Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1169 del 04/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 1169 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Breglia Antonio, nato a Napoli il 21.11.75
indagato art. 44/13 D.P.R. 380/01

avverso la ordinanza del Tribunale per il Riesame di Napoli del 22.3.12

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Sentito il P.M. nella persona del P.G. dr. Tindari Baglione, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Il Tribunale, con l’ordinanza
impugnata, ha respinto la richiesta di riesame avanzata dal ricorrente avverso il decreto di
sequestro preventivo disposto su un immobile di cui si assume che sia stato edificato in
assenza del prescritto titolo abilitativo ed in violazione di vincoli ambientali ed idrogeologici.
2. Motivi del ricorso deducendo:

Avverso tale decisione, l’indagato ha proposto ricorso

Data Udienza: 04/12/2012

Q•P

1) violazione di Legge Drocessuale per difetto di motivazione
(art. 606 lett c)
In particolare, ciò di cui si duole il ricorrente è che il Tribunale non abbia minimamente
preso in considerazione la documentazione prodotta dinanzi ad esso da cui era possibile
evincere che- contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di merito – il fumus commissi
delicti non sussiste perché le opere edilizie poste in essere dall’indagato erano di mera
manutenzione e conservazione così come da S.C.I.A. inviata puntualmente al Comune senza
che, nei 30 giorni successivi, fossero intervenuti rilievi da parte della P.A..
Si ricorda, peraltro, che la stessa Corte costituzionale ha ammesso la possibilità di
eseguire lavori manutentivi e conservativi su immobili condonati perché la loro finalità è la
tutela del bene intesa come conservazione della sua funzionalità, senza alterare sagoma,
volumetria e destinazione d’uso.
Si richiamano, peraltro la consulenza tecnica e ed i documenti allegati – contenenti la
cronistoria puntuale della vicenda – a confutazione della critica del Tribunale secondo cui il
Breglia non si sarebbe attivato negli anni per ottenere il condono.
Quanto al vincolo paesaggistico, si rammenta che il comune di Napoli, il 2.6.99 aveva
rilasciato una certificazione relativa a vincoli ambientali specificando che la pratica avrebbe poi
avuto un proprio corso interno rispetto al quale nulla avrebbe dovuto fare la parte. Il fatto che,
a distanza di così tanto tempo, non sia ancora intervenuta l’autorizzazione non è in alcun modo
ascrivibile al Breglia ma solo alla lentezza della P.A..
Infine, per quel che attiene al vincolo idrogeologico, il ricorrente rammenta che esso
opera automaticamente solo quando sia stato istituito prima delle opere che si intende sanare
e che, in ogni caso, i lavori qui eseguiti (rifacimento pavimenti, adeguamento impianti, realizzazione di
tramezzature in cartongesso e tinteggiatura) non richiedevano lo studio di compatibilità geologica.
Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Motivi della decisione – Il ricorso è infondato.

Sebbene sia innegabile che, come documentato dal ricorrente, non sia vero, come
asserito nel provvedimento impugnato, che egli non abbia nel tempo seguito e sollecitato
l’ultimazione delle procedure di condono, e, sebbene sia anche certo che i lavori da lui
realizzati riguardavano solo interventi manutentivi (nuova pavimentazione, e reimpermeabilizzazione
della superficie interessata) il vizio originario dell’immobile è quello di essere stato edificato
abusivamente e, non essendo mai stato condonato, sono irrilevanti sia il fatto che egli abbia
presentato la c.d. SCIA sia il tipo di intervento di conservazione obiettivamente eseguito.
Sul punto le emergenze sono chiare e neppure contestate dal ricorrente. Si legge,
infatti, nel provvedimento impugnato che «i lavori svolti insistono su di un manufatto che dal
1981 non è stato mai assentito con concessione edilizia e per il quale non è mai stato concesso
condono»
Comprensibilmente e documentatamente il ricorrente si duole dell’ulteriore
affermazione del Tribunale per il Riesame del riesame secondo cui tale situazione sarebbe
dimostrativa, non solo delle lentezze dell’Amministrazione, ma anche del “totale disinteresse
del Breglia a regolarizzare la propria situazione”.
L’ultimo assunto è stato efficacemente smentito dal ricorrente con le allegazioni al
ricorso ma esse non sono, di per sé sole, idonee a modificare un dato di fatto incontestato che,
cioè, il condono non è mai stato rilasciato sì che le lungaggini burocratiche della P.A. non
possono rappresentare per il Breglia una causa di legittimazione ma, al massimo, un domani,
solo un valido motivo per rivalersi sull’amministrazione.
Allo stato, è sicuramente assorbente il fatto che l’immobile fosse abusivo ed è quindi
irrilevante anche la circostanza – pure dimostrata – che i lavori eseguiti erano “modesti” .
Fatte salve, pertanto, le puntualizzazioni che precedono, risulta indiscutibilmente esatta
l’affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato secondo cui il Breglia era
consapevole di stare eseguendo «opere di straordinaria manutenzione su di un immobile
abusivo per il qual caso non è possibile richiedere una semplice DIA o SCIA, necessitando per
2

c.p.p..).

legge la concessione edilizia in quanto le opere realizzate e realizzande ripetono le
caratteristiche di illegittimità dell’opera principale alla quale ineriscono strutturalmente».
Per l’effetto, correttamente il Tribunale ha ritenuto integrati sia il fumus commisi delicti
che il periculum in mora.
Nel respingere il ricorso, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Così deciso il 4 dicembre 2012
Il Pr sidente

Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA