Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1168 del 04/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1168 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

Data Udienza: 04/12/2012

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Perrone !Aia, nata a Palermo il 9.3.58
indagata art. 193 R.D. 1265/34

avverso la ordinanza del Tribunale per il Riesame di Palermo 16.4.12

Sentita, in udienza, la relazione del cons. Guicla Mùlliri;
Sentito il P.M. nella persona del P.G. dr. Tindari Baglione, che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
Sentito il difensore dell’indagata, avv. Stefania Orecchio, in sost. dell’avv. Stefano
Santoro, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Il procedimento ha ad oggetto la
contestazione, mossa alla ricorrente – in qualità di amministratore della Ippocrate S.r.l. – di
avere violato l’art. 193 R.D. 1265/34. Secondo l’accusa, infatti, presso lo studio medico gestito
dall’indagata, sarebbero state eseguite prestazioni mediche equiparabili a regime di ricovero
denominato da)’ surgery che richiederebbero una specifica autorizzazione di cui la Perrone era
sfornita.

il

Per tale ragione, il P.M. ha disposto il sequestro probatorio della documentazione
ed il Tribunale,
cui la Perrone si era rivolta con richiesta di riesame, ha respinto la doglianza.
2. Motivi del ricorso – Avverso tale decisione, l’indagata Perrone ha proposto ricorso,
tramite difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in punto di fumus
commissi
Secondo la ricorrente, il Tribunale ha errato nel considerare il provvedimento del P.M.
congruamente motivato ed esplicativo della contestazione. Così facendo, infatti, i giudici del
riesame si sono semplicemente appiattiti sulle indicazioni del NAS e sul mero dato numerico
secondo cui, in alcuni casi, le pazienti erano state trattenute in osservazione, dopo l’intervento,
sino a sette ore (quindi ben più delle due ore previste). In realtà, il Tribunale ha ignorato le
considerazioni del consulente di parte e non ha tenuto conto, caso per caso, dei tempi di
recupero dei singoli casi clinici.
Il Tribunale – secondo la ricorrente – sarebbe, perciò, venuto meno al preciso obbligo
che gli fa capo di verificare che il P.M. abbia stabilito con esattezza il reato ipotizzato ed ha,
di fatto, redatto una motivazione illogica.
La ricorrente conclude invocando l’annullamento della ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Motivi della decisione inammissibile.

Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale

I motivi di ricorso sopra riassunti sono emblematicamente espressivi dell’erroneità del
taglio prospettico con cui la ricorrente si è rivolta a questa S.C..
Deve, innanzitutto, rammentarsi che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse
in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, «in
tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei
vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del
provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e
ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice»
(5.U.29.5.08, Ivanov, Rv, 239692; Conf. SU., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto).

Pertanto, nella specie, impropriamente viene denunciata una presunta erronea
applicazione della legge perché – se da identificare nella mancanza di motivazione – essa è
chiaramente inesistente trovandocisi al cospetto di una ordinanza argomentata e – se da
ravvisare nella “illogicità” della motivazione – non coglie nel segno visto che, eventualmente,
tale difetto non darebbe luogo a violazione di legge ma, semmai, al vizio di cui alla lett. e)
dell’art. 606 c.p.p.
Il tutto senza tralasciare di osservare che, in realtà, la ricorrente, parlando di illogicità
della motivazione in punto di fumus commissi delicti, confonde il concetto di “illogicità” con la
non condivisibilità della decisione assunta dal giudice di merito e, nella sostanza, auspica che
questi giudici rivalutino i fatti e le risultanze investigative e pervengano a conclusioni differenti.
Il che, però, a ben vedere, si traduce solo in un implicito invito a questa S.C. ad entrare
nel merito per constatare, diversamente da quanto fatto dal Tribunale per il Riesame, che, in
realtà, i singoli casi clinici avrebbero potuto richiedere differenti tempi di recupero sì da
imporre anche di trattenere, per tutiorismo, il paziente per un tempo maggiore di quello
previsto dal tipo di trattamenti cui lo studio dell’indagata era abilitato.
Tale modalità di giudizio è, però, sicuramente preclusa in sede di legittimità ove l’unico
controllo sulla motivazione è consentito nell’ottica di verificare che i giudici di merito abbiano
preso in considerazione le emergenze e le abbiano interpretate in modo non manifestamente
illogico né contraddittorio.
Del resto, non si deve neppure dimenticare che, nella specie, il theme decidendum è
rappresentato da una misura reale per la cui legittimità è sufficiente verificare il fumus
commissi delicti che, per l’appunto, il P.M., prima, ed il Tribunale per il Riesame, poi, hanno
ravvisato – prima facie – nelle verifiche eseguite dai CC. del NAS dalle quali è risultato – in
2

(registri descrittivi di interventi chirurgici, cartelle cliniche, appunti di vario tipo e numeri telefonici)

modo non contestato neppure dall’indagata (che, infatti, opera dei distinguo in ordine alle ragioni che ha
che presso lo studio della Perrone alcune pazienti erano state trattenute in
osservazione dopo l’intervento “anche fino a sette ore dopo”.
Evidente, peraltro, che il sequestro della documentazione da parte del P.M. è finalizzato
proprio a verificare (come auspicato dalla stessa ricorrente) la frequenza e le ragioni di tale tipo di
evento. Sarà, quindi, grazie a ciò, nel prosieguo dell’istruttoria ed anche alla luce di eventuali
deduzioni difensive, che sarà verificata la effettiva integrazione o meno dell’ipotesi criminosa
formulata.
Comprensibilmente, la ricorrente si duole della misura ablatoria perché, in seguito ad
essa ed all’apertura del procedimento, le è stata sospesa la licenza di esercizio dello studio (con
conseguenti danni economico e di immagine) ma ciò nulla a che vedere con la legittimità del sequestro
che, fatti salvi gli esiti delle verifiche che ne seguiranno, si rivela, allo stato, legittimamente
eseguito e correttamente e motivatamente confermato dal Tribunale per il Riesame.
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna
la ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C
Così deciso il 4 dicembre 2012
Il Presi:lente

comportato ciò) –

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