza, spiegando che il compendio
probatorio, rappresentato dalle dichiarazioni del teste Costa, dal verbale di
sequestro e dalla mancanza di documenti di accompagnamento della merce era
stato correttamente giudicato idoneo a sostenere l’ipotesi della contraffazione,
tanto più che l’imputato non era stato in grado di esibire documentazione
attestante l’acquisto della merce nei circuiti ufficiali di distribuzione;
che la seconda censura è ininfluente, in quanto, anche indipendentemente
da ogni valutazione di legittimità della disposta sospensione dei termini, la
prescrizione non era ancora maturata alla data di deliberazione della sentenza
impugnata, venendo a scadenza solo il 3.2.2015;
che il ricorso è, dunque inammissibile ed alla relativa declaratoria
conseguono le statuizioni espresse in dispositivo;
che la declaratoria di inammissibilità preclude il rilievo della prescrizione
maturata successivamente alla sentenza impugnata, secondo i dettami della
giurisprudenza di questa Corte regolatrice, nella sua più autorevole espressione a
Sezioni Unite (cfr. SU 22.11.2000, n. 32, De Luca, rv. 217266).

5

proposto ricorso per cassazione, contestando, con il primo motivo, l’idoneità del

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di € 1.000,00 in favore della
Cassa delle ammende.

IL CONSIGLIERE EST.

Così deciso il 22 ottobre 2015

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA