Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 117 del 22/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 117 Anno 2014
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) D’Osvaldo Thomas

nato il 14.3.1988

avverso la sentenza del 13.6.2012
della Corte di Appello di Trieste
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano
sentite le conclusioni del R G., dr. Mario Fraticelli, che ha
chiesto rigettarsi il ricorso

1

Data Udienza: 22/11/2013

I

1. La Corte di Appello di Trieste, con sentenza emessa in data 23.6.2012, in parziale riforma
della sentenza del GUP del Tribunale di Udine dell’1.3.2012, con la quale D’Osvaldo Thomas,
applicata la riduzione per la scelta del rito, era stato condannato per il reato di cui all’art.73
DPR 309/90, riconosciuta l’ipotesi di lieve entità di cui al co.5, assolveva l’imputato dal reato
di coltivazione di piante di marijuana perchè il fatto non sussiste, rideterminando la pena per
la residua imputazione in mesi 8 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa e confermando nel
resto e quindi anche il beneficio della sospensione.
Rilevava la Corte territoriale, pur dando atto dell’errore contenuto nella motivazione della
sentenza di primo grado (al momento del fermo l’imputato era stato trovato in possesso non
di gr.13,6 di hashish ma di gr. 4,35, pari a 13,50 dosi medie), che la sostanza stupefacente
rinvenuta non potesse essere destinata all’uso personale, emergendo dal verbale di
perquisizione che il prevenuto aveva nella propria abitazione altri quantitativi di sostanza
stupefacente (di diversa natura) come riportati nel capo di imputazione; per di più risultava
inverosimile che il D’Osvaldo portasse con sé, al di fuori della propria abitazione, il quantitativo
di hashish sopra ricordato, eccedente il fabbisogno giornaliero, con il rischio di essere fermato;
né risultava che egli avesse appena acquistato la sostanza stupefacente in questione.
2. Ricorre per cassazione D’Osvaldo Thomas, a mezzo del difensore, denunciando la mancanza,
contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui è stata ritenuta
provata la detenzione, da parte dell’imputato, della sostanza stupefacente rinvenuta nel corso
della perquisizione domiciliare.
Nonostante i rilievi contenuti nell’atto di appello, la Corte territoriale ha omesso di motivare
adeguatamente sul punto. Ha ritenuto, infatti, riferibili al ricorrente non solo il quantitativo di
hashísh rinvenuto sulla sua persona, ma anche la sostanza stupefacente trovata nell’abitazione
senza che emergesse alcuna prova a conforto di tale assunto.
Denuncia altresì la inosservanza o erronea applicazione dell’art.73 DPR 309/90, nonché la
mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione.
La Corte territoriale ha ignorato completamente i rilievi difensivi, secondo cui, anche a voler
ritenere riferibile al ricorrente tutta la sostanza stupefacente rinvenuta, il solo dato ponderale
non consentiva di configurare il reato contestato: la sostanza stupefacente non si presentava
frazionata in dosi, il quantitativo rinvenuto era comunque compatibile con l’uso personale,
non risultavano collegamenti con ambienti o con soggetti implicati nel traffico di stupefacenti;
il ricorrente, infine, è assuntore abituale di sostanze stupefacenti, ha iniziato a frequentare
spontaneamente il SERT e svolge attività lavorativa.

CONSIDERATO IN DIRM-0
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
2. E’ pacifico che, nell’ipotesi di conferma della sentenza di primo grado, le due motivazioni si
integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre far
riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Allorchè, quindi, le due sentenze
concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle
rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella
precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (cfr. ex multis Cass.sez.1
n.8868 del 26.6.2000-Sangiorgi; cfr.anche Cass.sez.un.n.6682 del 4.2.1992; Cass.sez.2
n.11220 del 13.1.1997; Cass.sez.6 n.23248 del 7.2.2003; Cass.sez.6 n.11878 del
20.1.2003).).
E’ altrettanto pacifico, però,
che sussiste il vizio di motivazione, sindacabile ai sensi
dell’art.606 comma primo lett.e) cod. proc. pen., quando il giudice del gravame si limiti a
respingere i motivi di impugnazione specificamente proposti dall’appellante e a richiamare la
contestata motivazione del giudice di primo grado in termini apodittici o meramente ripetitivi
(cfr. ex multis Cass. Sez. 6 n.35346 del 12.6.2008). Se l’appellante “si limita alla mera
riproposizione di questioni di fatto già adeguatamente esaminate e risolte dal primo giudice
oppure di questioni generiche, superflue o palesemente inconsistenti, il giudice

2

RITENUTO IN FATTO

Ak

3. La Corte territoriale, pur dando atto in premessa che, con i motivi di appello, era stata
espressamente contestata la riferibilità all’imputato della sostanza stupefacente rinvenuta
nell’abitazione (” vive, insieme ai genitori e a due fratelli, nella casa familiare, con annesso
capannone, adibito all’attività artigianale del padre, con conseguente incertezza sulla
ascrivibilità effettiva delle condotte contestate al D’Osvaldo”- dr. pag.1 sent.), ha omesso ogni
esame sul punto.
Né ha, conseguentemente, argomentato in ordine alle ragioni (ad es. luogo di rinvenimento di
pertinenza esclusiva dell’imputato, ovvero modalità di custodia) per cui la sostanza
stupefacente detenuta nell’abitazione appartenesse all’imputato o, comunque, fosse
ipotizzabile un concorso dello stesso in quella detenzione.
La Corte territoriale non solo ha confermato la responsabilità dell’imputato in ordine alla
sostanza stupefacente trovata nell’abitazione (senza motivare, come si è visto, in relazione ai
rilievi svolti in proposito nell’atto di impugnazione), ma ha utilizzato siffatto rinvenimento
anche per escludere che la droga trovata addosso all’imputato fosse detenuta per uso
personale (“..significativi elementi di riscontro nella accertata detenzione, da parte del
prevenuto, presso la propria abitazione, di sostanze stupefacenti (Isd) di altra natura..”pag.3).
4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione
della Corte di Appello di Trieste.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Trieste.
Così deciso in Roma il 22.11.2013

dell’impugnazione ben può motivare per relationem e trascurare di esaminare argomenti
superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati. Quando, invece, le soluzioni
adottate dal giudice di primo grado siano state specificamente censurate dall’appellante
sussiste il vizio di motivazione, sindacabile ex art.606 comma 1 lett.e) c.p.p., se il giudice del
gravame si limita a respingere tali censure e a richiamare la contestata motivazione in termini
apodittici o meramente ripetitivi senza farsi carico di argomentare sulla fallacia i
inadeguatezza o non consistenza del motivi di impugnazione”. (così anche Cass. Sez. 6 n.4221
del 20.4.2005).
Il Giudice di appello, quindi, nella ipotesi in cui l’imputato, con precise considerazioni, svolga
specifiche censure su uno o più punti della prima pronuncia, non può limitarsi a richiamarla,
ma deve rispondere alle singole doglianze prospettate. In caso contrario, viene meno la
funzione del doppio grado di giurisdizione ed è privo di ogni concreto contenuto il secondo
controllo giurisdizionale” (cfr. Cass.pen. Sez. 3 n.24252 del 13.5.2010).

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