Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1169 del 22/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1169 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STRAZZERA ROBERTO N. IL 12/09/1966
avverso la sentenza n. 6061/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
16/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO ANTONIO
BRUNO;

Data Udienza: 22/10/2015

Considerato che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di
Milano ha confermato la sentenza del 12 luglio 2011 con la quale il Tribunale di
Monza aveva dichiarato Roberto Strazzera colpevole del reato di cui agli artt. 624
e 625 n. 2 cod. pen. (per essersi impossessato di documenti, carta postamat,
foglio di permesso di soggiorno, tessera sanitaria, due cellulari, € 40,00;

all’interno di un furgone, previa effrazione di un finestrino) e, per l’effetto, l’aveva
condannato alla pena ritenuta di giustizia;
che avverso l’anzidetta pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per
cassazione, deducendo con il primo motivo carenza di motivazione in punto penale
responsabilità; con il secondo, mancanza o manifesta illogicità di motivazione in
ordine all’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen., che, se esclusa, avrebbe
consentito la declaratoria di non diversi procedere per mancanza di querela; con il
terzo motivo, eccessiva entità della pena anche in ragione dell’ingiusto diniego
delle attenuanti generiche e dell’attenuante dell’art. 62 n. 4 cod pen.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile siccome afferente a
questione prettamente di merito, relativa alla valutazione delle risultanze
processuali, notoriamente sottratta al giudizio di legittimità ove assistita da
motivazione congrua e pertinente;
che tale deve ritenersi quella in esame che ha puntualmente indicato le
ragioni del ribadito giudizio di colpevolezza, spiegando che il compendio
probatorio, rappresentato dalle raccolte dichiarazioni testimoniali e dagli esiti degli
accertamenti di p.g., era stato correttamente giudicato idoneo a sostenere l’ipotesi
del furto da parte dell’imputato, che, all’epoca svolgeva funzione di custode del
posteggio ove era stato perpetrato il furto;
che il secondo motivo é manifestamente infondato, posto che non manca
una congrua motivazione in ordine alla ritenuta, contestata, aggravante della
violenza sulle cose, alla stregua delle dichiarazioni della persona offesa e di quanto
riscontrato dalla p.g.;
che palesemente infondato è anche il terzo motivo, posto che non sussiste
difetto motivazionale neppure in ordine alla misura della pena irrogata, al diniego
delle generiche e della reclamata attenuante della speciale tenuità del danno,
avuto riguardo al complessivo valore della refurtiva;
che il ricorso è, dunque inammissibile ed alla relativa declaratoria
conseguono le statuizioni espresse in dispositivo;

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sottraendo tali beni a Xhevahir Kazazi, che li custodiva in un marsupio lasciato

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di C 1.000,00 in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 ottobre 2015

PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE EST.

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