Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1170 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1170 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
I) TIOZZO FABIO N. IL 14/05/1961
avverso l’ordinanza n. 4/2012 TRIB. LIBERTA’ di SONDRIO, del
23/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI ;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 6.
LA

c2-Q-

cLJL

Uditi difensor Avv. ;

reoto

Data Udienza: 11/12/2012

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Sondrio, con ordinanza del 23.3.2012. ha respinto la
richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla
confisca per equivalente, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del
medesimo Tribunale e concernente beni mobili ed immobili riferibili alla persona

per delinquere finalizzata alla frode fiscale transnazionale, falsità in scrittura
privata, emissione di fatture per operazioni inesistenti, omessa presentazione di
dichiarazione di imposte, occultamento o distruzione di documentazione
contabile, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni
inesistenti.
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione.

2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge, rilevando
che il sequestro sarebbe stato disposto senza il previa accertamento
dell’esistenza o meno di beni costituenti prodotto, profitto o prezzo dei reati per
cui si procede, stante la sussidiarietà della confisca per equivalente e che, sul
punto, mancherebbe ogni motivazione da parte dei giudici del riesame.

3. Con un secondo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge in
relazione alla mancanza assoluta di motivazione in relazione alle deduzioni
mosse dal ricorrente con la richiesta di riesame e, segnatamente, di nuovi
elementi di prova sottoposti al Tribunale e supportati da una consulenza di parte
allegata ad una memoria prodotta in udienza ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è infondato.
Occorre preliminarmente osservare che, con riferimento alle ipotesi di
sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, la giurisprudenza
di questa Corte ha avuto occasione di precisare che la misura deve ritenersi
legittimamente adottata in caso di impossibilità transitoria e reversibile di
reperimento dei beni costituenti profitto illecito e sempre che detta impossibilità
sussista al momento della richiesta e dell’adozione del sequestro, specificando

di Fabio TIOZZO, indagato, unitamente ad altri, in ordine ai reati di associazione

ulteriormente che l’onere motivazionale spettante al giudice del provvedimento
deve ritenersi debitamente assolto attraverso il riferimento ad una pur
momentanea indisponibilità del bene, senza doversi dare conto delle attività
volte alla ricerca dell’originario prodotto o profitto del reato (Sez. Il n.19662, 21
maggio 2007. Nello stesso senso, Sez. V n. 46500, 14 dicembre 2011; Sez. III n.
30930, 24 luglio 2009; Sez. Il n.2823, 21 gennaio 2009).
Nella fattispecie, il provvedimento impugnato contiene un espresso e del
tutto legittimo rinvio al contenuto del decreto di sequestro e dell’ordinanza

Ministero, che lo stesso Tribunale ricorda essere a conoscenza degli indagati e dei
loro difensori.
Avuto riguardo al contenuto dei richiamati provvedimenti, risulta evidente,
dalla minuziosa descrizione del meccanismo fraudolento posto in essere dal
sodalizio criminale, la indisponibilità dei beni costituenti illecito profitto che,
come risulta dal decreto di sequestro del Giudice per le indagini preliminari, il
Pubblico Ministero ha individuato nell’importo corrispondente all’IVA non versata
e che viene indicato come di gran lunga superiore al valore dei beni sequestrati.

5. Quanto al secondo motivo di ricorso, occorre preliminarmente individuare
l’ambito di operatività della competenza del giudice del riesame, di cui tratta
anche il ricorso, ricordando che lo stesso è stato delimitato, dalla giurisprudenza
di questa Corte, alla verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare
che non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito
concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al
reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra
la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione
riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi
(SS. UU. n. 7, 4 maggio 2000 ed altre succ. conf.) pur permanendo l’obbligo di
esaminare anche le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano
avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del “fumus” del reato
contestato (Sez. III n. 18532, 17 maggio 2010; n. 27715, 16 luglio 2010).
Va comunque ricordato che la giurisprudenza di questa Corte ha anche
affermato che compito del Tribunale del riesame è pure quello di espletare il
proprio ruolo di garanzia non limitando la propria cognizione alla astratta
configurabilità del reato, dovendo invece considerare e valutare tutte le
risultanze processuali in modo coerente e puntuale esaminando,
conseguentemente, non solo le allegazioni probatorie del Pubblico Ministero, ma
anche le confutazioni e gli altri elementi offerti dalla difesa degli indagati che
possano influire sulla configurabilità e sussistenza del fumus del reato ipotizzato

2

applicativa di misura cautelare reale nonché delle allegate richieste del Pubblico

(ex pl. Sez. III n. 27715\ 2010 cit.; Sez. III n. 26197, 9 luglio 2010; Sez. III n.
18532\ 2010 cit., con ampi richiami ai precedenti).
Si tratta di argomentazioni che il Collegio condivide e che chiariscono
esattamente come il sindacato del Tribunale del riesame, lungi dall’estendersi ad
ogni questione prospettata dall’indagato, resta comunque vincolato entro limiti
ben precisi, rappresentati dalla effettiva influenza della questione dedotta sulla
fondatezza del fumus del reato.
Il principio di diritto è stato conseguentemente riaffermato di recente (Sez. III

richiesta al Tribunale del riesame non può ritenersi dovuta in presenza di
qualsiasi allegazione difensiva che si risolva in una mera negazione degli addebiti
o in una diversa lettura degli elementi acquisiti, ma solo quando la rilevanza
dell’apporto della difesa sia di immediata evidenza ed oggettivamente
determinante in relazione al “fumus commissi delicti”.

6. Date tali premesse, deve osservarsi che, nella fattispecie, il Tribunale ha
fatto buon uso dei principi in precedenza richiamati, dando compiutamente atto
degli elementi comprovanti la sussistenza del fumus dei reati ipotizzati, che non
si risolve nella mera elencazione di dati fattuali estrapolata dal provvedimento e
riportata testualmente in ricorso, poiché tali dati vengono illustrati con
riferimento alla singola posizione del ricorrente dopo aver richiamato, in
generale, il complesso delle risultanze investigative concernenti l’intera vicenda
oggetto di contestazione, facendo peraltro riferimento anche alle motivazioni del
provvedimento di sequestro e dell’ordinanza con la quale veniva disposta
l’applicazione di misure cautelari personali.
A fronte di tale esaustiva esposizione, la memoria e la consulenza di parte
che si assumono ignorate dal Tribunale e che il ricorrente ha ritenuto di allegare
al ricorso non assumono un rilievo risolutivo tale da inficiare l’impianto
accusatorio e meritare, conseguentemente, specifica confutazione, risolvendosi,
invece, nella mera prospettazione di una valutazione alternativa del compendio
indiziario e di rilievi attinenti al merito della vicenda e, per tali ragioni, non idonei
ad incidere sulla sussistenza del fumus del reato.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni
indicate in dispositivo.

3

n. 7242, 25 febbraio 2011), con l’ulteriore precisazione che la valutazione

P.Q.M.

Rigetta ,il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento

Così deciso in data 11.12.2012

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