Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1165 del 02/12/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1165 Anno 2016
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: ROSI ELISABETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MANCA MARINO N. IL 19/10/1973
avverso l’ordinanza n. 625/2015 TRIB. LIBERTA’ di LECCE, del
25/08/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere pkott. E ISABMA ROS
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I,

Data Udienza: 02/12/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 25 agosto 2015, il Tribunale di Lecce, in sede di appello
cautelare, ha confermato l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Lecce in data 18
luglio 2015, che aveva ripristinato la misura cautelare della custodia in carcere
per Manca Marino, a seguito della violazione delle prescrizioni imposte con la
misura degli arresti donniciliari, provvedimento cautelare disposto in relazione al
procedimento a carico del predetto imputato per il reato di cui all’art. 74 del
D.P.R. n. 309 del 1990, confermando la sussistenza delle ripetute trasgressioni

del martedì e del giovedì per provvedere al soddisfacimento delle quotidiane ed
indispensabili esigenze di vita del proprio nucleo familiare, ed invece il martedì
14 luglio aveva contattato un concessionario auto per un noleggio di un’auto
Mercedes e il successivo mercoledì 15 si era recato a prendere detta auto,
minacciando il titolare della concessionaria che non era disposto a consegnare il
veicolo e poi il successivo giovedì si era nuovamente recato a restituire l’auto.
2. Avverso la decisione il ricorrente, personalmente, ha proposto ricorso per
cassazione, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata, per il seguente
motivo: Omessa motivazione ex art. 606 lett. e) ed erronea applicazione della
legge penale ex art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione all’art. 276 c.p.p., posto che
erroneamente le violazioni dei tre giorni sono state considerate dal Tribunale
quali condotte di evasione, mentre il ricorrente era stato autorizzato ad
allontanarsi per le esigenze familiari ed anche, con provvedimento specifico, ad
allontanarsi mercoledì 15 luglio per cure fisioterapiche, per cui non ricorrevano le
condizioni per il ripristino della misura detentiva in carcere. Inoltre il ricorrente
ha asserito nel ricorso di avere solo effettuato una sosta presso la
Concessionaria auto tornando dall’o studio fisioterapico e quindi si tratta di una
violazione lieve, come la giurisprudenza ha già affermato in casi analoghi. Inoltre
l’ordinanza attribuisce all’indagato un comportamento di minaccia di usare le
armi, senza che sussistano elementi indiziari di conferma, non essendo stata tale
circostanza menzionata nella denuncia del concessionario.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso presentato, oltre che generico, risulta inammissibile, in quanto mira
ad una rivalutazione della situazione cautelare del ricorrente, piuttosto che a
censurare la violazione di legge o la mancanza di motivazione nella quale
sarebbe incorsa l’ordinanza impugnata. Va infatti premesso che in materia di
misure cautelari l’ambito del controllo di legittimità attiene alla verifica che
l’ordinanza impugnata contenga l’esposizione delle ragioni giuridicamente
significative che hanno sorretto la decisione e sia immune da illogicità evidenti,
ossia il controllo riguarda la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine

dell’indagato, che era stato autorizzato ad assentarsi dall’abitazione la mattina

giustificativo del provvedimento (ex multis, Sez. 6, n. 3529 dell’1/2/1999,
Sabatini, Rv. 212565; Sez. 4, n. 2050 del 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104),
senza entrare nel merito della ricostruzione dei fatti, né valutare l’attendibilità
delle fonti e la rilevanza e/o concludenza dei dati probatori, ovvero considerare
le caratteristiche soggettive delle persone indagate, compreso l’apprezzamento
delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate: questi accertamenti
rientrano nel compito esclusivo e insindacabile dei giudici della cautela.
2. Orbene l’ordinanza impugnata non risulta affatto aver violato disposizioni di

impongono di confermare il rigetto dell’appello avverso l’ordinanza che ha
ripristinato la misura della custodia in carcere nei confronti del Manca. In
particolare, la pronuncia è rispettosa del dettato di cui all’art. 276 c.p.p., per
come interpretato dal diritto vivente. Infatti, è stato affermato che in caso di
trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari, concernenti il divieto di
allontanarsi dal luogo di detenzione per ragioni diverse da quelle autorizzate,
spetta al giudice del merito della cautela la valutazione in concreto del disvalore
della condotta di trasgressione, ai fini di disporre l’aggravamento della misura
degli arresti domiciliari con la misura della custodia cautelare in carcere (cfr. Sez.
6, n. 21487 del 18/2/2008, Moccia, Rv. 240065 e Sez. 3, n. 28606 del
6/6/2012, Cavalli, Rv. 253061) e le relative determinazioni sono insindacabili in
sede di legittimità ove siano supportate da adeguata motivazione, come nel caso
di specie.
Di conseguenza il ricorso è inammissibile, con conseguente condanna del
ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Copia del presente
provvedimento deve inoltre essere trasmessa al Direttore dell’Istituto
penitenziario competente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro mille in favore della Cassa delle
ammende. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia
trasmessa al Direttore dell’Istituto penitenziario competente, a norma dell’art.
94 Disp. Att. c.p.p.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2015.

legge ed è fornita di esaustiva e congrua motivazione in ordine alle ragioni che

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