Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11647 del 18/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11647 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso_ proposto da:
GARONZI MASSIMILIANO N. IL 08/12/1984
avverso la sentenza n. 1443/2011 TRIBUNALE di VERONA, del
08/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 18/12/2013

t.
,

Fatto e diritto

GARONZI MASSIMILIANO ricorre

[rectius, propone appello, convertito in ricorso per

cassazione vertendosi in ipotesi di sentenza inappellabile] avverso la sentenza di cui in

Contesta il giudizio di responsabilità, riproponendo la tesi già respinta dal giudice basata
su un asserito stato di necessità, ritenuto invece indimostrato.

Invoca una riduzione del trattamento sanzionatorio, che il giudice ha ritenuto congruo,
valorizzando negativamente – tra l’altro- un precedente per guida in stato di ebbrezza e il
comportamento tenuto dal prevenuto al momento del controllo.

Lamenta infine – anche con motivi aggiunti- il diniego del beneficio della sospensione
condizionale, motivato, tra l’altro, con il precedente surrichiamato [risultato secondo il
giudicante privo di effetto deterrente].

Il ricorso è manifestamente infondato.

Quanto al motivo afferente la pretesa sussistenza di una causa di giustificazione, trattasi
di motivo del tutto generico e privo di reali, argomentate censure, si risolve in un
generico dissenso sull’apprezzamento del compendio probatorio che il giudicante ha
sviluppato in modo pertinente, valorizzando quanto rappresentato dall’imputato come
destituito di prova.

Inaccoglibile è anche la doglianza sul trattamento sanzionatorio, avendo il giudice, in
linea con i parametri di cui all’articolo 133 c.p. motivato satisfattivamente la propria
determinazione, nei termini suindicati.

Analoga sorte ha anche la doglianza sul beneficio della sospensione condizionale. Vale il
principio secondo cui la sospensione condizionale della pena è caratterizzata da un
massimo ambito di autonomia e facoltatività (“il giudice può ordinare che l’esecuzione
della pena rimanga sospesa…”: articolo 163, comma 1, del Cp), in assenza di
automatismi applicativi. Al riguardo, il giudice, ai fini del giudizio prognostico richiesto
dall’articolo 164, comma 1, c.p., non è obbligato a prendere in esame tutti gli elementi
indicati dall’articolo 133 c.p., ma può limitarsi a far menzione di quelli ritenuti prevalenti,
sia per negare che per concedere il beneficio: il relativo giudizio, se effettuato nel rispetto

2,

epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di guida senza patente.

dei parametri valutativi di cui agli articoli 163 e 164 c.p., è censurabile in cassazione solo
quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sezione IV, 21 giugno
2013, Semino): ciò che qui deve escludersi dovendosi ritenere congruamente motivato il
diniego del beneficio basato – assorbentemente- sul precedente per reati analoghi,
ritenuto tali da far ritenere che l’imputato non si sarebbe astenuto dal commettere reati
della stessa specie.

13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 18 dicembre 2013

Il Consigliere estensore

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 7-

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